CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17981/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35231 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso lo studio Grez; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bellesi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è pure domiciliato; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 1775/2018 depositat a il 26 luglio 2018 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazione notificata il 23 dicembre 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] IMI (già [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendo l’accertamento della falsità di un documento recante fideiussionedatata 1 aprile 1998, da lui apparentemente rilasciata a garanzia della posizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA].. L’attore ha sostenuto di aver sottoscritto un modulo di fideiussione in bianco anteriormente alla suddetta dataper l’ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] Impiantinon avesse consentito il soddisfacimento del credito della Banca; ha domandato che fosse conseguentemente accertato il carattere indebito della compensazione operata dal Banco di Napolitra il credito da questo vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] peril saldo attivo del proprio conto corrente personale e il valoredi realizzo dei propri titoli depositati presso la banca; ha infine domandato che la convenuta fosse condannata alla restituzione degli importi indebitamente compensati e dei titoli di cui si è appena detto, oltre che al risarcimento dei danni asseritamente sofferti. Siè costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] IMI la quale ha richiesto e ottenutoche fossero chiamati in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 Romito, direttori, all’epoca dei fatti, della filiale del [OSCURATO:SOCIETA] interessato all’operazione: soggetti dai quali la banca ha chiesto di essere manlevata. Il Tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta, rilevandoche tale rimedio non è operante a fronte di un accordo di riempimento del documento. Ha osservato, inoltre, ch e l’attore non aveva dimostrato che la suasottoscrizione era stata posta su un foglio non ancora riempitoe che il successivo completamento del documento fosse avvenuto contra pacta. 2. ― La pronuncia di primo grado è stata impugnata avanti alla Corte di appello di Firenze, la quale ha in sintesi osservato che la querela di falso risultava essere inammissibileavendo l’attore dedotto fin dall’atto di citazione l’abusivo riempimento del documento impugnato; ha aggiunto essere pacifico che al momento della sottoscrizione Salvini fosse al corrente del contenuto del documento , avendo già rilasciato altra garanzia fideiussoria: il medesimo ― ha spiegato la Corte di merito ― non poteva ritenersi persona sprovveduta o inesperta, onde doveva ritenersi che aveva sottoscritto «consapevolmente e cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi».[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, dopo aver rilevato che la querela di falso deve essere proposta solo ove si sostenga che nessunaccordo per il riempimento sia stato conclusodalle parti, ha ritenuto ch e quella di Salvini fosse inammissibile e che detta inammissibilità importasse il rigetto di tutte le ulteriori domande proposte. 3. ― Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione, facendo valere cinque motivi di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono riassunti dal ricorrente come segue. Sez. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 Primo motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.4, c.p.c. per motivazione contraddittoria, perplessa, obiettivamente incomprensibile, meramente apparente o inesistente, con conseguente assenza del requisito motivazionale del suo contenuto minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111 Cost.. Si lamenta che la Cort e di appello abbia fatto discendere dalla non necessità della proposizione della querela di falso in presenza della contestazione dell’abusivo riempimento del modulo di fideiussione bancaria l’inammissibilità della querela stessa e la conseguenza ulteriore del rigetto di tutte le altre domande proposte: ciòsenza corredare la statuizione di alcuna veste argomentativa. Secondo motivo: falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. in relazione all’art.1711 c.c. e violazione dell’art. 221 c.p.c. . Deduce il ricorrente che la Corte fiorentina avrebbe disatteso la giurisprudenza di questa Corte, secondo cuiè ammissibile la querela di falso con cui si denunci la natura apocrifa della sottoscrizione appostasu un documento quando essa sia finalizzata a contestare la verità del contenuto di un documento pur suscettibile di mero disconoscimento. Terzo motivo: violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 221 e 225, comma 2, c.p.c.. L’istante rileva che il Giudice distrettuale aveva fatto conseguire dalla ritenuta inammissibilità della querela di falso il rigetto di tutte le altre domande di accertamento dell’inadempimento contrattuale e dell’illecito extra-contrattuale proposte dall’attore, la cui decisione non dipendeva dalla falsità del documento. Quarto motivo: violazione degli artt. 324,342 e 343 c.p.c.. Ci si duole che la Corte di merito non abbia affrontato il merito dell’impugnazione benché il Tribunale di Livorno avessestatuito che la ritenuta inammissibilità della querela di falso non precludeva l’esame e la decisione del merito sulle domande di inadempimento contrattuale e di abusivo riempimento, che aveva perciò rigettato; il Giudice di appello Sez. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 avrebbedi contro ritenuto precluso l’esame delle questioni nonostante il relativo capo della sentenza non fosse stato impugnato in via incidentale dalla banca e si fosse quindi formato il giudicato internosul tema dell’obbligo di rendere una decisione « a prescindere dall’ammissibilità della querela di falso». Quinto motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe esposto considerazioni , sul grado di consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] aveva quanto a un ipotetico futuro utilizzo del documento formato in bianco, s enza peraltro verificare se quell’utilizzo «fosse o meno consentito per un diverso contratto bancario» e senza apprezzare le circostanze che avevano indotto il Pubblico Ministero a formulare, in sede penale,un giudizio di acquisita certezza dell’abusivo riempimento del modulo di fideiussione bancaria da parte della banca. 2. ― Il primo e il terzo motivo , che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione e ciò determina l’assorbimento dei restanti mezzi di censura. Va anzitutto escluso che il ricorso per cassazione sia inammissibile per la mancata indicazione degli atti e dei documenti sui cui l’impugnazione si fonda. L a verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, n. 6), c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili(Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Sez. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 Ciò detto, il primo eil terzo motivo, con cui sono censurati errores in procedendo, non evidenziano un deficit in puntodi autosufficienza. Il ricorrente contesta l’assunto della Corte di appello secondo cui in presenza di un riempimento del documento contra pactala querela di falso sarebbe non esperibile. In realtà,l’affermazione più comune, nella giurisprudenza di legittimità, è che in questi casi la querela di falso non sia necessaria (così, per tutte , Cass. 7 marzo 2014, n. 5417 , massimata nel senso che la denun c ia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta); in più occasioni questa Corte si è peraltro espressa nel senso della radicale non proponibilità del rimedionella fattispecie indicata (così, ad esempio: Cass. 9 maggio 1981, n. 3068; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12363; più di recente Cass. 30 dicembre 2011, n. 30266 ha negato l'ammissibilità della querela di falso del sottoscrittore che voglia contestare la riconducibilità a sémedesimo del contenuto della scrittura in presenza di una incertezza circa i termini dell’accordo sul riempimento del foglio firmato in bianco). A prescindere da tale profilo, la differenza delle tutele che si delinea tra riempimentoabsque pactis e riempimento contra pacta si spiega alla luce della diversità delle due fattispecie:come spiegato dalle Sezioni Unite, nel caso di riempimento absque pactis l’abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nell’ipotesi di riempimento contra pacta esso si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), la quale implica solo non corrispondenza fra ciòche risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (Cass. Sez. U. 13 ottobre 1980, n. 5459): in sintesi, il riempimento absque pactis , a differenza di quello contra pacta, consiste in una falsità materiale Sez. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza(cfr.: Cass. 1 settembre 2010, n. 18989 ; Cass. 17 gennaio 2018, n. 899). Ora, la Corte di appello si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità dellaquerela di falso (statuizione, questa, che, per inerire a una questione processuale, non è censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale: Cass. 19 novembre 2015, n. 22952) e ha poi ritenuto che una pronuncia in tal senso importasse il rigetto delle ulteriori domande. E’ da osservare, però, che il Tribunale , oltre a dichiarare inammissibile la querela di falso, aveva escluso fosse stata fornita la prova che la sottoscrizione di Salvini era stata apposta su di un foglio non ancora riempito e che il successivo riempimento era avvenuto contra pacta (cfr. sentenza di appello, pag. 6).Ha rammentato l’istante, col terzo motivo, di aver censurato tale decisum contrastando, specificamente, l’assunto per cui le prove offerte non offrissero sufficiente dimostrazionedell’abusivo riempimento . Sotto tale profilo, coglie nel segno il rilievo svolto in diritto dell’istante secondo cui l’introduzione della querela di falso non precludeva l’accertamento dell’inadempimento della banca al mandato ad scribendum(pagg. 26 s. del ricorso). La Corte di merito non si è pronunciata su tale censura. Eanche a valorizzare quanto affermato, nella sentenza impugnata,con riguardo al fatto che Salvini non poteva qualificarsi persona sprovveduta o inesperta, proprio non si comprende cosa abbia inteso affermare il Giudice distrettuale quando ha rilevato che per tale ragione «può ritenersi pacificamente che [lo stesso avesse ] sottoscri tto quale fideiussione consapevolmente e cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi». Da tale passaggio argomentativo non è dato obiettivamente di ricavare le ragioni per cui , esclusa l’ammissibilità della querela, siccome riferita a un abuso contra pact um , fosse da Sez. I–RG 35231/2018 camera di consiglio23.3.2023 escludere l’inadempimento al patto di riempimento. In conseguenza, resta pure senza risposta, sul piano della logica motivazionale, il rigetto delle ulteriori domande di merito (relative alla restituzione degli importi oggetto di compensazione e dei titoli, oltre che al risarcimento del danno): domande il cui scrutinio imponeva si accertasseche, una volta esclusa l’ammissibilità della querela di falso,il documento fosse stato o meno compilato dallacontroparte contrattuale di Salvini nel rispetto di un mandato ad scribendum . E’ qui appena il caso di ricordare che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé: anomalia riscontrabile nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e, appunto,nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 3. ― La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione. Detta Corte regolerà pure le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;