CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43892/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 604/20 in data 02/02/2021 della C:orte di appello di Genova, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; preso atto che i ricorrenti non sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza, essendo stata respinta la richiesta di trattazione orale in presenza; lette le memorie difensive presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di condanna in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 26/03/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dal coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), qualificata come soltanto reiterata la recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, con giudizio di equivalenza nei confronti degli odierni ricorrenti, riduceva la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due di reclusione ed euro 400 di multa e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, con la concessione ad entrambi della sospensione della sola pena detentiva e conferma nel resto della sentenza di primo grado. Il reato a loro carico riconosciuto è quello di tentata estorsione aggravata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Fabio C:ondidorio e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. nella parte in cui i giudici di secondo grado non motivano sugli elementi probatori acquisiti posti a base della loro valutazione al fine di riscontrare le dichiarazioni della persona offesa. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen.: il reato di tentata estorsione non poteva essere contestato, essendo già intervenuto per il reato presupposto un provvedimento di archiviazione. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. nella parte in cui ritiene di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche ma solo con giudizio di equivalenza e si discosta dai minimi edittali senza motivare. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: nullità della sentenza d'appello in riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del combinato disposto degli artt. 414 e 179 cod. proc. pen., giacché l'intervenuta archiviazione del reato di usura a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] da parte del giudice per le indagini preliminari era preclusiva, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini, anche della contestazione del reato di tentata estorsione di cui l'usura costituiva unico ed imprescindibile supporto. Secondo motivo: nullità della sentenza d'appello per aver erroneamente ritenuto l'implicita sussistenza del reato di usura in capo al concorrente [OSCURATO:PERSONA], così trasformando il reato di cui all'art. 393 cod. pen., ampiamente prescritto, in quello di tentata estorsione, con altresì vizio di travisamento della prova. La sentenza impugnata è affetta da numerosi vizi, ed in particolare: a) non ha tenuto conto della scarsa credibilità della presunta parte offesa [OSCURATO:PERSONA], di cui ha sì citato il precedente di condanna per calunnia (particolarmente significativo per un soggetto sulle cui accuse si fonda il processo) poi di fatto relegandolo, in sede motiva, ad elemento irrilevante in quanto i calcoli di ciò che egli doveva al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati fatti sulla base documentale ed avrebbero trovato riscontro nelle intercettazioni ambientali all'atto della consegna al [OSCURATO:PERSONA] della somma concordata con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) ha perpetuato, anche la sentenza della Corte, l'ambiguità - sempre a livello motivazionale - in cui era già incorso il Tribunale, ossia di non affermare con chiarezza che l'unica ragione per la quale si ravvisava il tentativo di estorsione anziché l'esercizio arbitrario di cui all'art. 393 cod. pen. era da identificarsi nel rapporto usurario [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nonostante che lo stesso primo pubblico ministero titolare del fascicolo aveva chiesto l'archiviazione della originaria contestazione dell'usura in quanto probatoriamente insostenibile; c) ha individuato come elemento a carico degli imputati (con esso giustificando i ricordi precari della persona offesa, e sottovalutando quindi la messe di contestazioni mosse dal pubblico ministero al [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua testimonianza), nonostante che la celebrazione del processo a così grande distanza di tempo dall'epoca dei fatti è stata frutto di una scelta della [OSCURATO:PERSONA] e non certo di strategie elusive degli imputati; d) ha letteralmente invertito i canoni del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio risolvendo in malam partem in pregiudizio degli imputati (anziché in loro favore) tutte le incertezze in ordine alla "contabilità" dei rapporti "dare - avere" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) non ha rilevato la Corte (analogamente a quanto già fatto dal Tribunale) che il [OSCURATO:PERSONA], in un arco notevole di tempo, ha attinto a piene mani dai finanziamenti del [OSCURATO:PERSONA], restituendo in parte minima e comunque sempre inadeguata il dovuto, ricorrendo anche al credito di altri soggetti, per poi rifugiarsi, dopo un lasso di tempo enorme dalla maturazione dei proprio debito nella denuncia penale per usura secondo una condotta classica che taluni usurati condividono con taluni truffatori professionali. E' appena il caso di rilevare che chi contrae un'obbligazione con l'originario proposito di non onorarla commette reato di insolvenza fraudolenta e/o truffa e pertanto non può quindi ritenersi soggetto usurai:o. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Evidenzia il Collegio come non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive esposte con il primo motivo non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha riconosciuto come i rapporti economici iniziali tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], fossero stati caratterizzati dalla mera dazione o promessa, del tutto spontanea, ossia non indotta dalla coercizione, di "interessi o altri vantaggi", in relazione ai quali non sono stati ravvisati elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio in relazione al reato di usura. Non così nel prosieguo, allorquando i rapporti tra i due, nella loro fase finale, sino stati caratterizzati da minaccia del primo nei confronti del secondo, finalizzata ad ottenere la somma di euro 15.000. 2.2.1. Invero, la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione, essendosi altresì chiarito (Sez. 2, n. 5231 del 14/01/2009, Rv. 243283 - 01) che i delitti d'usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari: diversamente, sussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi. Invero, il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall'estorsione, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perché, ai fini dell'integrazione della sua materialità, non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o minaccia. Ne consegue che: - quando la violenza o la minaccia vengano poste in essere dal soggetto attivo per «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità» risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell'elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, non l'usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto ... "spontanea" (quindi, non indotta dalla coercizione) di "interessi o altri vantaggi usurari": in tal caso, infatti, l'agente, con violenza o minaccia, perché procura a sé un ingiusto profitto consistente nell'ottenere un vantaggio (interessi usurari) vietato dalla legge; - l'usura e l'estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all'iniziale pattuizione usuraia, ovvero al fine di ottenere l'ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei pattuiti "interessi o altri vantaggi usurari" che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02). 2.2.2. E così, l'autonomia "concettuale" tra usura ed estorsione rende manifestamente infondata l'eccezione difensiva secondo la quale l'archiviazione per il delitto di usura avrebbe precluso l'esercizio dell'azione penale per il delitto di estorsione, in presenza di fatti che, nella fattispecie, si collocano in ben distinti orizzonti temporali, in quanto "i fatti in relazione ai quali è stato ipotizzato il reato di usura trovano la loro origine nei primi mesi del 2008, mentre il tentativo di estorsione è stato commesso tra il settembre 2009 e il 16/12/2009". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Il giudizio di comparazione tra circostanze, nel senso dell'equivalenza, viene giustificato tenuto conto, da un lato, del tempo trascorso e dalla mancata commissione di altri fatti-reato e, dall'altro, della maggiore rilevanza (rispetto al concorrente Murataj) delle condotte. La pena è stata determinata, in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e comunque tenendo conto della maggiore rilevanza della condotta, rispetto a quella dei complici, posta in essere dal ricorrente. 2.3.1. Insegna la giurisprudenza che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nella fattispecie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2.3.2. L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo che riprende il secondo motivo proposto dall'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di cui si è trattato al paragrafo 2. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in