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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12818/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41114-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta di credito; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea commisurazione dell'entità della pena, invocando una valutazione comparativa con la coimputata nel medesimo fatto di reato, alla quale è stata applicata una pena inferiore con accesso anche al beneficio della condizionale, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Secondo consolidato orientamento, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Inoltre, non è consentito dedurre, in sede di legittimità, in riferimento alla dosimetria sanzionatoria, una "critica da confronto e da valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi, salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 - Giovane, Rv.252880; conf.

Sez. 5 n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022.).

Peraltro, nel caso di specie, la coimputata ha definito la sua posizione con il patteggiamento, rito premiale che conduce a una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, correlate anche al risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 -03; Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41114-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta di credito; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea commisurazione dell'entità della pena, invocando una valutazione comparativa con la coimputata nel medesimo fatto di reato, alla quale è stata applicata una pena inferiore con accesso anche al beneficio della condizionale, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo consolidato orientamento, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Inoltre, non è consentito dedurre, in sede di legittimità, in riferimento alla dosimetria sanzionatoria, una "critica da confronto e da valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi, salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 - Giovane, Rv.252880; conf. Sez. 5 n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022.). Peraltro, nel caso di specie, la coimputata ha definito la sua posizione con il patteggiamento, rito premiale che conduce a una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, correlate anche al risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 -03; Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm
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