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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 16932/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di .Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Trani, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni uno di reclusione ed euro 250 di multa ciascuno; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 125 e 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto la materia della nullità degli atti è dominata dal principio di tassatività, per il quale l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge, e l'inosservanza dell'art. 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. non rientra tra questi; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. circa la valutazione della prova testimoniale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dirette a sindacare la valutazione della prova assunta e non la relativa motivazione offerta dal giudice; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 lier estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di .Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Trani, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni uno di reclusione ed euro 250 di multa ciascuno; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 125 e 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto la materia della nullità degli atti è dominata dal principio di tassatività, per il quale l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge, e l'inosservanza dell'art. 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. non rientra tra questi; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. circa la valutazione della prova testimoniale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dirette a sindacare la valutazione della prova assunta e non la relativa motivazione offerta dal giudice; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 lier estenso
Sentenza Cassazione n. 16932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris