CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - e le conclusioni scritte depositate - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, nella specie non può trovare applicazione l'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., entrato in vigore solo in epoca successiva al fatto per cui si procede. Al riguardo, la Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589- bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale. (Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653 - 01). Peraltro, il motivo è comunque inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello, pertanto ormai precluso in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 re est