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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14848/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Urbino del 6 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto all'aggravante ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della illogicità della motivazione in ordine all'imputabilità dell'imputato.

3. Con memoria depositata tempestivamente il difensore del ricorrente ha depositato il certificato di morte del suo assistito, deceduto il 3 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4IA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Urbino del 6 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto all'aggravante ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della illogicità della motivazione in ordine all'imputabilità dell'imputato. 3. Con memoria depositata tempestivamente il difensore del ricorrente ha depositato il certificato di morte del suo assistito, deceduto il 3 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4IA
Sentenza Cassazione n. 14848/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris