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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 18742/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11140/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48/6 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.761/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11140/2024 Numero sezionale 2151/2025 Numero di raccolta generale 18742/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11140/2024 Numero sezionale 2151/2025 Numero di raccolta generale 18742/2025 Data pubblicazione 09/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11140/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48/6 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.761/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11140/2024 Numero sezionale 2151/2025 Numero di raccolta generale 18742/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11140/2024 Numero sezionale 2151/2025 Numero di raccolta generale 18742/2025 Data pubblicazione 09/07/2025
Decreto Cassazione n. 18742/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris