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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 36562/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2085/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da doValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso il suo studio ; –ricorrente/controricorrente– Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2769/2020 depositata il 22/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.Con atto di citazione del 2013 , il [OSCURATO:PERSONA].

Coop. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare la simulazione assoluta dell'accordo di separazione consensuale tra loro stipulato, omologato dal Tribunale di Modena il 12 gennaio 2012, nella parte in cui i predetti coniugi avevano disposto il trasferimento, dalmarito a favore della moglie, della quota intestata al primo di alcuni beni immobili, rappresentanti unità abitative facenti parte di una palazzina terra-cielo integralmente di proprietà della famiglia della convenuta Odorici; in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del suddetto trasferimento ex art. 2901 c.c. ; premetteva che: - l'atto dispositivo sarebbe avvenuto dopoche era maturata una grave situazione debitoria in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. , società a favore della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso garanzie personali; -il patrimonio della società debitrice principale e del legale C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rappresentante di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] era rilevato insussistente; - lo stesso Beccati sarebbe rimasto nel possesso dei beni trasferiti, avendo continuato aconvivere con la moglie anche dopo la separazione.

Si costituivanoin giudizio con distinte comparse sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda e chiedendone il rigetto.Si costituiva l’[OSCURATO:SOCIETA]., quale creditore di [OSCURATO:PERSONA], depositando una “Comparsa di intervento adesivo volontario”.

Il Tribunale di Modena c on sentenza n. 1767/2017 dichiarava la simulazione assoluta, e dunque l’inefficacia, dell’accordo di separazione nella parte incui i coniugi hanno convenuto il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle quote del 50% degli immobili coniugali siti in Vignola, via Cornadura 7, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], come descritti in attodi citazione, condannando altresì i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio.

2. L a Corte d’appello di Bologna , in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria,dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. del verbale di separazione de quo , nella parte avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota pro indiviso dei beni immobili ivi descritti, disponendo le annotazioni ex art. 2655 c.c.; condannava inoltre gli appellanti a rifondere al [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio; nei confronti diItalfondiario s.p.a., rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione Beccati e Odorisi con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fondato su tre motivi.

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] stessa sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha proposto successivo ricorso per c assazione con atto datato 31/03/2021, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di una serie di fusioni e/o incorporazioni),rappresentata da doValue s.p.a., fondato su tre motivi.

Hanno risposto con controricorso Beccati e Odorici, nonché [OSCURATO:PERSONA], e per essa, [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimato, [OSCURATO:SOCIETA] . non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Hanno depositato memori a i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Odorici e la controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione 1.I ricorrenti principali Beccati e Odorici lamentano : 1.1.con il primo motivo, “ la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. comma I, principio di non contestazionee l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n n . 3 e 5 c.p.c . laddove la Corte d’appello ha accolto la domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla base dell'errato presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte dei due coniugi convenuti in merito alle argomentazioni di parte attrice ex art. 115 c.p.c.”; nello specifico, deducono che l’accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata dal [OSCURATO:SOCIETA]., è stata pronunciata dalla Corte d’appello (in primo grado, non presa in esame dal Tribunale che aveva accolto la domanda principale di simulazione) sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte dei coniugi convenuti, viceversa, le relative contestazioni erano state svolte puntualmente da entrambi i coniugi (all'epoca costituiti autonomamente) (v. pagg. 7 - 8 - 9 in ricorso); C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.2.con il secondo motivo, denunciano in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 192 c.c. e 179 c.c.;l’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla legittimità dei trasferimenti di beni tra i coniugi nell'ambito della loro separazione; in particolare, sostengono che i Giudici di merito hanno totalmente ed immotivatamente tralasciato di valutare gli elementi difensivi portati dai due coniugi convenuti e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate ai coniugi ricorrenti, sono state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna, escludendo quindi la gratuità dell'attribuzione immobiliare in oggetto;

1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 336 c.p.c. reformatio in pejusdell'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado. 2.La ricorrente incidentale ( risultando il relativo ricorso per cassazione proposto successivamente a quello del Beccati e della Odorici ) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da doValue s.p.a., lamenta: 2.1.con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. error in iudicando sulla ritenuta inammissibilità della domanda di simulazione avente per oggetto un accordo di separazione consensuale omologato - violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., nonché degli artt. 150 e ss. c.c. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente focalizzato l'attenzione sulla simulazione della separazione in sé, intesa come fatto storico personale tra due coniugi, piuttosto che sulla simulazione degli accordi patrimoniali presi dai coniugi in occasione della separazione, accordi che invece possono essere oggetto di azione ex artt. 1414 e ss.c.c..

2.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi separazione consensuale dei coniugi e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deduce che la Corte territorialeha omesso lo scrutinio della domanda di simulazione degli accordi di trasferimento dei beni immobili; 2.3.Con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza di secondo grado per omessa motivazione sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della separazione consensuale dei coniugi - violazi one degli artt.132 co. 2 c.p.c. n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c.

3. Il ricorso principale è fondato nei limiti e in ragione delle considerazioni di seguito esposte.

La sentenza impugnata, pur correttamente richiamando i principi espressi da diversi precedentidi questa Corte, secondo cui è pacifica l’astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria «delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale»(richiamando in proposito, tra gli arresti di legittimità, Cass. n. 17908/2019, 10433/2019 v. pag. 8 della sentenza impugnata), ha poi ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda revocatoria (eventus damnie scientia damni ) , come allegati dalla banca appellata,poiché li ha ritenuti non contestati dalla parte appellante a norma dell’art. art. 115 c.p.c..

Ebbene, nel caso di specie, per un verso , come correttamente evidenziato dalla parte odierna ricorrente, anche nella memoria difensiva, le contestazioni al riguardo erano state tempestivamente formulate nelle rispettive comparse di risposta in prime cure depositate,sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] , con le quali i predetti contesta vano sia gli elementi presuntivi forniti dalla parte creditrice per suffragare la simulazione della separazione, sia quelli richiesti per la domanda revocatoria degli atti dispositivi, contestazioni reiterateanche negli ulteriori scritti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] l’altro verso e soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che i richiamati citati precedenti affermavano altresì che i medesimi accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, “non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e –tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actiorevocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in q uanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere(anche solo rifless o ) patrimonial e maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale ( v.

Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409) .

Dei principi di diritto sopra richiamati la Corte d’appello non ha fatto buon governo.

In particolare della questione relativa al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo in esame, che non è stataposta in correlazione alle circostanze C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi allegate dagli stessi coniugi e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate agli stessi, erano state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna. 4.Il primo motiv o del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]), e per essa, da [OSCURATO:PERSONA], èinammissibile.

In particolare, la Corte d’appello con la sentenza impugnata ha affermato: «Per quanto concerne infine [OSCURATO:SOCIETA]. - che nel giudizio di prime cure aveva spiegato intervento volontario qualificato come “adesivo”, proponendo a sua volta in via principale domanda di simulazione dell'accordo di separazione consensuale e, in via subordinata, domanda revocatoria – si osserva che il suddetto appellato, costituendosi nel suddetto giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, senza riproporre espressamente la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. formulata in primo grado.».

Va rilevato che la ricorrente con il presente ricorso per c assazione non ha impugnato tale aspetto, confermando implicitamente la propria rinuncia alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., non riproposta nel giudizio di appello e,quindi, non più riproponibile nel giudizio di legittimità.

La corte di merito, sul punto, ha conseguentemente così deliberato al termine del dispositivo: «In accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandatario di Cassa di Risparmio in Bologna, rigetta la domanda di simulazione e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi».

All’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale consegue il logico assorbimento degli altrimotivi. 5.Il ricorso principale va pertantoaccolto nei sensi di cui in motivazione, quello incidentale va dichiarato inammissibile.

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata va conseguentemente cassatain relazione, con rinvioalla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2085/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da doValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso il suo studio ; –ricorrente/controricorrente– Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2769/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con atto di citazione del 2013 , il [OSCURATO:PERSONA]. Coop. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare la simulazione assoluta dell'accordo di separazione consensuale tra loro stipulato, omologato dal Tribunale di Modena il 12 gennaio 2012, nella parte in cui i predetti coniugi avevano disposto il trasferimento, dalmarito a favore della moglie, della quota intestata al primo di alcuni beni immobili, rappresentanti unità abitative facenti parte di una palazzina terra-cielo integralmente di proprietà della famiglia della convenuta Odorici; in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del suddetto trasferimento ex art. 2901 c.c. ; premetteva che: - l'atto dispositivo sarebbe avvenuto dopoche era maturata una grave situazione debitoria in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. , società a favore della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso garanzie personali; -il patrimonio della società debitrice principale e del legale C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rappresentante di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] era rilevato insussistente; - lo stesso Beccati sarebbe rimasto nel possesso dei beni trasferiti, avendo continuato aconvivere con la moglie anche dopo la separazione. Si costituivanoin giudizio con distinte comparse sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda e chiedendone il rigetto.Si costituiva l’[OSCURATO:SOCIETA]., quale creditore di [OSCURATO:PERSONA], depositando una “Comparsa di intervento adesivo volontario”. Il Tribunale di Modena c on sentenza n. 1767/2017 dichiarava la simulazione assoluta, e dunque l’inefficacia, dell’accordo di separazione nella parte incui i coniugi hanno convenuto il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle quote del 50% degli immobili coniugali siti in Vignola, via Cornadura 7, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], come descritti in attodi citazione, condannando altresì i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio. 2. L a Corte d’appello di Bologna , in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria,dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. del verbale di separazione de quo , nella parte avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota pro indiviso dei beni immobili ivi descritti, disponendo le annotazioni ex art. 2655 c.c.; condannava inoltre gli appellanti a rifondere al [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio; nei confronti diItalfondiario s.p.a., rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione Beccati e Odorisi con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fondato su tre motivi. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] stessa sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha proposto successivo ricorso per c assazione con atto datato 31/03/2021, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di una serie di fusioni e/o incorporazioni),rappresentata da doValue s.p.a., fondato su tre motivi. Hanno risposto con controricorso Beccati e Odorici, nonché [OSCURATO:PERSONA], e per essa, [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimato, [OSCURATO:SOCIETA] . non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Hanno depositato memori a i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Odorici e la controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione 1.I ricorrenti principali Beccati e Odorici lamentano : 1.1.con il primo motivo, “ la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. comma I, principio di non contestazionee l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n n . 3 e 5 c.p.c . laddove la Corte d’appello ha accolto la domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla base dell'errato presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte dei due coniugi convenuti in merito alle argomentazioni di parte attrice ex art. 115 c.p.c.”; nello specifico, deducono che l’accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata dal [OSCURATO:SOCIETA]., è stata pronunciata dalla Corte d’appello (in primo grado, non presa in esame dal Tribunale che aveva accolto la domanda principale di simulazione) sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte dei coniugi convenuti, viceversa, le relative contestazioni erano state svolte puntualmente da entrambi i coniugi (all'epoca costituiti autonomamente) (v. pagg. 7 - 8 - 9 in ricorso); C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.2.con il secondo motivo, denunciano in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 192 c.c. e 179 c.c.;l’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla legittimità dei trasferimenti di beni tra i coniugi nell'ambito della loro separazione; in particolare, sostengono che i Giudici di merito hanno totalmente ed immotivatamente tralasciato di valutare gli elementi difensivi portati dai due coniugi convenuti e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate ai coniugi ricorrenti, sono state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna, escludendo quindi la gratuità dell'attribuzione immobiliare in oggetto; 1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 336 c.p.c. reformatio in pejusdell'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado. 2.La ricorrente incidentale ( risultando il relativo ricorso per cassazione proposto successivamente a quello del Beccati e della Odorici ) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da doValue s.p.a., lamenta: 2.1.con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. error in iudicando sulla ritenuta inammissibilità della domanda di simulazione avente per oggetto un accordo di separazione consensuale omologato - violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., nonché degli artt. 150 e ss. c.c. