CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 00470/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17855/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 8/02/2023 – repert. n. 740/2023 del 16/02/2023 (relativa al n. RG 9418/2021); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo in favore dell’unico controricorrente Ministero della Giustizia (essendo le altre parti rimaste intimate); P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 8 gennaio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]