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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 38892/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova il 27 aprile 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Savona il 16 settembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato aggravato dalla esposizione alla pubblica fede di un'automobile parcheggiata sulla strada pubblica, fatto commesso il 18 settembre 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta aggravante, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 625, comma 1, num. 7, cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della esposizione per consuetudine o per necessità alla pubblica fede, riconoscimento che sarebbe basato solo sulla adesione dei giudicanti ad un orientamento interpretativo della Corte di legittimità in ipotesi di vettura lasciata con le portiere aperte e conN chiavi inserite (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 270122; si richiama anche Sez. 2, n. 15604 del 25/372021, Rv. 281120), che non sarebbe l'unico, aderendo il ricorrente invece a diversa e stimata preferibile lettura.

2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di motivazione mancante o manifestamente illogica in relazione all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa - si stima, illogicamente erroneamente - dai Giudici di merito solo in base al limite edittale di pena senza nessun riferimento, che sarebbe stato doveroso, alle modalità del fatto ed alla tenuità dell'offesa.

2.3. Con il terzo motivo censura promiscuamente violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 69 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale di pena ed al mancato bilanciamento delle circostanze eterogenee nel senso della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il processo, inizialmente fissato innanzi a Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 16 marzo 2023 è stato restituito a Sez. 4 per la trattazione nel merito.4.

Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Partendo dal primo dei motivi di ricorso, esso appare non manifestamente infondato, solo che si consideri che all'orientamento richiamato dai decidenti se ne contrappone un altro, secondo cui «Il furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza» (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393).

2. Il secondo motivo di impugnazione risulta fondato, in quanto la esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è basata soltanto sul limite di pena (p. 3 della sentenza impugnata), oggi modificato in senso favorevole all'imputato dalla riforma recentemente entrata in vigore (art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3.Non potendo ritenersi, dunque, manifestamente infondato il ricorso ed essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio processuale, assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile, di regola, soltanto a querela di parte.

Infatti, dall'accesso agli atti risulta che la denunzia presentata ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2019 non contiene la necessaria istanza di punizione: in conseguenza, occorre fare applicazione nel caso di specie del principio di diritto secondo il quale «In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile)» (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P, Rv. 284749).

4. Discende l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata per difetto della prescritta condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova il 27 aprile 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Savona il 16 settembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato aggravato dalla esposizione alla pubblica fede di un'automobile parcheggiata sulla strada pubblica, fatto commesso il 18 settembre 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta aggravante, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 625, comma 1, num. 7, cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della esposizione per consuetudine o per necessità alla pubblica fede, riconoscimento che sarebbe basato solo sulla adesione dei giudicanti ad un orientamento interpretativo della Corte di legittimità in ipotesi di vettura lasciata con le portiere aperte e conN chiavi inserite (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 270122; si richiama anche Sez. 2, n. 15604 del 25/372021, Rv. 281120), che non sarebbe l'unico, aderendo il ricorrente invece a diversa e stimata preferibile lettura. 2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di motivazione mancante o manifestamente illogica in relazione all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa - si stima, illogicamente erroneamente - dai Giudici di merito solo in base al limite edittale di pena senza nessun riferimento, che sarebbe stato doveroso, alle modalità del fatto ed alla tenuità dell'offesa. 2.3. Con il terzo motivo censura promiscuamente violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 69 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale di pena ed al mancato bilanciamento delle circostanze eterogenee nel senso della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il processo, inizialmente fissato innanzi a Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 16 marzo 2023 è stato restituito a Sez. 4 per la trattazione nel merito.4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Partendo dal primo dei motivi di ricorso, esso appare non manifestamente infondato, solo che si consideri che all'orientamento richiamato dai decidenti se ne contrappone un altro, secondo cui «Il furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza» (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393). 2. Il secondo motivo di impugnazione risulta fondato, in quanto la esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è basata soltanto sul limite di pena (p. 3 della sentenza impugnata), oggi modificato in senso favorevole all'imputato dalla riforma recentemente entrata in vigore (art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3.Non potendo ritenersi, dunque, manifestamente infondato il ricorso ed essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio processuale, assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile, di regola, soltanto a querela di parte. Infatti, dall'accesso agli atti risulta che la denunzia presentata ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2019 non contiene la necessaria istanza di punizione: in conseguenza, occorre fare applicazione nel caso di specie del principio di diritto secondo il quale «In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile)» (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P, Rv. 284749). 4. Discende l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata per difetto della prescritta condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della prescr