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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13759/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25390-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 427/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che la contribuente soc. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CTP di Consenza, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di esenzioni Ires ed Irap; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per motivazione apparente.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è Ric. 2020 n. 25390 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2-

I. nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

La gravata sentenza espone le ragioni per le quali ritiene l'appello non fondato; che il primo motivo non può quindi essere accolto; che, con il secondo motivo, si profila cesura ex art. 360 n. 4 per omissione di pronuncia, sentenza non resa iusta alligata et probata.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass.

I, 24155/2017).

Nel caso concreto, assolvendo all'onere di esaustività del ricorso, la parte ricorrente ha riprodotto gli stralci dell'atto d'appello contenenti le censure formulate e di cui non si vede risposta nella gravata sentenza, non potendosi ritenere implicitamente rigettate nella scarna motivazione.

Più in particolare, risulta riproposta la questione della motivazione del PVC che la sentenza dà per non affrontata; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivo; PQM Ric. 2020 n. 25390 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25390-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 427/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che la contribuente soc. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CTP di Consenza, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di esenzioni Ires ed Irap; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per motivazione apparente. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è Ric. 2020 n. 25390 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- I. nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). La gravata sentenza espone le ragioni per le quali ritiene l'appello non fondato; che il primo motivo non può quindi essere accolto; che, con il secondo motivo, si profila cesura ex art. 360 n. 4 per omissione di pronuncia, sentenza non resa iusta alligata et probata. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. I, 24155/2017). Nel caso concreto, assolvendo all'onere di esaustività del ricorso, la parte ricorrente ha riprodotto gli stralci dell'atto d'appello contenenti le censure formulate e di cui non si vede risposta nella gravata sentenza, non potendosi ritenere implicitamente rigettate nella scarna motivazione. Più in particolare, risulta riproposta la questione della motivazione del PVC che la sentenza dà per non affrontata; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivo; PQM Ric. 2020 n. 25390 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present
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