CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 33999/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.17506/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] D Bet di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di loro, nel loro studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma presso la stessa nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 485/2020 della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 24-12-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative R.G.17506/2021 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 485 depositata il 24-12- 2020 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’esercizio commerciale ‘[OSCURATO:PERSONA] D Bet di [OSCURATO:PERSONA]’ avverso la sentenza n. 557/2019 del Tribunale di Trieste, che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 16863 del 7 - 9-2018, emessa a seguito di accertamento nel locale da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’ordinanza-ingiunzione aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 60.000,00 ex art. 1 co. 644 lett. h) punti 1 e 2 legge 23 dicembre2014 n. 190 per la violazione dell’art. 1 co. 644 lett. b) e c), per avereDebora Padovan raccolto s commesse su eventi non inseriti nel palinsesto anche complementare e che consentivano vincite superiori a euro10.000,00. La sentenza impugnata ha rigettato tutti i motivi di appello, con riguardo alla violazione dell’art. 8 direttiva 98/34/CE in relazione alle disposizioni tecniche di cui all’art. 1 co. 643 e 644 legge 190/2014, alla violazione del principio di non autoincriminazione, alla violazione degli artt. 49 e 57 T.F.U.E. e di libera concorrenza, all’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e all’omesso rinvio alla Corte Costituzionale, nonché alla mancata sospensione del giudizio in attesa di decisione del TAR Lazio. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di otto motivi. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria chiedendo che il procedimento sia sospeso ex art. 1 co. 236 legge 29 dicembre n. 2022, a seguito dell’adesione alla procedura di “rottamazione” della cartella (c.d. “rottamazione-quater”); ha prodotto “comunicazione delle somme dovute” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trieste, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] stata ammessa alla definizione agevolata rateale, nonché prova del pagamento della prima rata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’istanza di sospensione della ricorrent e pone questione da trattare in pubblica udienza ex art. 375 co.1 cod. proc. civ., dovendosi decidere se la previsione dell’art. 1 co. 236 , legge 29 dicembre 2022 n. 197, relativa alla sospensione delle cause in corso per l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co.231 legge 197/2022, si applichi anche al presente giudizio avente a oggetto l’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione che ha irrogato la sanzione amministrativa anche in assenza d’impugnazione del ruolo e della cartella. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d