CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione cli responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 544-quater e 650 cod. pen., è privo di specificità perché omette di enunciare sia le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, sia le prove delle quali si deduce l'erronea valutazione.A 4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente