Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16665/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

n carica, ed il Ministerodell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di GiustiziaricorrenticontroGalanti Domenica, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale pec come da Registri da Giustiziacontroricorrenteavverso la sentenza n. 264/2023 della Corte d’appello di AnconaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17298/2023Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 16665/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n carica, ed il Ministerodell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di GiustiziaricorrenticontroGalanti Domenica, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale pec come da Registri da Giustiziacontroricorrenteavverso la sentenza n. 264/2023 della Corte d’appello di AnconaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17298/2023Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 16665/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque
Sentenza Cassazione n. 16665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris