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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 17201/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 17.1.2022 dal Tribunale di Avezzano, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili della fattispecie di reato prevista dall'art.624-bis, commi 2 e 3, cod.pen., aggravata ai sensi dell'art.61, n.5, cod.pen. nonché del reato previsto dagli artt, 61, n.5, 582, 585, 576, comma 1, n.1), in relazione all'art.61. n.2, cod.pen.; ha altresì ritenuto responsabile il solo Zaitar, con contestuale assoluzione del Boudali, in relazione a un ulteriore fattispecie di reato punito dall'art.624-bis, commi 2 e 3, cod.pen.; previa concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., ritenuta subvalente rispetto alla contestata aggravante, ha quindi confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale e pari - previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - per lo Zaitar, ad anni cinque e mesi sette di reclusione ed C 2.000,00 di multa e per il Boudali ad anni cinque e mesi tre di reclusione ed C 1.700,00 di multa.

La sentenza impugnata aveva ritenuto condivisibile il giudizio del Tribunale in punto di colpevolezza di entrambi gli imputati in relazione alla condotta consistita nell'essersi impossessati di una borsa contenente denaro, documenti di identità ed altri effetti personali appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], strappandola di dosso a quest'ultima e nell'averle contestualmente cagionato lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta, approfittando dello stato di minorata difesa dipendente dall'età della persona offesa (anni ottanta); mentre il solo Zaitar era stato giudicato responsabile di analoga fattispecie di reato, consumata mediante il furto con strappo commesso (nello stesso giorno) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto un orologio da polso, sempre con l'aggravante dell'aver profittato dello stato di minorata difesa dipendente dall'età del soggetto passivo (anni settantaquattro).

2. Nella sentenza impugnata, in ordine alla specifica posizione del Boudali, la Corte ha rilevato come fossero utilmente valorizzabili nei suoi confronti i dati ricavabili dalle telecamere di sorveglianza, che lo avevano ripreso appena prima del furto e mentre correva con la borsa della persona offesa tra le mani, dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato e dal ritrovamento presso la sua abitazione di capi di abbigliamento corrispondenti a quelli dell'autore del fatto, rilevando altresì la genericità dell'alibi fornito; ha rilevato altresì come la dosimetria della pena adottata dal primo giudice dovesse ritenersi corretta in considerazione delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato.

In relazione alla posizione dello Zaitar, la Corte ha ritenuto come le immagini video confermassero il ruolo di compartecipe svolto nel primo fatto contestato e come le lesioni cagionate alla persona offesa dovessero intendersi quale sviluppo logico della condotta; mentre, in relazione al capo B), ha argomentato che il giudizio di colpevolezza doveva intendersi adeguatamente fondato sulla precisa descrizione dell'autore del fatto compiuta dalla persona offesa.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.; - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di illogicità e carenza della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., con relativo travisamento della prova; ha specificamente dedotto che la Corte d'appello avrebbe travisato la testimonianza della sorella del ricorrente, la quale aveva dichiarato che l'imputato - nel giorno dei fatti contestati - si trovava presso la propria abitazione e che era rimasto a casa nel pomeriggio; ha altresì dedotto che la Corte non aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, la quale aveva esposto di non essere in grado di riconoscere specificamente gli autori del fattooltre al travisamento degli elementi di prova deducibili dalle riprese effettuate dalla telecamera di videosorveglianza. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art.61, n.5, cod.pen.; argomentava come il perfezionamento dell'aggravante fosse stato dedotto sulla sola base dell'età della persona offesa e in conseguente ed illegittima applicazione di una presunzione di carattere assoluto. - con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per erroneità del giudizio di bilanciamento tra l'aggravante prevista dall'art.61, n.5, cod.pen. e la riconosciuta attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen..

4. Ha presentato altresì ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unitario motivo di impugnazione - il cui contenuto viene pure qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen. - in cui ha dedotto la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova.Specificamente e in relazione ai capi A) e C) dell'imputazione, ha riassunto le dichiarazioni rese dallo stesso imputato e nelle quali era stato rilevato come - nella mattinata del 5.2.2021 - lo stesso si trovava insieme a un suo connazionale (ovvero il coimputato), come i due si fossero separati dopo un tratto di strada e come, subito dopo la separazione, si era reso conto che una persona anziana era stata aggredita dallo stesso Boudali; deduceva come la Corte non avesse tenuto conto dei dati emersi dal materiale fotografico nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni in ordine all'atteggiamento dello Zaitar nel momento in cui era avvenuta la sottrazione da parte del coimputato.

In relazione al capo B) dell'imputazione, deduceva come la responsabilità del ricorrente dovesse essere esclusa sulla base dell'esame delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza, /*quale raffigurava un soggetto che - per il suo abbigliamento - non poteva identificarsi con lo Zaitar; argomentando altresì come, sulla base della valutazione combinata delle immagini estratte dalle telecamere, alle ore 9,35 l'imputato si trovava in altra zona rispetto a quella del furto; argomentava come l'autore del reato dovesse intendersi come un soggetto che indossava un giubbotto nero con maniche rosse e cappuccio rosso e come invece la persona offesa e il teste Cerruti avevano riferito di una persona che indossava un giubbotto rosso; contestava altresì l'univocità della descrizione dell'autore del reato compiuta 14 c'E o (13-1,), dalla persona offesa k die la Corte non aveva adeguatamente valorizzato il dato costituito dal mancato rinvenimento sulla persona dello Zaitar di denaro ovvero dell'orologio.

5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti dalla difesa del Boudali devono ritenersi inammissibili. 1.2 La censura articolata con il primo motivo attiene a un dedotto travisamento della prova desumibile dall'impianto argomentativo della sentenza di secondo grado, con specifico riferimento alla valutazione della testimonianza resa dalla sorella dell'imputato e all'analisi delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza.

Giova al riguardo anzitutto rammentare, con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova, che, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), questo può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez.5, 3/2/2009, n. 19710, Buraschi, Rv. 243636; Sez.4, 29/1/2014, n.4060, Capuzzi, RV. 258438; Sez.3, 1/12/2022, n.45537, M., 283777).

Difatti, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez.2, 24/1/2007, n.5223, Medina, Rv. 236130).

Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente anche dai denunciati vizi di illogicità e in adesione alle motivazione del Tribunale, abbia dato conto degli elementi di prova rappresentati dalla coincidenza dell'abbigliamento dell'autore del furto - come visibile dalle telecamere di videosorveglianza - con i capi ritrovati presso l'abitazione dell'imputato (e relativi al cappello, alla felpa di colore rosso, al piumino smanicato nero e ai pantaloni neri) e alle dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso coimputato; argomentando altresì compiutamente in ordine al carattere del tutto generico delle dichiarazioni rese dalla sorella del ricorrente in ordine al presunto alibi dell'imputato. 1.2 D motivo di ricorso inerente alla configurazione dell'aggravante prevista dall'art.61, n.5, cod.pen. deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi di fatto con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria (come nel caso di specie) è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di Y persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez.5, 10/12/2021, n.4273/2022, Leva, RV. 282741) traducendosi le circostanze, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez.un., 15/7/2021, n.40275, Cardellini, RV. 282095-02).

Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte abbia fatto complessivo buon governo dei principi in parola, valorizzando - oltre al dato oggettivo dell'età della vittima - anche la scarsa resistenza dalla stessa opponibile in concreto, a propria volta desumibile dalle conseguenze fisiche riportate in r dipendenza Od furto e rappresentate dalle lesioni personali oggetto della distinta imputazione ascritta al capo C). 1.3 Il terzo motivo di ricorso, attinente al giudizio di bilanciamento tra la suddetta circostanza aggravante e la riconosciuta attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., pure non supera il necessario vaglio di ammissibilità stante la sua manifesta infondatezza.

Difatti, quanto al giudizio di bilanciamento, va ricordato come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti pio_f_LO censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez.6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6866/2010, Alesci, RV. 246134; Sez.5, 26/9/2013, n.5579/2014, Sub, RV. 258874); rilevando quindi come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il ritenuto giudizio di subvalenza della pur riconosciuta attenuante del danno patrimoniale di lieve entità sulla scorta dell'oggettiva gravità del fatto e della omessa rappresentazione preventiva della concreta entità del profitto conseguibile in dipendenza della condotta criminosa.

2. L'unitario motivo di ricorso spiegato dalla difesa del Zaitar - e con il quale è stato dedotto un travisamento del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado - deve pure ritenersi inammissibile alla luce delle considerazioni prima spiegate in punto di limiti posti alla relativa censura in caso di c.d. doppia conforme di condanna.

Nel caso di specie~, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al -tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità; specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione esente da censure di illogicità - con particolare riferimento alla posizione dello Zaitar .-/ le risultanze delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza e dVa testimonianza resa dalla persona offesa in punto di descrizione dell'autore del fatto; e nella quale - come riportato nella sentenza di primo grado, da ritenersi sul punto integrativa della motivazioni di quella resa in sede di appello - è stato dato atto di come la stessa persona offesa abbia dato specifica indicazione dell'abbigliamento indossato dall'autore del reato (un giubbotto di colore integralmente rosso) e delle sue caratteristiche fisiche, con specifico riferimento alla statura alta, dovendosi leggere il relativo dato probatorio anche in relazione alla accertata e costante presenza del ricorrente nel contesto dei luoghi in cui si è verificato il fatto, attestata dalla telecamere di sorveglianza.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 17.1.2022 dal Tribunale di Avezzano, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili della fattispecie di reato prevista dall'art.624-bis, commi 2 e 3, cod.pen., aggravata ai sensi dell'art.61, n.5, cod.pen. nonché del reato previsto dagli artt, 61, n.5, 582, 585, 576, comma 1, n.1), in relazione all'art.61. n.2, cod.pen.; ha altresì ritenuto responsabile il solo Zaitar, con contestuale assoluzione del Boudali, in relazione a un ulteriore fattispecie di reato punito dall'art.624-bis, commi 2 e 3, cod.pen.; previa concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., ritenuta subvalente rispetto alla contestata aggravante, ha quindi confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale e pari - previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - per lo Zaitar, ad anni cinque e mesi sette di reclusione ed C 2.000,00 di multa e per il Boudali ad anni cinque e mesi tre di reclusione ed C 1.700,00 di multa. La sentenza impugnata aveva ritenuto condivisibile il giudizio del Tribunale in punto di colpevolezza di entrambi gli imputati in relazione alla condotta consistita nell'essersi impossessati di una borsa contenente denaro, documenti di identità ed altri effetti personali appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], strappandola di dosso a quest'ultima e nell'averle contestualmente cagionato lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta, approfittando dello stato di minorata difesa dipendente dall'età della persona offesa (anni ottanta); mentre il solo Zaitar era stato giudicato responsabile di analoga fattispecie di reato, consumata mediante il furto con strappo commesso (nello stesso giorno) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto un orologio da polso, sempre con l'aggravante dell'aver profittato dello stato di minorata difesa dipendente dall'età del soggetto passivo (anni settantaquattro). 2. Nella sentenza impugnata, in ordine alla specifica posizione del Boudali, la Corte ha rilevato come fossero utilmente valorizzabili nei suoi confronti i dati ricavabili dalle telecamere di sorveglianza, che lo avevano ripreso appena prima del furto e mentre correva con la borsa della persona offesa tra le mani, dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato e dal ritrovamento presso la sua abitazione di capi di abbigliamento corrispondenti a quelli dell'autore del fatto, rilevando altresì la genericità dell'alibi fornito; ha rilevato altresì come la dosimetria della pena adottata dal primo giudice dovesse ritenersi corretta in considerazione delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato. In relazione alla posizione dello Zaitar, la Corte ha ritenuto come le immagini video confermassero il ruolo di compartecipe svolto nel primo fatto contestato e come le lesioni cagionate alla persona offesa dovessero intendersi quale sviluppo logico della condotta; mentre, in relazione al capo B), ha argomentato che il giudizio di colpevolezza doveva intendersi adeguatamente fondato sulla precisa descrizione dell'autore del fatto compiuta dalla persona offesa. 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.; - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di illogicità e carenza della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., con relativo travisamento della prova; ha specificamente dedotto che la Corte d'appello avrebbe travisato la testimonianza della sorella del ricorrente, la quale aveva dichiarato che l'imputato - nel giorno dei fatti contestati - si trovava presso la propria abitazione e che era rimasto a casa nel pomeriggio; ha altresì dedotto che la Corte non aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, la quale aveva esposto di non essere in grado di riconoscere specificamente gli autori del fattooltre al travisamento degli elementi di prova deducibili dalle riprese effettuate dalla telecamera di videosorveglianza. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art.61, n.5, cod.pen.; argomentava come il perfezionamento dell'aggravante fosse stato dedotto sulla sola base dell'età della persona offesa e in conseguente ed illegittima applicazione di una presunzione di carattere assoluto. - con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per erroneità del giudizio di bilanciamento tra l'aggravante prevista dall'art.61, n.5, cod.pen. e la riconosciuta attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen.. 4. Ha presentato altresì ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unitario motivo di impugnazione - il cui contenuto viene pure qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen. - in cui ha dedotto la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova.Specificamente e in relazione ai capi A) e C) dell'imputazione, ha riassunto le dichiarazioni rese dallo stesso imputato e nelle quali era stato rilevato come - nella mattinata del 5.2.2021 - lo stesso si trovava insieme a un suo connazionale (ovvero il coimputato), come i due si fossero separati dopo un tratto di strada e come, subito dopo la separazione, si era reso conto che una persona anziana era stata aggredita dallo stesso Boudali; deduceva come la Corte non avesse tenuto conto dei dati emersi dal materiale fotografico nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni in ordine all'atteggiamento dello Zaitar nel momento in cui era avvenuta la sottrazione da parte del coimputato. In relazione al capo B) dell'imputazione, deduceva come la responsabilità del ricorrente dovesse essere esclusa sulla base dell'esame delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza, /*quale raffigurava un soggetto che - per il suo abbigliamento - non poteva identificarsi con lo Zaitar; argomentando altresì come, sulla base della valutazione combinata delle immagini estratte dalle telecamere, alle ore 9,35 l'imputato si trovava in altra zona rispetto a quella del furto; argomentava come l'autore del reato dovesse intendersi come un soggetto che indossava un giubbotto nero con maniche rosse e cappuccio rosso e come invece la persona offesa e il teste Cerruti avevano riferito di una persona che indossava un giubbotto rosso; contestava altresì l'univocità della descrizione dell'autore del reato compiuta 14 c'E o (13-1,), dalla persona offesa k die la Corte non aveva adeguatamente valorizzato il dato costituito dal mancato rinvenimento sulla persona dello Zaitar di denaro ovvero dell'orologio. 5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti dalla difesa del Boudali devono ritenersi inammissibili. 1.2 La censura articolata con il primo motivo attiene a un dedotto travisamento della prova desumibile dall'impianto argomentativo della sentenza di secondo grado, con specifico riferimento alla valutazione della testimonianza resa dalla sorella dell'imputato e all'analisi delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza. Giova al riguardo anzitutto rammentare, con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova, che, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), questo può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez.5, 3/2/2009, n. 19710, Buraschi, Rv. 243636; Sez.4, 29/1/2014, n.4060, Capuzzi, RV. 258438; Sez.3, 1/12/2022, n.45537, M., 283777). Difatti, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez.2, 24/1/2007, n.5223, Medina, Rv. 236130). Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente anche dai denunciati vizi di illogicità e in adesione alle motivazione del Tribunale, abbia dato conto degli elementi di prova rappresentati dalla coincidenza dell'abbigliamento dell'autore del furto - come visibile dalle telecamere di videosorveglianza - con i capi ritrovati presso l'abitazione dell'imputato (e relativi al cappello, alla felpa di colore rosso, al piumino smanicato nero e ai pantaloni neri) e alle dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso coimputato; argomentando altresì compiutamente in ordine al carattere del tutto generico delle dichiarazioni rese dalla sorella del ricorrente in ordine al presunto alibi dell'imputato. 1.2 D motivo di ricorso inerente alla configurazione dell'aggravante prevista dall'art.61, n.5, cod.pen. deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi di fatto con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria (come nel caso di specie) è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di Y persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez.5, 10/12/2021, n.4273/2022, Leva, RV. 282741) traducendosi le circostanze, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez.un., 15/7/2021, n.40275, Cardellini, RV. 282095-02). Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte abbia fatto complessivo buon governo dei principi in parola, valorizzando - oltre al dato oggettivo dell'età della vittima - anche la scarsa resistenza dalla stessa opponibile in concreto, a propria volta desumibile dalle conseguenze fisiche riportate in r dipendenza Od furto e rappresentate dalle lesioni personali oggetto della distinta imputazione ascritta al capo C). 1.3 Il terzo motivo di ricorso, attinente al giudizio di bilanciamento tra la suddetta circostanza aggravante e la riconosciuta attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., pure non supera il necessario vaglio di ammissibilità stante la sua manifesta infondatezza. Difatti, quanto al giudizio di bilanciamento, va ricordato come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti pio_f_LO censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez.6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6866/2010, Alesci, RV. 246134; Sez.5, 26/9/2013, n.5579/2014, Sub, RV. 258874); rilevando quindi come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il ritenuto giudizio di subvalenza della pur riconosciuta attenuante del danno patrimoniale di lieve entità sulla scorta dell'oggettiva gravità del fatto e della omessa rappresentazione preventiva della concreta entità del profitto conseguibile in dipendenza della condotta criminosa. 2. L'unitario motivo di ricorso spiegato dalla difesa del Zaitar - e con il quale è stato dedotto un travisamento del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado - deve pure ritenersi inammissibile alla luce delle considerazioni prima spiegate in punto di limiti posti alla relativa censura in caso di c.d. doppia conforme di condanna. Nel caso di specie~, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al -tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità; specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione esente da censure di illogicità - con particolare riferimento alla posizione dello Zaitar .-/ le risultanze delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza e dVa testimonianza resa dalla persona offesa in punto di descrizione dell'autore del fatto; e nella quale - come riportato nella sentenza di primo grado, da ritenersi sul punto integrativa della motivazioni di quella resa in sede di appello - è stato dato atto di come la stessa persona offesa abbia dato specifica indicazione dell'abbigliamento indossato dall'autore del reato (un giubbotto di colore integralmente rosso) e delle sue caratteristiche fisiche, con specifico riferimento alla statura alta, dovendosi leggere il relativo dato probatorio anche in relazione alla accertata e costante presenza del ricorrente nel contesto dei luoghi in cui si è verificato il fatto, attestata dalla telecamere di sorveglianza. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame
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