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente focalizzato l'attenzione sulla simulazione della separazione in sé, intesa come fatto storico personale tra due coniugi, piuttosto che sulla simulazione degli accordi patrimoniali presi dai coniugi in occasione della separazione, accordi che invece possono essere oggetto di azione ex artt. 1414 e ss.c.c.. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi separazione consensuale dei coniugi e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deduce che la Corte territorialeha omesso lo scrutinio della domanda di simulazione degli accordi di trasferimento dei beni immobili; 2.3.Con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza di secondo grado per omessa motivazione sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della separazione consensuale dei coniugi - violazi one degli artt.132 co. 2 c.p.c. n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c. 3. Il ricorso principale è fondato nei limiti e in ragione delle considerazioni di seguito esposte. La sentenza impugnata, pur correttamente richiamando i principi espressi da diversi precedentidi questa Corte, secondo cui è pacifica l’astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria «delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale»(richiamando in proposito, tra gli arresti di legittimità, Cass. n. 17908/2019, 10433/2019 v. pag. 8 della sentenza impugnata), ha poi ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda revocatoria (eventus damnie scientia damni ) , come allegati dalla banca appellata,poiché li ha ritenuti non contestati dalla parte appellante a norma dell’art. art. 115 c.p.c.. Ebbene, nel caso di specie, per un verso , come correttamente evidenziato dalla parte odierna ricorrente, anche nella memoria difensiva, le contestazioni al riguardo erano state tempestivamente formulate nelle rispettive comparse di risposta in prime cure depositate,sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] , con le quali i predetti contesta vano sia gli elementi presuntivi forniti dalla parte creditrice per suffragare la simulazione della separazione, sia quelli richiesti per la domanda revocatoria degli atti dispositivi, contestazioni reiterateanche negli ulteriori scritti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] l’altro verso e soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che i richiamati citati precedenti affermavano altresì che i medesimi accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, “non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e –tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actiorevocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in q uanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere(anche solo rifless o ) patrimonial e maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale ( v. Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409) . Dei principi di diritto sopra richiamati la Corte d’appello non ha fatto buon governo. In particolare della questione relativa al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo in esame, che non è stataposta in correlazione alle circostanze C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi allegate dagli stessi coniugi e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate agli stessi, erano state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna. 4.Il primo motiv o del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]), e per essa, da [OSCURATO:PERSONA], èinammissibile. In particolare, la Corte d’appello con la sentenza impugnata ha affermato: «Per quanto concerne infine [OSCURATO:SOCIETA]. - che nel giudizio di prime cure aveva spiegato intervento volontario qualificato come “adesivo”, proponendo a sua volta in via principale domanda di simulazione dell'accordo di separazione consensuale e, in via subordinata, domanda revocatoria – si osserva che il suddetto appellato, costituendosi nel suddetto giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, senza riproporre espressamente la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. formulata in primo grado.». Va rilevato che la ricorrente con il presente ricorso per c assazione non ha impugnato tale aspetto, confermando implicitamente la propria rinuncia alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., non riproposta nel giudizio di appello e,quindi, non più riproponibile nel giudizio di legittimità. La corte di merito, sul punto, ha conseguentemente così deliberato al termine del dispositivo: «In accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandatario di Cassa di Risparmio in Bologna, rigetta la domanda di simulazione e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi». All’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale consegue il logico assorbimento degli altrimotivi. 5.Il ricorso principale va pertantoaccolto nei sensi di cui in motivazione, quello incidentale va dichiarato inammissibile. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata va conseguentemente cassatain relazione, con rinvioalla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa
Sentenza Cassazione n. 36562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris