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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23225/2026

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diCatanzaro ha respinto le istanze di differimento della pena in esecuzione, anchenelle forme della detenzione domiciliare, nonché di detenzione domiciliare ex art.47, comma 1, lett. c) Ord. pen., proposte nell’interesse del condannato, inrelazione alla pena in esecuzione per plurimi reati di maltrattamenti in famiglia,estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza privata,rapina, minaccia e porto di arma, atti persecutori, lesioni personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e, dunque, all’entrata in vigore della legge 23giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1,cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provvedapersonalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, apena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 –01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, conoscuramento dei dati sensibili in ragione di alcuni titoli di reato per i quali è stataemessa la condanna cui si riferisce la pena in esecuzione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diCatanzaro ha respinto le istanze di differimento della pena in esecuzione, anchenelle forme della detenzione domiciliare, nonché di detenzione domiciliare ex art.47, comma 1, lett. c) Ord. pen., proposte nell’interesse del condannato, inrelazione alla pena in esecuzione per plurimi reati di maltrattamenti in famiglia,estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza privata,rapina, minaccia e porto di arma, atti persecutori, lesioni personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e, dunque, all’entrata in vigore della legge 23giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1,cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provvedapersonalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, apena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 –01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, conoscuramento dei dati sensibili in ragione di alcuni titoli di reato per i quali è stataemessa la condanna cui si riferisce la pena in esecuzione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris