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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05732/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in questa sede, in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (si veda il riepilogo dei motivi di gravame, di cui alle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in questa sede, in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (si veda il riepilogo dei motivi di gravame, di cui alle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il
Sentenza Cassazione n. 05732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris