CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 46338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insite per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 20/10/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 26/2/2016, ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo B quale delitto più grave e il capo C, nonché assorbito il capo A nel capo B, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni due, mesi due ed euro 3.500,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 4 L. 110/1975 e 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 (capo A), 23 L. 110/1975 (capo B) e 648 cod. pen. (capo C), per avere ricevuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola a salve modificata in arma semiautomatica considerata così arma clandestina. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa chiedendo l'assoluzione dell'imputato in quanto la consulenza tecnica effettuata sull'arma non avrebbe consentito di accertare che la modifica era idonea a rendere efficiente la pistola, ciò in quanto la canna che era stata apposta alla stessa non risultava idonea, tanto che la prova di sparo era stata effettuata esclusivamente con riferimento ai cinematismi della percussione con una cartuccia priva di ogiva. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale, ritenuto che la potenzialità offensiva dell'arma non potesse essere esclusa, ha respinto il primo motivo di appello e ha provveduto come indicato sub 1 rideterminando la pena finale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta potenzialità offensiva dell'arma e, conseguentemente, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale quanto all'idoneità della pistola e, quindi, in ordine alla possibilità di qualificare la stessa come arma, sarebbe errata. Il giudice dell'appello, infatti, sul punto non si sarebbe adeguatamente confrontato con gli esiti dell'indagine balistica che ha accertato il cedimento strutturale della canna e dell'incastellatura, determinata dall'erosione del metallo, e ha concluso nel senso che tale parte non sarebbe stata resistente agli effetti deflagranti dello sparo. Elementi questi a fronte dei quali, in assenza di una prova effettiva di sparo, non effettuata per evitare pericoli per l'operatore, l'oggetto rinvenuto dovrebbe essere qualificato come "arnese", pure pericoloso, ma non come arma. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate solo per il "pericolo insito nella condotta" che, a ben vedere, considerate le caratteristiche dell'arnese, riguarderebbe solo l'imputato. 4. In data 19 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 24 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], illustrate le ragioni per le quali le c:onsiderazioni esposte dal Procuratore generale non sono condivisibili, ins iste per l'accoglirnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta potenzialità offensiva dell'arma e, conseguentemente, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La doglianza è infondata. 1.1. Ai sensi dell'art. 1 bis D.Lgs. 527/1992 ; come correttamente evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, è "arma da fuoco", «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se: 1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato...>>. In una corretta lettura della norma, a fronte della specifica indicazione che deve essere considerata "arma da fuoco" anche quella che può essere trasformata in modo da essere in grado di espelle rè un proiettile, si deve ritenere che il legislatore faccia riferimento alla potenzialità offensiva del mezzo e non tanto e non solo all'effettiva e concreta capacità dell'arma di offendere. La natura di un'arma, infatti, non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti. Ciò in quanto l'arma non perde la propria qualità qualora, pur priva di un qualche componente, anche essenziale, essa sia comunque ripristinabile con il pezzo mancante o anche con accorgimenti tali da surrogare il pezzo originale (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contando, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677). 1.2. Nel caso di specie l'arma, originariamente "a salve", era stata modificata e la verifica effettuata dal consulente con ripetute prove ha consentito di accertare che il ciclo di sparo fosse regolare benché, per un difetto della canna, l'utilizzo sarebbe stato pericoloso. Sotto tale profilo, pertanto, l'arma detenuta dal ricorrente, pure allo stato inefficiente, potendo essere riparata con l'opportuna sostituzione della canna, ha conservato la propria potenzialità offensiva così che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e non ulteriormente sindacabile in questa sede.‘'9 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate solo per il "pericolo insito nella condotta" che, a ben vedere, considerate le caral:teristiche dell'arnese, riguarderebbe solo l'imputato. La doglianza è infondata. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale che pure ha escluso la sussistenza della recidiva e ha applicato la pena base nel minimo edittale, ha dato conto di avere fatto buon governo della legge penale e delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della duplice pericolosità dell'arma, sia per l'utilizzatore che per l'eventuale vittima. La motivazione così resa sul punto appare pertanto adeguata e le attuali censure, tese anche a sollecitare una diversa e non consentita valutazione in ordine alla congruità della pena, sono infondate (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 23535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann