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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 17382/2023

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liere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19892/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 234 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge -controricorrente - avverso la sentenza n. 4618/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito l'AvvocatoVincenzo Latorraca; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale (corrispondente al pensionamento anticipato) per essere stato sottoposto a procedimento penale per truffa militare pluriaggravata continuata, e poi prosciolto per insussistenza del fatto, con l’imputazione di avere compilato i modelli per lavoro straordinario e prestazioni “superfestive” in difformità dai dati reali risultanti dal memoriale di servizio.

Espose che l’imputazione era stata determinata da inefficienze organizzative e gestionali, ascrivibili a coloro che avevano rivestito ruoli di comando, posto che nessun controllo di conformità era stata operato fra i prospetti c.d.

Gabrielli (in base al cognome del militare che li aveva istituiti) e i memoriali di servizio elettronico (M.S.E.), su cui venivano registrati i servizi comandati.

Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ed Euro 131.921,00 a titolo di danno patrimoniale, sulla base dell’accertamento di «inefficienze organizzative e gestionali della pubblica amministrazione, di disguidi, di cattivo collegamento tra i vari uffici, di inserimenti tardivi senza aggiornamento dei memoriali, di gestione maldestra, di nessun controllo di conformità tra i vari dati» e «delle condotte colpose omissive, attribuibili a superiori gerarchici dell’attore che, tra l’altro, hanno mal condotto anche le indagini relative, così inducendo in errore la Procura militare della Repubblica».

3. Avverso detta sentenza propose appello ilMinistero della [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello, rigettando la domanda e condannando l’appellato alle spese del doppio grado.

Osservò la corte territoriale, previo rigetto dei motivi relativi alla nullità dell’atto di citazione e del difetto di giurisdizione, che nelle sentenze assolutorie penali non era stata accertata alcuna condotta colposa della PA, ma era stato solo affermato il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza dell’imputato e che non poteva ritenersi che le difformità fra i vari dati fossero imputabili all’inefficienza organizzativa della PA, «quando in realtà si trattava di un sistema invalso di rilevazione delle ore di straordinario modificabile attraverso il c.d. metodo Gabrielli, con l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati…Ne deriva che non sussiste alcun nesso causale tra le predette difformità, asseritamente riconducibili ad un’organizzazione negligente e a cattiva gestione e l’asserita erronea imputazione al Cortese, così come non sussiste alcun nesso causale con l’induzione in errore della Procura militare della Repubblica».

Precisò sul punto la corte territoriale che l’imputazione era stata formulata dal PM, che aveva agito in modo indipendente avvalendosi della polizia giudiziaria, ed accolta dal GIP, per cui era da escludere qualsiasi nesso causale tra l’asserita “erronea” imputazione e l’attività della PA. (peraltro l’assoluzione non sempre presupponeva un’erronea imputazione, ma anche l’insufficienza del materiale probatorio, come nella specie, a comprovare la colpevolezza).

Aggiunse che una diversa conduzione delle indagini non avrebbe condotto all’immediata archiviazione in quanto proprio la Procura militare non solo aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, ma aveva anche proposto appello avverso l’assoluzione di primo grado, sicché non poteva affermarsi che la Procura fosse stata tratta in inganno dagli ufficiali che avevano condotto le indagini.

5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte.

E’ stata depositata memoria di parte.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che risulta omesso l’esame delle deduzioni difensive circa la mancata verifica con i M.S.E. spettante al comandante e le inefficienze gestionali e organizzative quanto al controllo dei dati per il lavoro straordinario.

Aggiunge che la Procura militare non avrebbe esercitato l’azione penale se avesse saputo che nessun controllo di conformità era stato effettuato con i dati riportati nel M.S.E..

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’istruzione penale (in particolare la testimonianza Macrì da cui era emerso che per la raccolta dei dati non era stato tenuto in considerazione il memoriale del servizio elettronico) e le sentenze assolutorie avvalorano la sussistenza del nesso di condizionamento fra il comportamento dei militari dell’Arma ed il danno, per cui la responsabilità è di coloro che hanno omesso informazioni rilevanti alla Procura Militare.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost..

Osserva la parte ricorrente che nelle sentenze penali il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza è diretta conseguenza dell’accertamento delle inefficienze organizzative e gestionali, attribuibili ai superiori gerarchici del Cortese.

4. I tre motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Va rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Le circostanze richiamate nei motivi di ricorsi, anche per ciò che concerne difese che secondo il ricorrente sarebbero state pretermesse, sono coperte dal giudizio di fatto del giudice del merito.

Alla luce di tale rilievo le censure acquistano il carattere di confutazione del giudizio di fatto, il quale come tale non è sindacabile nella sede di legittimità.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost..

Osserva la parte ricorrente che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui si afferma che non può ritenersi che le difformità fra i vari dati siano imputabili all’inefficienza organizzativa della PA, «quando in realtà si trattava di un sistema invalso di rilevazione delle ore di straordinario modificabile attraverso il c.d. metodo Gabrielli, con l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati», poiché o le sentenze assolutorie si limitano ad affermare il mancato raggiungimento della prova oppure contengono l’accertamento di difformità che non è possibile imputare agli stessi interessati.

5.1. Il motivo è infondato.

La motivazione non raggiunge il minimo costituzionale se non è dalla stessa percepibile la ratio decidendi alla base della sentenza impugnata.

La contraddittorietà, quale inconciliabilità logica delle affermazioni che compongono la motivazione, è una manifestazione del mancato raggiungimento della soglia costituzionale.

Nel caso di specie la ratio decidendi è percepibile: il giudice del merito ha affermato che le difformità fra i vari dati non possono essere imputabili alla PA, ed in particolare ai superiori gerarchici del Cortese, se il sistema di rilevazione delle ore di straordinario era modificabile mediante l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati.

6. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., nonché violazione dell’art. 115 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che i mezzi di prova, se compiutamente esaminati, avrebbero condotto alla conclusione che non vi era alcun elemento per attribuire la difformità dei dati «ai militari interessati» piuttosto che alle inefficienze organizzative e gestionali della PA e che l’assenza di qualsiasi responsabilità del Cortese ha trovato pieno riscontro nella sentenza penale di appello.

6.1. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità dei primi tre motivi.

7. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ..

Osserva la parte ricorrente che se le condotte colpose omissive (così qualificate dal Tribunale) dei superiori gerarchici fossero mancate, e fosse stato al contrario eseguito un adeguato controllo di conformità dei dati, non vi sarebbero state le indagini a carico del Cortese.

7.1. Il motivo è inammissibile.

L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, costituendo giudizio di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del 2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno (cfr. Cass. n. 21772 del 2019).

Il ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso.

In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Va peraltro aggiunto che, anche a voler ipotizzare l’esistenza delle «inefficienze organizzative e gestionali della pubblica amministrazione», il giudizio di fatto del giudice del merito è nel senso comunque dell’interruzione dell’eventuale nesso di causalità fra tali “inefficienze” e l’evento di danno, avendo il giudicante evidenziato che l’imputazione era stata formulata dal PM, il quale aveva agito in modo indipendente avvalendosi della polizia giudiziaria, ed accolta dal GIP, per cui era da escludere qualsiasi nesso eziologico tra l’asserita “erronea” imputazione e l’attività della PA.

Si tratta di conclusione del resto conforme all’indirizzo giurisprudenziale in materia di responsabilità civile del denunciante o querelante nel caso di assoluzione, a mente del quale l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o querelante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (Cass. n. 11898 del 2016, n. 30988 del 2018).

8. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il pubblico ministero ed il GIP, lungi dall’essere considerati responsabili del danno cagionato al Cortese, dovrebbero essere considerate parti lese per essere stati tratti in inganno dalla fuorviante attività investigativa svolta dai militari incaricati.

8.1. Il motivo è inammissibile.

La censura è del tutto estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività, perché dalla motivazione non emerge alcuna forma di attribuzione della responsabilità del danno all’autorità giudiziaria procedente, ma solo il rilievo della indipendente conduzione delle indagini che ha portato alla formulazione dell’imputazione prima, e poi alla proposizione dell’appello da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado.

9. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, alla luce del rigetto dei motivi di carattere preliminare, doveva essere ritenuta la soccombenza reciproca ed essere disposta la compensazione delle spese.

9.1. Il motivo è inammissibile.

La valutazione circa il provvedimento di compensazione delle spese è, nel rispetto dei vincoli di legge, riservata alla discrezionale valutazione del giudice del merito.

10. Le alterne vicende del processo di merito costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioniper dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19892/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 234 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge -controricorrente - avverso la sentenza n. 4618/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito l'AvvocatoVincenzo Latorraca; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale (corrispondente al pensionamento anticipato) per essere stato sottoposto a procedimento penale per truffa militare pluriaggravata continuata, e poi prosciolto per insussistenza del fatto, con l’imputazione di avere compilato i modelli per lavoro straordinario e prestazioni “superfestive” in difformità dai dati reali risultanti dal memoriale di servizio. Espose che l’imputazione era stata determinata da inefficienze organizzative e gestionali, ascrivibili a coloro che avevano rivestito ruoli di comando, posto che nessun controllo di conformità era stata operato fra i prospetti c.d. Gabrielli (in base al cognome del militare che li aveva istituiti) e i memoriali di servizio elettronico (M.S.E.), su cui venivano registrati i servizi comandati. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ed Euro 131.921,00 a titolo di danno patrimoniale, sulla base dell’accertamento di «inefficienze organizzative e gestionali della pubblica amministrazione, di disguidi, di cattivo collegamento tra i vari uffici, di inserimenti tardivi senza aggiornamento dei memoriali, di gestione maldestra, di nessun controllo di conformità tra i vari dati» e «delle condotte colpose omissive, attribuibili a superiori gerarchici dell’attore che, tra l’altro, hanno mal condotto anche le indagini relative, così inducendo in errore la Procura militare della Repubblica». 3. Avverso detta sentenza propose appello ilMinistero della [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello, rigettando la domanda e condannando l’appellato alle spese del doppio grado. Osservò la corte territoriale, previo rigetto dei motivi relativi alla nullità dell’atto di citazione e del difetto di giurisdizione, che nelle sentenze assolutorie penali non era stata accertata alcuna condotta colposa della PA, ma era stato solo affermato il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza dell’imputato e che non poteva ritenersi che le difformità fra i vari dati fossero imputabili all’inefficienza organizzativa della PA, «quando in realtà si trattava di un sistema invalso di rilevazione delle ore di straordinario modificabile attraverso il c.d. metodo Gabrielli, con l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati…Ne deriva che non sussiste alcun nesso causale tra le predette difformità, asseritamente riconducibili ad un’organizzazione negligente e a cattiva gestione e l’asserita erronea imputazione al Cortese, così come non sussiste alcun nesso causale con l’induzione in errore della Procura militare della Repubblica». Precisò sul punto la corte territoriale che l’imputazione era stata formulata dal PM, che aveva agito in modo indipendente avvalendosi della polizia giudiziaria, ed accolta dal GIP, per cui era da escludere qualsiasi nesso causale tra l’asserita “erronea” imputazione e l’attività della PA. (peraltro l’assoluzione non sempre presupponeva un’erronea imputazione, ma anche l’insufficienza del materiale probatorio, come nella specie, a comprovare la colpevolezza). Aggiunse che una diversa conduzione delle indagini non avrebbe condotto all’immediata archiviazione in quanto proprio la Procura militare non solo aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, ma aveva anche proposto appello avverso l’assoluzione di primo grado, sicché non poteva affermarsi che la Procura fosse stata tratta in inganno dagli ufficiali che avevano condotto le indagini. 5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che risulta omesso l’esame delle deduzioni difensive circa la mancata verifica con i M.S.E. spettante al comandante e le inefficienze gestionali e organizzative quanto al controllo dei dati per il lavoro straordinario. Aggiunge che la Procura militare non avrebbe esercitato l’azione penale se avesse saputo che nessun controllo di conformità era stato effettuato con i dati riportati nel M.S.E.. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’istruzione penale (in particolare la testimonianza Macrì da cui era emerso che per la raccolta dei dati non era stato tenuto in considerazione il memoriale del servizio elettronico) e le sentenze assolutorie avvalorano la sussistenza del nesso di condizionamento fra il comportamento dei militari dell’Arma ed il danno, per cui la responsabilità è di coloro che hanno omesso informazioni rilevanti alla Procura Militare. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost.. Osserva la parte ricorrente che nelle sentenze penali il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza è diretta conseguenza dell’accertamento delle inefficienze organizzative e gestionali, attribuibili ai superiori gerarchici del Cortese. 4. I tre motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Va rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Le circostanze richiamate nei motivi di ricorsi, anche per ciò che concerne difese che secondo il ricorrente sarebbero state pretermesse, sono coperte dal giudizio di fatto del giudice del merito. Alla luce di tale rilievo le censure acquistano il carattere di confutazione del giudizio di fatto, il quale come tale non è sindacabile nella sede di legittimità. 5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui si afferma che non può ritenersi che le difformità fra i vari dati siano imputabili all’inefficienza organizzativa della PA, «quando in realtà si trattava di un sistema invalso di rilevazione delle ore di straordinario modificabile attraverso il c.d. metodo Gabrielli, con l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati», poiché o le sentenze assolutorie si limitano ad affermare il mancato raggiungimento della prova oppure contengono l’accertamento di difformità che non è possibile imputare agli stessi interessati. 5.1. Il motivo è infondato. La motivazione non raggiunge il minimo costituzionale se non è dalla stessa percepibile la ratio decidendi alla base della sentenza impugnata. La contraddittorietà, quale inconciliabilità logica delle affermazioni che compongono la motivazione, è una manifestazione del mancato raggiungimento della soglia costituzionale. Nel caso di specie la ratio decidendi è percepibile: il giudice del merito ha affermato che le difformità fra i vari dati non possono essere imputabili alla PA, ed in particolare ai superiori gerarchici del Cortese, se il sistema di rilevazione delle ore di straordinario era modificabile mediante l’utilizzo di riepiloghi giornalieri redatti dagli stessi interessati. 6. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., nonché violazione dell’art. 115 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i mezzi di prova, se compiutamente esaminati, avrebbero condotto alla conclusione che non vi era alcun elemento per attribuire la difformità dei dati «ai militari interessati» piuttosto che alle inefficienze organizzative e gestionali della PA e che l’assenza di qualsiasi responsabilità del Cortese ha trovato pieno riscontro nella sentenza penale di appello. 6.1. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità dei primi tre motivi. 7. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ.. Osserva la parte ricorrente che se le condotte colpose omissive (così qualificate dal Tribunale) dei superiori gerarchici fossero mancate, e fosse stato al contrario eseguito un adeguato controllo di conformità dei dati, non vi sarebbero state le indagini a carico del Cortese. 7.1. Il motivo è inammissibile. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, costituendo giudizio di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del 2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno (cfr. Cass. n. 21772 del 2019). Il ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità. Va peraltro aggiunto che, anche a voler ipotizzare l’esistenza delle «inefficienze organizzative e gestionali della pubblica amministrazione», il giudizio di fatto del giudice del merito è nel senso comunque dell’interruzione dell’eventuale nesso di causalità fra tali “inefficienze” e l’evento di danno, avendo il giudicante evidenziato che l’imputazione era stata formulata dal PM, il quale aveva agito in modo indipendente avvalendosi della polizia giudiziaria, ed accolta dal GIP, per cui era da escludere qualsiasi nesso eziologico tra l’asserita “erronea” imputazione e l’attività della PA. Si tratta di conclusione del resto conforme all’indirizzo giurisprudenziale in materia di responsabilità civile del denunciante o querelante nel caso di assoluzione, a mente del quale l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o querelante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (Cass. n. 11898 del 2016, n. 30988 del 2018). 8. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il pubblico ministero ed il GIP, lungi dall’essere considerati responsabili del danno cagionato al Cortese, dovrebbero essere considerate parti lese per essere stati tratti in inganno dalla fuorviante attività investigativa svolta dai militari incaricati. 8.1. Il motivo è inammissibile. La censura è del tutto estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività, perché dalla motivazione non emerge alcuna forma di attribuzione della responsabilità del danno all’autorità giudiziaria procedente, ma solo il rilievo della indipendente conduzione delle indagini che ha portato alla formulazione dell’imputazione prima, e poi alla proposizione dell’appello da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado. 9. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del rigetto dei motivi di carattere preliminare, doveva essere ritenuta la soccombenza reciproca ed essere disposta la compensazione delle spese. 9.1. Il motivo è inammissibile. La valutazione circa il provvedimento di compensazione delle spese è, nel rispetto dei vincoli di legge, riservata alla discrezionale valutazione del giudice del merito. 10. Le alterne vicende del processo di merito costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioniper dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul
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