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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41910/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e false generalità aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

In particolare, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento all'applicabilità della contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

Sul punto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3- 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

In motivazione, la Corte territoriale, nella valutazione ai fini della applicabilità della recidiva, ha, invero, tenuto conto dei molteplici precedenti penali, gravi e allarmanti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che connotano in negativo la personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e false generalità aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In particolare, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento all'applicabilità della contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Sul punto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3- 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". In motivazione, la Corte territoriale, nella valutazione ai fini della applicabilità della recidiva, ha, invero, tenuto conto dei molteplici precedenti penali, gravi e allarmanti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che connotano in negativo la personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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