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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 30358/2023

Testo disponibile della fonte

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proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R OLAND O – c.f.

G LLRND53A18H501X - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della GIM SERs.r.l.

INTIMATO avverso il decreton. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in chirografo per il credito di euro 45.424,00. 2.Il g.d. denegava l ’ammissione al passivo .3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo .

Il curatore del fallimento non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 4.Con decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 i l tribunale rigettava l’opposizione econdannava l’opponente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio , liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto, in base adun unico motivo, la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. ela nullità dell’impugnato decreto.

Deduce che ha errato il tribunale a condannarlo al rimborso delle spese di lite in favore del curatore, che nel giudizio di opposizione è rimastocontumace. 7.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

8. È sufficiente ai sensi dell’art. 1 1 8 disp. att. cod. proc. civ. ribadire l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7361; Cass.(ord.) 19.6.2018, n. 16174; Cass. sez. lav. 29.11.1993, n. 11803). 9.In accoglimento del motivo di ricorso ed in relazione al motivo di ricorso il decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Romava cassato.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che sia e liminata dall’impugnato decreto la condanna dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite – liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge -in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

10. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso , il F allimento , giacché soccombente,va condannato, come da dispositivo, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. 11.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglieil ricorso; cassa il decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Roma e, decidendo nel merito, espunge dal medesimo decreto la condanna dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite –liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge -in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna il [OSCURATO:PERSONA] intimato a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1 . 5 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R OLAND O – c.f. G LLRND53A18H501X - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della GIM SERs.r.l. INTIMATO avverso il decreton. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in chirografo per il credito di euro 45.424,00. 2.Il g.d. denegava l ’ammissione al passivo .3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo . Il curatore del fallimento non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 4.Con decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 i l tribunale rigettava l’opposizione econdannava l’opponente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio , liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto, in base adun unico motivo, la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. ela nullità dell’impugnato decreto. Deduce che ha errato il tribunale a condannarlo al rimborso delle spese di lite in favore del curatore, che nel giudizio di opposizione è rimastocontumace. 7.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 8. È sufficiente ai sensi dell’art. 1 1 8 disp. att. cod. proc. civ. ribadire l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7361; Cass.(ord.) 19.6.2018, n. 16174; Cass. sez. lav. 29.11.1993, n. 11803). 9.In accoglimento del motivo di ricorso ed in relazione al motivo di ricorso il decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Romava cassato. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che sia e liminata dall’impugnato decreto la condanna dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite – liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge -in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 10. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso , il F allimento , giacché soccombente,va condannato, come da dispositivo, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. 11.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglieil ricorso; cassa il decreto n. 3199 dei 16/18.11.2022 del Tribunale di Roma e, decidendo nel merito, espunge dal medesimo decreto la condanna dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite –liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cassa come per legge -in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna il [OSCURATO:PERSONA] intimato a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1 . 5 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 o
Decreto Cassazione n. 30358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris