CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha condannato, alla pena di C 5.000,00 di ammenda, [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 727 comma 2 cod.pen. per la detenzione di un pony in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di sofferenze. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena non determinata nel minino e in assenza di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle (cfr. pag. 5). Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Consegue la manifesta infondatezza del motivo tenuto conto che il ricorrente non evidenzia, con il ricorso per cassazione, quali elementi positivi di valutazione il Giudice non avrebbe esaminato al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha inflitto la pena pecuniaria di C 5000,00 di ammenda, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e della gravità del fatto, in un contesto nel quale la pena comminata è prevista alternativamente nell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda tra C 1.000,00 e 5.000,00. La decisione del Tribunale di Catania è stata argomentata in modo corretto piano del diritto, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Quanto alla dosimetria deve rilevarsi che dopo avere operato la scelta di irrogare la pena pecuniaria, l'ha determinata nella misura mediana, sicchè deve ritenersi adempiuto l'onere motivazionale nel richiamo ai criteri di cui all'art 133 cod.pen. Deve rammentarsi che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o ›b,9 "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino,Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i