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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 24202/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14797/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2069/2017 depositata il 09/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, • Letti gli atti del ricorso nr.14797/2018 trattato all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; • Ritenuto che il ricorso incidentale dell’SP di Palermo ha carattere preliminare. • Considerato che la materia degli interessi tra strutture accreditate e Aziende sanitarie, segnatamente in ordine all’applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, è stata rivisitata da Cass.S.U. 26496/2020, secondo cui il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo; che la sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle strutture privatesanitarie ‒ come quella oggetto del presente giudizio ‒ ma che sono accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell’accreditamento; • Per tale ragione ‒ pur senza operare una chiara estensione del principio applicato alle farmacie alle strutture private ‒ la sentenza delle S.U. ha preso in esame Cass. 14349/2016; Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019, che riguardano strutture private, e le ha disattese; tanto vero che, rispetto a tale ultima sentenza, l’ufficio del Massimario ha annotato come difforme da tali decisioni Cass.

S.U. 26496/2020; • La questione è stata rimessa, all’adunanza del 9 febbraio 2023, di nuovo alle Sezioni Unite, al fine di far chiarire se le strutture private sanitarie siano, o meno, equiparabili alle farmacie, ed al pari di questesottratte all’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. • Appare pertanto opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14797/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2069/2017 depositata il 09/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, • Letti gli atti del ricorso nr.14797/2018 trattato all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; • Ritenuto che il ricorso incidentale dell’SP di Palermo ha carattere preliminare. • Considerato che la materia degli interessi tra strutture accreditate e Aziende sanitarie, segnatamente in ordine all’applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, è stata rivisitata da Cass.S.U. 26496/2020, secondo cui il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo; che la sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle strutture privatesanitarie ‒ come quella oggetto del presente giudizio ‒ ma che sono accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell’accreditamento; • Per tale ragione ‒ pur senza operare una chiara estensione del principio applicato alle farmacie alle strutture private ‒ la sentenza delle S.U. ha preso in esame Cass. 14349/2016; Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019, che riguardano strutture private, e le ha disattese; tanto vero che, rispetto a tale ultima sentenza, l’ufficio del Massimario ha annotato come difforme da tali decisioni Cass. S.U. 26496/2020; • La questione è stata rimessa, all’adunanza del 9 febbraio 2023, di nuovo alle Sezioni Unite, al fine di far chiarire se le strutture private sanitarie siano, o meno, equiparabili alle farmacie, ed al pari di questesottratte all’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. • Appare pertanto opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M. Rinvia il ricorso a nuovo
Sentenza Cassazione n. 24202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris