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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 2020

Cassazione n. 27021/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15750/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 s.r.l., in persona del legale rappresentante, e per essa quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 93, pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina la [OSCURATO:PERSONA] SpA (mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]) opponendosi al decreto ingiuntivo emesso a suo carico ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento della somma di 699.623,81, quale saldo di un rapporto di affidamento bancario in favore della debitrice principale società Comic 2000 nei cui confronti la Panici, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], si era costituita fideiussore; l’opponente contestò l’efficacia del decreto ingiuntivo e ritenne infondata la pretesa della banca per non avere mai firmato la lettera di fideiussione a favore della debitrice principale; a seguito di produzione in giudizio da parte della banca del documento originale di fideiussione la Panici propose querela di falso riconoscendo come propria la sola sottoscrizione apposta in calce ad un modulo prestampato e disconoscendo la grafia di riempimento degli spazi lasciati in bianco, sostenendo che la banca aveva provveduto al riempimento degli spazi bianchi sine pactis e in assenza di alcuna volontà di rilasciare la fideiussione, ed essendo piuttosto sua intenzione quella di autorizzare l’aumento della linea di credito in favore della società debitrice; il Tribunale adito rigettò la querela di falso, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Panici a pagare a doBank quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 699.623,81, oltre interessi; a seguito di appello della soccombente la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 9/1/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto è ancora di interesse in questa sede, corretta la motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui, pur ritenuto assolto l’onere della prova dell’avvenuta apposizione di una sottoscrizione su un modulo firmato in bianco, aveva ritenuto non assolto l’onere di provare quanto dedotto nella querela e cioè che la banca avesse abusivamente riempito il foglio medesimo e che avesse utilizzato un foglio prestampato per il rilascio di una fideiussione all’insaputa della Panici; il disconoscimento non poteva riguardare la parte “fissa “del documento, che riportava la volontà di costituirsi fideiussore, sicchè, indipendentemente dall’esito della querela, la presenza di un modulo predisposto dalla banca per il rilascio della fideiussione deponeva, insieme ad altri elementi probatori, per la consapevolezza della Panici di obbligarsi proprio in qualità di fideiussore nei confronti della debitrice principale; tali ragioni, ad avviso della Corte del gravame, rendevano irrilevante l’ulteriore censura dell’appellante circa la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 L. n. 154 del 1992;avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato l’appellante alle spese del grado, la Panici ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la corte del gravame, pur dovendo ritenere coperta da giudicato per mancanza di appello incidentale della banca la mancanza dell’importo minimo garantito nel documento di fideiussione, non ne ha dichiarato la nullità per contrasto con l’art. 1938 c.c.; il motivo è inammissibile per plurimeragioni; innanzitutto esso difetta dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, ed in particolare contrasta con l’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto non assolve all’onere di specificare in quale modo la censura sia stata articolata nei gradi di merito, quale sia stata la statuizione del giudice di prime cure, quale il motivo di appello, così da non porre questa Corte in condizione di poter valutare se la stessa abbia o meno carattere di novità; in secondo luogo la censura non impugna la statuizione della sentenza d’appello secondo cui (p. 6) il mancato assolvimentoda parte della Panici dell’onere della prova circa l’avvenuto riempimento in bianco, da parte della banca, del modulo di fideiussione – principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza -rendeva irrilevante l’ulteriore censura dell’appellante circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 154 del 1992 per mancanza dell’importo massimo garantito nel documento di fideiussione; la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale statuizione di irrilevanza della lamentata violazione e dimostrare come, nonostante il rigetto degli altri motivi di appello, la sentenza restasse attaccabile autonomamente per la pretesa nullità derivante dalla omessa indicazione da parte della banca- nel documento di fideiussione - dell’importo massimo garantito; in mancanza di tale specifica censura il ricorso va dichiarato inammissibile e laricorrente condannata a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15750/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 s.r.l., in persona del legale rappresentante, e per essa quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 93, pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina la [OSCURATO:PERSONA] SpA (mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]) opponendosi al decreto ingiuntivo emesso a suo carico ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento della somma di 699.623,81, quale saldo di un rapporto di affidamento bancario in favore della debitrice principale società Comic 2000 nei cui confronti la Panici, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], si era costituita fideiussore; l’opponente contestò l’efficacia del decreto ingiuntivo e ritenne infondata la pretesa della banca per non avere mai firmato la lettera di fideiussione a favore della debitrice principale; a seguito di produzione in giudizio da parte della banca del documento originale di fideiussione la Panici propose querela di falso riconoscendo come propria la sola sottoscrizione apposta in calce ad un modulo prestampato e disconoscendo la grafia di riempimento degli spazi lasciati in bianco, sostenendo che la banca aveva provveduto al riempimento degli spazi bianchi sine pactis e in assenza di alcuna volontà di rilasciare la fideiussione, ed essendo piuttosto sua intenzione quella di autorizzare l’aumento della linea di credito in favore della società debitrice; il Tribunale adito rigettò la querela di falso, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Panici a pagare a doBank quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 699.623,81, oltre interessi; a seguito di appello della soccombente la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 9/1/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto è ancora di interesse in questa sede, corretta la motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui, pur ritenuto assolto l’onere della prova dell’avvenuta apposizione di una sottoscrizione su un modulo firmato in bianco, aveva ritenuto non assolto l’onere di provare quanto dedotto nella querela e cioè che la banca avesse abusivamente riempito il foglio medesimo e che avesse utilizzato un foglio prestampato per il rilascio di una fideiussione all’insaputa della Panici; il disconoscimento non poteva riguardare la parte “fissa “del documento, che riportava la volontà di costituirsi fideiussore, sicchè, indipendentemente dall’esito della querela, la presenza di un modulo predisposto dalla banca per il rilascio della fideiussione deponeva, insieme ad altri elementi probatori, per la consapevolezza della Panici di obbligarsi proprio in qualità di fideiussore nei confronti della debitrice principale; tali ragioni, ad avviso della Corte del gravame, rendevano irrilevante l’ulteriore censura dell’appellante circa la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 L. n. 154 del 1992;avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato l’appellante alle spese del grado, la Panici ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la corte del gravame, pur dovendo ritenere coperta da giudicato per mancanza di appello incidentale della banca la mancanza dell’importo minimo garantito nel documento di fideiussione, non ne ha dichiarato la nullità per contrasto con l’art. 1938 c.c.; il motivo è inammissibile per plurimeragioni; innanzitutto esso difetta dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, ed in particolare contrasta con l’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto non assolve all’onere di specificare in quale modo la censura sia stata articolata nei gradi di merito, quale sia stata la statuizione del giudice di prime cure, quale il motivo di appello, così da non porre questa Corte in condizione di poter valutare se la stessa abbia o meno carattere di novità; in secondo luogo la censura non impugna la statuizione della sentenza d’appello secondo cui (p. 6) il mancato assolvimentoda parte della Panici dell’onere della prova circa l’avvenuto riempimento in bianco, da parte della banca, del modulo di fideiussione – principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza -rendeva irrilevante l’ulteriore censura dell’appellante circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 154 del 1992 per mancanza dell’importo massimo garantito nel documento di fideiussione; la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale statuizione di irrilevanza della lamentata violazione e dimostrare come, nonostante il rigetto degli altri motivi di appello, la sentenza restasse attaccabile autonomamente per la pretesa nullità derivante dalla omessa indicazione da parte della banca- nel documento di fideiussione - dell’importo massimo garantito; in mancanza di tale specifica censura il ricorso va dichiarato inammissibile e laricorrente condannata a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così
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