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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26901/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto del 15/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di sequestro preventivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo patrimonio sociale.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale il predetto decreto è stato adottato trae origine da una complessa attività investigativa che ha ricostruito le infiltrazioni della cosca Piromalli nel comparto della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, legata alla cosca da vincoli sia parentali sia criminali.

Il procedimento ha ricostruito, in particolare, l'operatività della cosca nel settore delle forniture medicali, per il tramite, come detto, della famiglia Tripodi, referente della cosca nel settore, di cui fa parte uno degli indagati, [OSCURATO:PERSONA], nonché con il contributo, oltre che di soggetti organici al sodalizio mafioso ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), di altri soggetti vicini allo stesso, tra i quali, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA].

A quest'ultimo era contestato, in particolare: a) di avere fatto parte di un un'associazione criminosa finalizzata alla commissione di una serie di reati di corruzione di medici e dirigenti sanitari per acquisire commesse di forniture medicali dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalle strutture pubbliche ospedaliere del comprensorio reggino nonché per ottenere i relativi pagamenti, reati commessi per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che otteneva i suddetti commesse e pagamenti; b) di concorso esterno nella menzionata associazione mafiosa, stante il fatto che tale società, gestita da [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto un ruolo essenziale, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era consapevole, nel permettere alla cosca Piromalli di ingerirsi, con le predette modalità corruttive, nel menzionato settore delle forniture medicali, avendo evitato agli altri indagati, inseriti nella cosca, di esporsi in prima persona agendo tramite la società M.C.T. s.r.I., nella cui compagine erano presenti soggetti direttamente collegati alla cosca.

A tale proposito, il Tribunale del riesame esponeva come tale impostazione accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trovasse conferma nel riportato contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche captate nel 2017 e nel 2018.

Quanto al sequestro, premesso che esso era stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., con il fine di impedire che la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] consentisse allo stesso di continuare a fornire il proprio rilevante contributo alla cosca Piromalli, il Tribunale del riesame evidenziava anzitutto che ciò comportava «l'irrilevanza della estraneità del terzo e della sua eventuale buona fede» e come, comunque, «a dispetto della formale intestazione della società all'odierna ricorrente, il [...] procedimento a[vesse] accertato come proprio [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale dominus della Lewis, interfacciandosi con lui gli altri indagati nell'instaurazione dei rapporti commerciali con le varie aziende ospedaliere».

Lo stesso Tribunale, in secondo luogo, rappresentava che «le intercettazioni [...] riportate hanno dimostrato come la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse un ruolo determinante nella buona riuscita del meccanismo criminale perseguito dai membri della MCT, risultando evidente come, senza la partecipazione della stessa, non sarebbe stata possibile l'ingerenza della cosca Piromalli nel settore delle forniture di prodotti sanitari, ragion per cui deve ritenersi che il contributo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] mediante la messa a disposizione dell'azienda di cui era il reale dominus non fosse limitato a singoli episodi ma avesse attitudine a essere replicato anche in occasione di futuri rapporti della MCT con le pubbliche amministrazioni, dovendo per tale motivo ritenersi che la Lewis sia cosa pertinente ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 416 bis c.p., trattandosi di condotte dotate del carattere della stabilità e della non occasionalità».

Quanto al periculum in mora, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] evidenziava come le indagini avessero «dimostrato che la situazione di infiltrazione mafiosa nel settore delle forniture medicali perdura[sse] da anni ed appar[isse] fondata sul compimento di atti di concorrenza sleale, realizzati con periodiche intimidazioni e minacce implicite, attraverso le quali ven[ivano] condizionate le sorti e l'andamento delle imprese coinvolte, nonché mediante pratiche corruttive, con conseguente agevolazione della cosca di riferimento.

Per tale motivo, l'imposizione del vincolo reale sul patrimonio aziendale della Lewis e sulle quote sociali trova piena giustificazione nella necessità di evitare che la libera disponibilità delle res in oggetto possa consentire all'[OSCURATO:PERSONA] di continuare ad apportate il suo contributo alla cosca Piromalli».

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., degli artt. 810 e 813 cod. civ., dell'art. 416-bis cod. pen., e dell'art. 104-bis, comma 1 -bis, disp. att/coord./trans. cod. proc. pen.

Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01, citata dalla ricorrente), la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato in ordine alla doglianza, prospettata nella memoria da essa depositata nel procedimento di riesame, relativa all'«impossibilità del sequestro delle quote sociali», come affermato da Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792- 01 e ribadito da Sez. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541-01 (a tale proposito, si deve fin da subito rilevare che l'ampio stralcio trascritto a pag. 3 del ricorso è contenuto, in realtà, non in quest'ultima sentenza, come indicato dalla ricorrente, ma in Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, la prima Rv. 276079-01).

Sotto un altro profilo, la ricorrente lamenta l'illegittimità e l'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al nesso di pertinenza tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il reato di associazione mafiosa e al periculum derivante dalla disponibilità di tale società, tenuto anche conto delle circostanze che la stessa ricorrente non è indagata, che non è stata dimostrata la fittizietà dell'intestazione a lei delle quote della società e che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto un concorrente esterno nell'associazione.

La ricorrente lamenta altresì al riguardo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto in alcun conto la documentazione allegata alla menzionata memoria, dalla quale emergeva - alla luce, in particolare, dei bilanci dal 2017 al 2019, dell'atto di trasformazione della società da s.a.s. a s.r.I., con la relativa relazione di stima, e dei mutui per oltre C:350.000,00 contratti con le banche - come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse essere considerata «una società di comodo o strutturalmente asservita alla commissione di illeciti». [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre delimitare il perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità.

L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., stablisce che, «[c]ontro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorsc per cassazione per violazione di legge».

In proposito, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge», per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma del citato comma 1 dell'art. 325 cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv, 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che la «violazione di legge» comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296).

2. Ciò rammentato, il primo profilo dell'unico complesso motivo è manifestamente infondato.

Con tale profilo, la ricorrente asserisce che le invocate pronunce di questa Corte Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792-01, e Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, la prima Rv. 276079-01 (si è già detto, nel Ritenuto in fatto, come l'ampia citazione riportata a pag. 3 del ricorso sia contenuta non, come indicato dalla ricorrente, in Se2:. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541-01, ma, appunto, in Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 2019), avrebbero affermato l'«impossibilità del sequestro delle quote sociali».

Tale assunto è, tuttavia, manifestante infondato.

Quanto a Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792-01, tale sentenza ha affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali.

Tale pronuncia, pertanto, non afferma l'«impossibilità del sequestro delle quote sociali», ma l'interesse del socio ad agire per I dissequestro e la restituzione della quota di sua proprietà e a proporre l'impugnazione cautelare avverso il diniego dell'istanza di dissequestro, sull'opposto presupposto, perciò, della sequestrabilità delle quote.

Quanto a Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, tali pronunce hanno affermato che il sequestro della totalità delle quote di una società (nella specie, di una s.r.I.) non si estende di diritto, ai sensi del combinato disposto del comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att/coorditrans. cod. proc. pen. e degli artt. 20 e 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al complesso aziendale, ancora una volta, perciò, presupponendo la sequestrabilità delle quote, che costituivano l'oggetto del provvedimento cautelare (che non comprendeva, invece, il complesso aziendale).

In generale, si deve ribadire la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni e il reato contestato e il vincolo cautelare sia destinato a impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473-01; in senso analogo: Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864).La questione dell'asserita non sequestrabilità delle quote di società, pertanto, pur non esaminata dal Tribunale del riesame, non era dunque, in sé, fondata.

3. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere, almeno in alcuni passaggi del ricorso, la ricorrente, il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato ritenuto disposto, dall'ordinanza impugnata, non in vista della confisca di tale società, ai sensi del settimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., ma per le esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.

A proposito del sequestro adottato ai sensi di quest'ultima, qui pertinente, disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01).

In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequest-o sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca.

Tale principio — che il Collegio condivide — può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741-01; Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797-01; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, Pepe, Rv. 242262-01).

Con riguardo, poi, alla nozione di cosa pertinente al reato, di cui all'applicato comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ia affermato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose «pertinenti al reato» finalizzato a evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454), dovendosi, peraltro, escludere la suddetta "pertinenza" nel caso in cui il rapporto tra la res e l'illecito penale sia meramente occasionale (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Ni., Rv. 277173-01; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850-01).In tema, in particolare, di sequestro preventivo di beni aziendali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la preventiva e necessaria valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità dell'ablazione dell'impresa nel suo complesso impone al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno di significativo rilievo, del suo utilizzo strumentale alla consumazione dei reati posti a fondamento della misura reale, rispetto alla sua operatività secondo forme lecite di esercizio dell'attività di impresa, onde evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, M.).

Sempre in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778-01; Sez. 6, n. 18183 del 22/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928-01).

Ciò premesso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali principi.

Esso ha anzitutto correttamente ritenuto che, poiché reputava il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., non assumeva rilievo, nel senso di un'eventuale (insussistente) illegittimità dello stesso - contrariamente a quanto manifestamente infondatamente sostenuto anche nel ricorso - l'appartenenza della suddetta società a un terzo estraneo all'illecito (nella specie, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle quote di sua proprietà) né l'eventuale buona fede dello stesso.

Il Tribunale del riesame ha poi argomentato la pertinenzialità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai reati di associazione per delinquere e di concorso esterno in associazione mafiosa imputati a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come dalle ricordate intercettazioni ambientali e telefoniche captate nel 2017 e nel 2018 fosse emerso, da un lato, come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo dominus della società, giacché era sempre lui a interfacciarsi con gli altri indagati con riguardo ai rapporti della stessa società con le varie strutture sanitarie pubbliche, dall'altro lato, il ruolo determinante e stabile, «non limitato a singoli episodi» - e, pertanto, di significativo rilievo e non occasionale - avuto da [OSCURATO:PERSONA] :3.r.l. nel permettere alla cosca Piromalli di inserirsi, con modalità corruttive, nel settore delle forniture medicali alle strutture sanitarie pubbliche del comprensorio reggino, fungendo, la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da «copertura formale» nelle forniture effettuate da MCT s.r.I., società che faceva capo agli altri indagati.

Tale argomentata e allo stato riscontrata, sulla base del contenuto delle menzionate intercettazioni, strutturale strumentalità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], costituisce, ad avviso del Collegio, un'adeguata motivazione della pertinenzialità di tale società e dei suoi beni.

Né tale motivazione può ritenersi scalfita da quanto rappresentato dalla ricorrente circa la mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, della documentazione allegata alla memoria da essa depositata nel procedimento di riesame - in particolare dei bilanci dal 2017 al 2019, dell'atto di trasformazione della società da s.a.s. a s.r.I., con la relativa relazione di stima, dei mutui per oltre C 350.000,00 contratti con le banche - atteso che il ricorso, nell'invocare genericamente tale documentazione, omette di indicare quali specifici elementi, da essa emergenti, avrebbero potuto decisivamente orientare nel senso dell'insussistenza della predetta strutturale strumentalità, emersa dalle indagini, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA].

La strutturale strumentalità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], la natura associativa di questi, l'annosa situazione di infiltrazione mafiosa nel settore delle forniture medicali alle strutture sanitarie pubbliche del comprensorio reggino, comprovata dalle indagini e anch'essa valorizzata nella motivazione del Tribunale del riesame, costituiscono il fondamento, ad avviso del Collegio, di una motivazione adeguata anche relativamente al legame funzionale essenziale tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la possibile commissione di ulteriori reati, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nel suddetto settore delle forniture medicali, con il conseguente apporto recato alla cosca Piromalli, e, quindi, al periculum in mora.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto del 15/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di sequestro preventivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo patrimonio sociale. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale il predetto decreto è stato adottato trae origine da una complessa attività investigativa che ha ricostruito le infiltrazioni della cosca Piromalli nel comparto della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, legata alla cosca da vincoli sia parentali sia criminali. Il procedimento ha ricostruito, in particolare, l'operatività della cosca nel settore delle forniture medicali, per il tramite, come detto, della famiglia Tripodi, referente della cosca nel settore, di cui fa parte uno degli indagati, [OSCURATO:PERSONA], nonché con il contributo, oltre che di soggetti organici al sodalizio mafioso ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), di altri soggetti vicini allo stesso, tra i quali, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo era contestato, in particolare: a) di avere fatto parte di un un'associazione criminosa finalizzata alla commissione di una serie di reati di corruzione di medici e dirigenti sanitari per acquisire commesse di forniture medicali dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalle strutture pubbliche ospedaliere del comprensorio reggino nonché per ottenere i relativi pagamenti, reati commessi per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che otteneva i suddetti commesse e pagamenti; b) di concorso esterno nella menzionata associazione mafiosa, stante il fatto che tale società, gestita da [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto un ruolo essenziale, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era consapevole, nel permettere alla cosca Piromalli di ingerirsi, con le predette modalità corruttive, nel menzionato settore delle forniture medicali, avendo evitato agli altri indagati, inseriti nella cosca, di esporsi in prima persona agendo tramite la società M.C.T. s.r.I., nella cui compagine erano presenti soggetti direttamente collegati alla cosca. A tale proposito, il Tribunale del riesame esponeva come tale impostazione accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trovasse conferma nel riportato contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche captate nel 2017 e nel 2018. Quanto al sequestro, premesso che esso era stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., con il fine di impedire che la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] consentisse allo stesso di continuare a fornire il proprio rilevante contributo alla cosca Piromalli, il Tribunale del riesame evidenziava anzitutto che ciò comportava «l'irrilevanza della estraneità del terzo e della sua eventuale buona fede» e come, comunque, «a dispetto della formale intestazione della società all'odierna ricorrente, il [...] procedimento a[vesse] accertato come proprio [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale dominus della Lewis, interfacciandosi con lui gli altri indagati nell'instaurazione dei rapporti commerciali con le varie aziende ospedaliere». Lo stesso Tribunale, in secondo luogo, rappresentava che «le intercettazioni [...] riportate hanno dimostrato come la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse un ruolo determinante nella buona riuscita del meccanismo criminale perseguito dai membri della MCT, risultando evidente come, senza la partecipazione della stessa, non sarebbe stata possibile l'ingerenza della cosca Piromalli nel settore delle forniture di prodotti sanitari, ragion per cui deve ritenersi che il contributo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] mediante la messa a disposizione dell'azienda di cui era il reale dominus non fosse limitato a singoli episodi ma avesse attitudine a essere replicato anche in occasione di futuri rapporti della MCT con le pubbliche amministrazioni, dovendo per tale motivo ritenersi che la Lewis sia cosa pertinente ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 416 bis c.p., trattandosi di condotte dotate del carattere della stabilità e della non occasionalità». Quanto al periculum in mora, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] evidenziava come le indagini avessero «dimostrato che la situazione di infiltrazione mafiosa nel settore delle forniture medicali perdura[sse] da anni ed appar[isse] fondata sul compimento di atti di concorrenza sleale, realizzati con periodiche intimidazioni e minacce implicite, attraverso le quali ven[ivano] condizionate le sorti e l'andamento delle imprese coinvolte, nonché mediante pratiche corruttive, con conseguente agevolazione della cosca di riferimento. Per tale motivo, l'imposizione del vincolo reale sul patrimonio aziendale della Lewis e sulle quote sociali trova piena giustificazione nella necessità di evitare che la libera disponibilità delle res in oggetto possa consentire all'[OSCURATO:PERSONA] di continuare ad apportate il suo contributo alla cosca Piromalli». 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., degli artt. 810 e 813 cod. civ., dell'art. 416-bis cod. pen., e dell'art. 104-bis, comma 1 -bis, disp. att/coord./trans. cod. proc. pen. Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01, citata dalla ricorrente), la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato in ordine alla doglianza, prospettata nella memoria da essa depositata nel procedimento di riesame, relativa all'«impossibilità del sequestro delle quote sociali», come affermato da Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792- 01 e ribadito da Sez. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541-01 (a tale proposito, si deve fin da subito rilevare che l'ampio stralcio trascritto a pag. 3 del ricorso è contenuto, in realtà, non in quest'ultima sentenza, come indicato dalla ricorrente, ma in Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, la prima Rv. 276079-01). Sotto un altro profilo, la ricorrente lamenta l'illegittimità e l'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al nesso di pertinenza tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il reato di associazione mafiosa e al periculum derivante dalla disponibilità di tale società, tenuto anche conto delle circostanze che la stessa ricorrente non è indagata, che non è stata dimostrata la fittizietà dell'intestazione a lei delle quote della società e che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto un concorrente esterno nell'associazione. La ricorrente lamenta altresì al riguardo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto in alcun conto la documentazione allegata alla menzionata memoria, dalla quale emergeva - alla luce, in particolare, dei bilanci dal 2017 al 2019, dell'atto di trasformazione della società da s.a.s. a s.r.I., con la relativa relazione di stima, e dei mutui per oltre C:350.000,00 contratti con le banche - come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse essere considerata «una società di comodo o strutturalmente asservita alla commissione di illeciti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre delimitare il perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità. L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., stablisce che, «[c]ontro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorsc per cassazione per violazione di legge». In proposito, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge», per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma del citato comma 1 dell'art. 325 cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv, 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che la «violazione di legge» comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). 2. Ciò rammentato, il primo profilo dell'unico complesso motivo è manifestamente infondato. Con tale profilo, la ricorrente asserisce che le invocate pronunce di questa Corte Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792-01, e Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, la prima Rv. 276079-01 (si è già detto, nel Ritenuto in fatto, come l'ampia citazione riportata a pag. 3 del ricorso sia contenuta non, come indicato dalla ricorrente, in Se2:. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541-01, ma, appunto, in Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 2019), avrebbero affermato l'«impossibilità del sequestro delle quote sociali». Tale assunto è, tuttavia, manifestante infondato. Quanto a Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792-01, tale sentenza ha affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali. Tale pronuncia, pertanto, non afferma l'«impossibilità del sequestro delle quote sociali», ma l'interesse del socio ad agire per I dissequestro e la restituzione della quota di sua proprietà e a proporre l'impugnazione cautelare avverso il diniego dell'istanza di dissequestro, sull'opposto presupposto, perciò, della sequestrabilità delle quote. Quanto a Sez. 3, n. 15755 e n. 15756 del 15/11/2018, dep. 2019, Mininni, tali pronunce hanno affermato che il sequestro della totalità delle quote di una società (nella specie, di una s.r.I.) non si estende di diritto, ai sensi del combinato disposto del comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att/coorditrans. cod. proc. pen. e degli artt. 20 e 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al complesso aziendale, ancora una volta, perciò, presupponendo la sequestrabilità delle quote, che costituivano l'oggetto del provvedimento cautelare (che non comprendeva, invece, il complesso aziendale). In generale, si deve ribadire la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni e il reato contestato e il vincolo cautelare sia destinato a impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473-01; in senso analogo: Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864).La questione dell'asserita non sequestrabilità delle quote di società, pertanto, pur non esaminata dal Tribunale del riesame, non era dunque, in sé, fondata. 3. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere, almeno in alcuni passaggi del ricorso, la ricorrente, il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato ritenuto disposto, dall'ordinanza impugnata, non in vista della confisca di tale società, ai sensi del settimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., ma per le esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. A proposito del sequestro adottato ai sensi di quest'ultima, qui pertinente, disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01). In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequest-o sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca. Tale principio — che il Collegio condivide — può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741-01; Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797-01; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, Pepe, Rv. 242262-01). Con riguardo, poi, alla nozione di cosa pertinente al reato, di cui all'applicato comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ia affermato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose «pertinenti al reato» finalizzato a evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454), dovendosi, peraltro, escludere la suddetta "pertinenza" nel caso in cui il rapporto tra la res e l'illecito penale sia meramente occasionale (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Ni., Rv. 277173-01; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850-01).In tema, in particolare, di sequestro preventivo di beni aziendali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la preventiva e necessaria valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità dell'ablazione dell'impresa nel suo complesso impone al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno di significativo rilievo, del suo utilizzo strumentale alla consumazione dei reati posti a fondamento della misura reale, rispetto alla sua operatività secondo forme lecite di esercizio dell'attività di impresa, onde evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, M.). Sempre in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778-01; Sez. 6, n. 18183 del 22/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928-01). Ciò premesso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali principi. Esso ha anzitutto correttamente ritenuto che, poiché reputava il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., non assumeva rilievo, nel senso di un'eventuale (insussistente) illegittimità dello stesso - contrariamente a quanto manifestamente infondatamente sostenuto anche nel ricorso - l'appartenenza della suddetta società a un terzo estraneo all'illecito (nella specie, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle quote di sua proprietà) né l'eventuale buona fede dello stesso. Il Tribunale del riesame ha poi argomentato la pertinenzialità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai reati di associazione per delinquere e di concorso esterno in associazione mafiosa imputati a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come dalle ricordate intercettazioni ambientali e telefoniche captate nel 2017 e nel 2018 fosse emerso, da un lato, come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo dominus della società, giacché era sempre lui a interfacciarsi con gli altri indagati con riguardo ai rapporti della stessa società con le varie strutture sanitarie pubbliche, dall'altro lato, il ruolo determinante e stabile, «non limitato a singoli episodi» - e, pertanto, di significativo rilievo e non occasionale - avuto da [OSCURATO:PERSONA] :3.r.l. nel permettere alla cosca Piromalli di inserirsi, con modalità corruttive, nel settore delle forniture medicali alle strutture sanitarie pubbliche del comprensorio reggino, fungendo, la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da «copertura formale» nelle forniture effettuate da MCT s.r.I., società che faceva capo agli altri indagati. Tale argomentata e allo stato riscontrata, sulla base del contenuto delle menzionate intercettazioni, strutturale strumentalità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], costituisce, ad avviso del Collegio, un'adeguata motivazione della pertinenzialità di tale società e dei suoi beni. Né tale motivazione può ritenersi scalfita da quanto rappresentato dalla ricorrente circa la mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, della documentazione allegata alla memoria da essa depositata nel procedimento di riesame - in particolare dei bilanci dal 2017 al 2019, dell'atto di trasformazione della società da s.a.s. a s.r.I., con la relativa relazione di stima, dei mutui per oltre C 350.000,00 contratti con le banche - atteso che il ricorso, nell'invocare genericamente tale documentazione, omette di indicare quali specifici elementi, da essa emergenti, avrebbero potuto decisivamente orientare nel senso dell'insussistenza della predetta strutturale strumentalità, emersa dalle indagini, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA]. La strutturale strumentalità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], la natura associativa di questi, l'annosa situazione di infiltrazione mafiosa nel settore delle forniture medicali alle strutture sanitarie pubbliche del comprensorio reggino, comprovata dalle indagini e anch'essa valorizzata nella motivazione del Tribunale del riesame, costituiscono il fondamento, ad avviso del Collegio, di una motivazione adeguata anche relativamente al legame funzionale essenziale tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la possibile commissione di ulteriori reati, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nel suddetto settore delle forniture medicali, con il conseguente apporto recato alla cosca Piromalli, e, quindi, al periculum in mora. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle
Decreto Cassazione n. 26901/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris