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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13397/2025

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O Sul ricorso n. 8595/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Lombardia, n. 2879/09/2023 depositata il 28 settembre 2023.

Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla predetta richiesta di estinzione; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 8595/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Lombardia, n. 2879/09/2023 depositata il 28 settembre 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla predetta richiesta di estinzione; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a
Decreto Cassazione n. 13397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris