CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 agosto 2025
Cassazione n. 22222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23840/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in TRENTO P.[OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ESTE (PD) [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTOn.113/2024 depositata il 26/07/2024. letta la rinuncia al ricorso delle parti ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; Numero registro generale 23840/2024 Numero sezionale 553/2025 Numero di raccolta generale 22222/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 ritenuto che la rinuncia, per come integrata con la sottoscrizione dei rinuncianti a seguito di invito formulato con decreto di questo Presidente, ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 01/08/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23840/2024 Numero sezionale 553/2025 Numero di raccolta generale 22222/2025 Data pubblicazione 01/08/2025