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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 07998/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 21/5/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria con motivi nuovi datata 29/1/2026 fatta pervenire dalla difesa dell’imputato; lette le conclusioni scritte fatte pervenire in data 17/2/2026 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena; preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte conformi a quelle già sopra indicate nelle quali si è chiesta la liquidazione delle spese sostenute nella presente fase di giudizio; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 maggio 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 8 aprile 2021 del Tribunale di Viterbo con la quale [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato alla prescrizione, era stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dall’imputazione di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, 61 n. 7, cod. pen.) ai danni della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.

In sintesi, si imputava al [OSCURATO:PERSONA], direttore dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, di avere concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali e già stata emessa sentenza di prescrizione del reato) nella realizzazione di una serie di artifizi e raggiri ai danni della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] bancario [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, attraverso i quali venivano artificiosamente gonfiati, con perizie di stima redatte dal [OSCURATO:PERSONA], i valori di alcuni immobili per cui erano stati concessi mutui da parte della Banca, ottenendo così un ingiusto profitto per la intermediazione immobiliare e finanziaria, consistente nell’erogazione di provvigioni più alte, e facendo contrarre mutui alla banca per oltre 4,3 milioni di euro, privi di garanzie, dato che il reale valore degli immobili per i quali erano stati concessi i mutui era di poco più di 2,6 milioni di euro.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo, con tre motivi tra loro collegati, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129, 568, 561, 597 cod. proc. pen., 24, 27, 117 Cost. e 6 CEDU con riguardo alla carenza di interesse ad impugnare la sentenza di appello ed all’equiparazione tra la sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” e la sentenza di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” e “non aver commesso il fatto”.

2.1. Osserva la difesa che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’assoluzione disposta dal primo giudice con la formula “il fatto non costituisce reato” sarebbe pienamente liberatoria in quanto idonea ad escludere, anche sul piano fattuale e personale, qualsivoglia addebito in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non era ravvisabile un concreto interesse ad impugnare la decisione al solo fine di ottenere una diversa motivazione assolutoria.

Tale affermazione si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Sciortino” con la sentenza n. 42736 del 28/11/2001, secondo cui le formule assolutorie non sono equipollenti, né intercambiabili tra loro, dovendo il giudice pronunciare quella più ampia e favorevole all’imputato.

Detto principio sarebbe stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l’imputato abbia sempre un interesse concreto e attuale ad ottenere la formula assolutoria più ampia che elimini ogni possibile equivoco o ambiguità con conseguente palese contrasto tra la sentenza impugnata e tali consolidati principi di diritto.

La difesa del ricorrente ha, altresì, evidenziato che la scelta di una tra le formule assolutorie comporterebbe diversi effetti concreti in sede di procedimenti disciplinari e di responsabilità erariale, nei contenziosi civilistici e nei rapporti tra l’imputato e la pubblica amministrazione, nonché tra l’imputato e gli ordini professionali.

2.2. Deduce, ancora, la difesa del ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente in quanto i giudici di appello, limitandosi ad affermare apoditticamente che la formula assolutoria “il fatto non costituisce reato” fosse equivalente alle diverse formule invocate dalla difesa, avrebbero eluso l’esame delle profonde differenze ontologiche e giuridiche che caratterizzano tali formule, omettendo un’adeguata valutazione del loro diverso contenuto sostanziale e dei riflessi concreti che esse determinano nella sfera giuridica e sull’onorabilità, dignità e reputazione dell’imputato, con conseguente violazione dei diritti inviolabili alla difesa e ad un equo processo, della tutela della dignità e dell’identità personale.

2.3. Rileva, infine, la difesa del ricorrente che le argomentazioni con cui i giudici di appello hanno chiarito che l’istruzione delle pratiche per la concessione dei mutui erano in larga parte automatizzate e che molte pratiche erano state istruite in un periodo antecedente all’assunzione della carica di direttore di filiale da parte del ricorrente si porrebbero in contrasto logico con la formula assolutoria utilizzata dal primo giudice il quale avrebbe impropriamente affermato esclusivamente la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di truffa.

2.4. In data 29 gennaio 2026 la difesa dell’imputato ha fatto pervenire a questa Corte una memoria contenente “motivi nuovi” con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso genetico, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre, innanzitutto, premettere che il Tribunale (pagg. da 4 a 6 della relativa sentenza) aveva evidenziato a fondamento della pronuncia assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato” che: a) non risulta dimostrato che l’imputato abbia coscientemente inoltrato alla banca richieste di mutuo nella consapevolezza dell’operazione truffaldina sottesa così come non appare dimostrato che il medesimo, con riguardo alle pratiche per le quali vi era autonomia decisionale sull’erogazione, abbia concesso il mutuo gonfiato rispetto all’operazione illecita sottesa; b) non sono emersi concreti rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati tali da poter fornire una spiegazione alla decisione di assumere un ruolo nella truffa; c) non vi è alcun elemento dal quale trarre la convinzione che l’imputato fosse a conoscenza che le perizie relative al valore degli immobili non fossero aderenti al reale valore del bene; d) nella maggior parte dei casi il ruolo dell’imputato si esauriva nel presiedere all’istruzione della pratica in larga parte automatizzata mediante sistemi informatici per poi inviarla ai superiori cui spettava la decisione finale; e) non vi era un concreto potere decisorio del [OSCURATO:PERSONA]; f) non vi sono elementi concreti per ritenere che l’imputato sapesse che i contratti preliminari che gli venivano sottoposto fossero falsi e non coerenti con la realtà delle perizie di stima; g) sebbene possa ritenersi dimostrato che le truffe sono state consumate e che l’odierno imputato abbia materialmente assunto sotto il profilo squisitamente causale, un ruolo nelle varie vicende negoziali (atteso che senza il suo concreto apporto le pratiche non sarebbero state inoltrate all’[OSCURATO:PERSONA] di credito per l’erogazione dei mutui) difetta comunque la dimostrazione dell’effettiva consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che le pratiche di finanziamento erano fondate su preliminari falsi; h) è emersa solo una superficialità dell’imputato il quale, in virtù della posizione apicale rivestita e dell’esperienza maturata nel settore bancario, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle pratiche di finanziamento ma che si tratta con tutta evidenza di atteggiamento colposo inidoneo ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato in contestazione.

La Corte di appello aveva evidenziato (pagg. 5 e 6) che la difesa dell’imputato, con il relativo atto di impugnazione non aveva allegato alcun interesse per il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la pronuncia di una diversa formula assolutoria rispetto a quella usata dal Tribunale e ricordato che, a prescindere dall’ammissibilità astratta dell'appello verso la sentenza di proscioglimento dibattimentale, sarebbe stato necessario indicare dalla parte appellante un interesse specifico alla definizione del procedimento in senso diverso rispetto alla formula definitoria del primo grado, secondo il principio generale delle impugnazioni, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

La Corte di appello, in ogni caso, ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, evidenziando altresì che la difesa dell’imputato, con il relativo atto di impugnazione, non ha allegato alcun interesse per il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la pronuncia di una diversa formula assolutoria rispetto a quella usata dal Tribunale ed ha ricordato che, a prescindere dall’ammissibilità astratta dell'appello verso la sentenza di proscioglimento dibattimentale, sarebbe stato necessario indicare dalla parte appellante un interesse specifico alla definizione del procedimento in senso diverso rispetto alla formula definitoria del primo grado, secondo il principio generale delle impugnazioni, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame è manifestamente infondato.

Fermo restando, infatti, che non è emersa prova della sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del reato di truffa in contestazione allo stesso, purtuttavia è emerso che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] di trasmissione delle pratiche nelle quali era stato gonfiato il valore degli immobili era necessaria ai fini del perfezionamento delle attività delittuose.

Ne consegue che da un lato non può parlarsi di “insussistenza” del fatto-reato la cui ricorrenza emerge in modo evidente dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito, né, dall’altro, stante il fatto che la condotta dell’imputato si è comunque inserita nella catena delle azioni necessarie al perfezionamento dell’attività truffaldina, poteva essere utilizzata la formula assolutoria “per non avere commesso il fatto”.

Corretta è pertanto da ritenersi la formula assolutoria usata da entrambi i Giudici di merito.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 21/5/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria con motivi nuovi datata 29/1/2026 fatta pervenire dalla difesa dell’imputato; lette le conclusioni scritte fatte pervenire in data 17/2/2026 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena; preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte conformi a quelle già sopra indicate nelle quali si è chiesta la liquidazione delle spese sostenute nella presente fase di giudizio; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 maggio 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 8 aprile 2021 del Tribunale di Viterbo con la quale [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato alla prescrizione, era stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dall’imputazione di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, 61 n. 7, cod. pen.) ai danni della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. In sintesi, si imputava al [OSCURATO:PERSONA], direttore dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, di avere concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali e già stata emessa sentenza di prescrizione del reato) nella realizzazione di una serie di artifizi e raggiri ai danni della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] bancario [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, attraverso i quali venivano artificiosamente gonfiati, con perizie di stima redatte dal [OSCURATO:PERSONA], i valori di alcuni immobili per cui erano stati concessi mutui da parte della Banca, ottenendo così un ingiusto profitto per la intermediazione immobiliare e finanziaria, consistente nell’erogazione di provvigioni più alte, e facendo contrarre mutui alla banca per oltre 4,3 milioni di euro, privi di garanzie, dato che il reale valore degli immobili per i quali erano stati concessi i mutui era di poco più di 2,6 milioni di euro. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo, con tre motivi tra loro collegati, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129, 568, 561, 597 cod. proc. pen., 24, 27, 117 Cost. e 6 CEDU con riguardo alla carenza di interesse ad impugnare la sentenza di appello ed all’equiparazione tra la sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” e la sentenza di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” e “non aver commesso il fatto”. 2.1. Osserva la difesa che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’assoluzione disposta dal primo giudice con la formula “il fatto non costituisce reato” sarebbe pienamente liberatoria in quanto idonea ad escludere, anche sul piano fattuale e personale, qualsivoglia addebito in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non era ravvisabile un concreto interesse ad impugnare la decisione al solo fine di ottenere una diversa motivazione assolutoria. Tale affermazione si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Sciortino” con la sentenza n. 42736 del 28/11/2001, secondo cui le formule assolutorie non sono equipollenti, né intercambiabili tra loro, dovendo il giudice pronunciare quella più ampia e favorevole all’imputato. Detto principio sarebbe stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l’imputato abbia sempre un interesse concreto e attuale ad ottenere la formula assolutoria più ampia che elimini ogni possibile equivoco o ambiguità con conseguente palese contrasto tra la sentenza impugnata e tali consolidati principi di diritto. La difesa del ricorrente ha, altresì, evidenziato che la scelta di una tra le formule assolutorie comporterebbe diversi effetti concreti in sede di procedimenti disciplinari e di responsabilità erariale, nei contenziosi civilistici e nei rapporti tra l’imputato e la pubblica amministrazione, nonché tra l’imputato e gli ordini professionali. 2.2. Deduce, ancora, la difesa del ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente in quanto i giudici di appello, limitandosi ad affermare apoditticamente che la formula assolutoria “il fatto non costituisce reato” fosse equivalente alle diverse formule invocate dalla difesa, avrebbero eluso l’esame delle profonde differenze ontologiche e giuridiche che caratterizzano tali formule, omettendo un’adeguata valutazione del loro diverso contenuto sostanziale e dei riflessi concreti che esse determinano nella sfera giuridica e sull’onorabilità, dignità e reputazione dell’imputato, con conseguente violazione dei diritti inviolabili alla difesa e ad un equo processo, della tutela della dignità e dell’identità personale. 2.3. Rileva, infine, la difesa del ricorrente che le argomentazioni con cui i giudici di appello hanno chiarito che l’istruzione delle pratiche per la concessione dei mutui erano in larga parte automatizzate e che molte pratiche erano state istruite in un periodo antecedente all’assunzione della carica di direttore di filiale da parte del ricorrente si porrebbero in contrasto logico con la formula assolutoria utilizzata dal primo giudice il quale avrebbe impropriamente affermato esclusivamente la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di truffa. 2.4. In data 29 gennaio 2026 la difesa dell’imputato ha fatto pervenire a questa Corte una memoria contenente “motivi nuovi” con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso genetico, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, innanzitutto, premettere che il Tribunale (pagg. da 4 a 6 della relativa sentenza) aveva evidenziato a fondamento della pronuncia assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato” che: a) non risulta dimostrato che l’imputato abbia coscientemente inoltrato alla banca richieste di mutuo nella consapevolezza dell’operazione truffaldina sottesa così come non appare dimostrato che il medesimo, con riguardo alle pratiche per le quali vi era autonomia decisionale sull’erogazione, abbia concesso il mutuo gonfiato rispetto all’operazione illecita sottesa; b) non sono emersi concreti rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati tali da poter fornire una spiegazione alla decisione di assumere un ruolo nella truffa; c) non vi è alcun elemento dal quale trarre la convinzione che l’imputato fosse a conoscenza che le perizie relative al valore degli immobili non fossero aderenti al reale valore del bene; d) nella maggior parte dei casi il ruolo dell’imputato si esauriva nel presiedere all’istruzione della pratica in larga parte automatizzata mediante sistemi informatici per poi inviarla ai superiori cui spettava la decisione finale; e) non vi era un concreto potere decisorio del [OSCURATO:PERSONA]; f) non vi sono elementi concreti per ritenere che l’imputato sapesse che i contratti preliminari che gli venivano sottoposto fossero falsi e non coerenti con la realtà delle perizie di stima; g) sebbene possa ritenersi dimostrato che le truffe sono state consumate e che l’odierno imputato abbia materialmente assunto sotto il profilo squisitamente causale, un ruolo nelle varie vicende negoziali (atteso che senza il suo concreto apporto le pratiche non sarebbero state inoltrate all’[OSCURATO:PERSONA] di credito per l’erogazione dei mutui) difetta comunque la dimostrazione dell’effettiva consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che le pratiche di finanziamento erano fondate su preliminari falsi; h) è emersa solo una superficialità dell’imputato il quale, in virtù della posizione apicale rivestita e dell’esperienza maturata nel settore bancario, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle pratiche di finanziamento ma che si tratta con tutta evidenza di atteggiamento colposo inidoneo ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato in contestazione. La Corte di appello aveva evidenziato (pagg. 5 e 6) che la difesa dell’imputato, con il relativo atto di impugnazione non aveva allegato alcun interesse per il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la pronuncia di una diversa formula assolutoria rispetto a quella usata dal Tribunale e ricordato che, a prescindere dall’ammissibilità astratta dell'appello verso la sentenza di proscioglimento dibattimentale, sarebbe stato necessario indicare dalla parte appellante un interesse specifico alla definizione del procedimento in senso diverso rispetto alla formula definitoria del primo grado, secondo il principio generale delle impugnazioni, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. La Corte di appello, in ogni caso, ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, evidenziando altresì che la difesa dell’imputato, con il relativo atto di impugnazione, non ha allegato alcun interesse per il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la pronuncia di una diversa formula assolutoria rispetto a quella usata dal Tribunale ed ha ricordato che, a prescindere dall’ammissibilità astratta dell'appello verso la sentenza di proscioglimento dibattimentale, sarebbe stato necessario indicare dalla parte appellante un interesse specifico alla definizione del procedimento in senso diverso rispetto alla formula definitoria del primo grado, secondo il principio generale delle impugnazioni, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame è manifestamente infondato. Fermo restando, infatti, che non è emersa prova della sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del reato di truffa in contestazione allo stesso, purtuttavia è emerso che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] di trasmissione delle pratiche nelle quali era stato gonfiato il valore degli immobili era necessaria ai fini del perfezionamento delle attività delittuose. Ne consegue che da un lato non può parlarsi di “insussistenza” del fatto-reato la cui ricorrenza emerge in modo evidente dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito, né, dall’altro, stante il fatto che la condotta dell’imputato si è comunque inserita nella catena delle azioni necessarie al perfezionamento dell’attività truffaldina, poteva essere utilizzata la formula assolutoria “per non avere commesso il fatto”. Corretta è pertanto da ritenersi la formula assolutoria usata da entrambi i Giudici di merito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende