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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1961

Cassazione n. 11847/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta eccentrico e aspecifico, in quanto riferito all'ipotesi -non ricorrente nel caso di specie- che sia stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi invece di sentenza pronunciata in sede di rinvio con conferma della condanna per il delitto di evasione ma con esclusione dell'aumento per la continuazione,; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta eccentrico e aspecifico, in quanto riferito all'ipotesi -non ricorrente nel caso di specie- che sia stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi invece di sentenza pronunciata in sede di rinvio con conferma della condanna per il delitto di evasione ma con esclusione dell'aumento per la continuazione,; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris