CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 della Corte d 'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che .il primo motivo di ricorso, che censura l 'erronea applicazione AL ce.. dell'art. 73, jgclant comma, D.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generico e apodittico, non indicando le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell 'invocato vizio. Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la mancanza di un effettivo ravvedimento dell'imputato e la sostanziale irrilevanza delle sue dichiarazioni (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato)Cet$50 e Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]