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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08296/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di SASSARIrdeato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 15/1/2020, il Tribunale di Sassari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sassari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 4238.5 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di SASSARIrdeato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 15/1/2020, il Tribunale di Sassari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione. 3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sassari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 4238.5 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio