CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 828/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] (NA) , via Ten. [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), è elettivamente domiciliata, come da procura special e in calce al ricorso; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Campanian. 5268/52/20 16, depositata il 6.06.201 6. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del14 febbraio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] -Con la sentenza in epigrafe indicata la CT R della Campania rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Oggetto: Tributi CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso propost o da lla predetta contribuenteavverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette ed IVA, in relazione all’anno 2008, con i l quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati, a seguito del rilievo di un comportamento antieconomico dell’attività d’impresa, desunto dalla vendita di alcuni immobili, in relazione ai quali erano stati indicati negli atti di vendita prezzi inferiori a quelli di mercato; - la CTR concordava con la decisione del primo giudice secondo il quale il comportamento antieconomico era l’unico elemento che rendeva legittimo l’accertamento induttivo, in quanto “non spiegabile in altro modo, e soprattutto non spiegata in altro modo”, mentre “gli altri argomenti di cui all’avviso di accertamento” erano “effettivamente infondati e perciò da non considerare”; - il giudice di appello osservava, poi, che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio preventivo, in quanto vi era stata una richiesta di esibizione della documentazione contabile che la società aveva consegnato; - l a società contribuent e impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad ununico motivo; - la contribuente resisteva al ricorso incidentale con controricorso e depositava memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la società contribuente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, 5, 6, 7, 10 e 12 della l. n. 212 del 2000, 3, 24 e 97 Cost., 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che l’avviso di accertamento era stato emesso senza attivare ilcontraddittorio endoprocedimentale; -il motivo è infondato; - poiché per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo”(Cass. 19.07.2021, n. 20436); - nella specie, come è stato precisato sia nella sentenza impugnata sia nel ricorso (p. 4), risulta che la contribuente era stata invitata ad esibire documentazione, dalla stessa puntualmente consegnata, proprio al fine di verificare la regolarità della sua posizione contabile e fiscale; - il contatto instaurato con la contribuente in tale occasione era sicuramente idoneo ad essere qualificato quale contraddittorio endoprocedimentale; - con il secondo motivo, denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e l’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente motivato sul “comportamento antieconomico” della contribuente, sulla scorta della presunzione relativa, data dalla vendita di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato (desunti dalla banca dati OMI), in realtà insussistente e smentita dai fatti e dai documenti addotti dalla società contribuente in ordine alla congruità, coerenza ed opportunità della relativa decisione imprenditoriale; - il motivo è inammissibile per la parte che richiama l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto opera il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 11.03.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - il motivo è inammissibile anche per quanto riguarda l’asserita violazione di legge,in quanto la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, contrapponendo all’apprezzamento operato dal giudice di merito quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel motivo di ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018); - dalla sentenza impugnata si evince che l'accertamento ha preso le mosse da una richiesta di esibizione della documentazione contabile che la società ha consegnato all’Ufficio; la presunzione di evasione è stata, quindi, desunta dal comportamento antieconomico della società che aveva venduto nel 2008 alcuni immobili a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato e a quelli praticati dalla stessa società alcuni mesi prima,nell’anno 2007; - il giudice di appello, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, non ha violato o erroneamente interpretato le disposizioni normative in materia di accertamento analitico - induttivo , ma ha ritenuto sussistere le presunzioni, gravi, precise e concordanti circa la sussistenza di ricavi occulti, non avendo la società (che ne era onerata), fornito idonea prova contraria per dimostrare la correttezza della propria dichiarazione; - passando al ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo sommario sugli altri elementi valorizzati dall’accertamento e, in particolare, sul finanziamento dei soci che non percepivano un reddito sufficiente e nulla avevano provato in ordine alla disponibilità delle relative somme; - il motivo è inammissibil e, per carenza di interesse, posto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, “il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio” (Cass. 5.01.2017, n. 134, Cass. 23.07.2018, n. 19503); - entrambi i ricorsi vanno , dunque, rigettat i e, stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell