CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 24762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32216/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE SARDEGNA ([OSCURATO:PERSONA]); -intimata – avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal presidente di sezione dott.ssaANTONIETTA Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- SCRIMA. [OSCURATO:PERSONA] Azienda per la Tutela d ella Salute d ella Regione Sardegna - ATS Sardegna (già Asl numero 3 di Nuoro,di seguito indicata, per brevità, come ATS [OSCURATO:PERSONA] ) c onve nne in giudizio , dinanzi al T ribunale di Nuoro, l a S penacomputer S.r.l. con distinti atti di opposizione ai decreti ingiuntivi n.278/2014 e n. 87 / 2 0 15 , con i quali quel T ribunale le aveva ingiunto il pagamento di euro 301.068,38 e di euro 25.089,04 (oltre interessi e spese di procedura ) , a titolo di canoni trimestrali maturati rispettivamente dal 1°luglio 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1 ° luglio 2014 al 31 luglio 2014 per il noleggio di apparecchiature informatiche, personal computer,stampanti e licenze software. L'opposta,costituendosi, chiese la conferma dei decreti ingiuntivi e,quindi, il rigetto delle opposizioni . I due procedimenti, pendenti fra le stesse parti ed aventi medesimo oggetto, vennero riuniti e decisi con sentenza n . 117/2017, pubblicata il 28 febbraio 2017, con cui il Tribunale adito , accogliendo le opposizioni, revocò i decreti ingiuntivi opposti , rigett ò le domande proposte dalla S penacomputer S.r.l., dichiar ò compensate per metà le spese di lite e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]a rimborsare alla parte opponente la residua metà . Il primo G iudice evidenzio che la S penacomputer si era aggiudicata due forniture triennali di materiale informatico con servizio di assistenza aven ti scadenza rispettivamente in data 3 0 settembre 2007 e in data 5 luglio 2008 , con la previsione, al la scadenza del triennio, di riscatto del materiale ad un prezzo pari all'1% de l corrispettivo pattuito ovvero di restituzione delle apparecchiature; in ordine alla prima fornitura la Asl aveva esercitato Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- l'opzione per il riscatto dei beni mentre in relazione alla seconda fornitura la Asl non aveva non aveva provveduto a tanto ma aveva mantenuto la detenzione delle apparecchiature ed esercitato il riscatto soltanto dopo sei anni dalla scadenza contrattuale, successivamente alla notifica del primo decreto ingiuntivo; r ilev ò il Tribunale che la pretesa della domanda creditrice era fondata sull’errato presupposto della perdurante efficacia del contratto desunta dal mancato esercizio da parte dell'Asl del diritto di riscatto senza restituzione dei beni. Il Tribunale escluse l'esistenza di una rinnovazione tacita del contratto in quanto non compatibile con le regole dettate in materia di forma per gli atti stipulati dagli enti pubblici e rigettò sotto diverso profilo anche l'alleg azione della creditrice secondo cui le stesse somme avrebbero dovuto essere corrisposte ai sensi e per gli effetti degli artt.1590 e ss. c.c., secondo cui il conduttore in mora nella restituzione del bene locato è tenuto a dare al locatore il corrispettiv o convenuto fino alla riconsegna e ciò perché, secondo il T ribunale , il contratto stipulato non era un semplice contratto di locazione ma era, invece , più affine al leasing , nel quale il bene in godimento è soggetto a rapida obsolescenza nel corso del rapporto, tal che l'utilizzatore può riscattarlo con il pagamento di una cifra simbolica, ovvero all'ipotesi di vendita con riserva di proprietà, tant o è vero che nella pattuizione oggetto di giudizio il prezzo dell'opzione di riscatto era stato fissato in misura irrisoria; rilevò inoltre il Tribunale che l'art.1591 c.c. non era collegato in nessun modo al passaggio di proprietà del bene quanto al la riconsegna dello stesso al proprietario, rappresentando la norma una liquidazione forfettaria del danno contrattuale da inadempimento dell'obbligo di restituzione laddove invece l'Asl non aveva nella fattispecie alcun obbligo di restituzione dei beni, potendone riscattare Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- la proprietà ovvero, in alternativa , restituirli. Rilev ò , altres ì , il Tribunale che, seppure con ritard o, i beni erano stati riscattati medio temporee dal resto alcun termine per l'esercizio del riscatto era stato previsto in contratto, che , peraltro , aveva come oggetto non solo la messa a disposizione di beni ma anche di servizi, come l'installazione dei macchinari e programmi nonché la fornitura di assistenza tecnica inglobata nel canone, il che rafforzava il convincimento dell’inapplicabilità dell'art.1591 c. c . alla fattispecie in parola. Ritenne , quindi, il T ribunale che non potesse affermarsi un diritto al pagamento del canone per il periodo successivo alla scadenza del contratto ma semmai solo un diritto a l pagamento del prezzo di riscatto, oltre interessi, pagamento che l' A sl aveva offerto in conseguenza della proposta transattiva giudiziale ma non accettato dalla Sp e nacomputer S. r . l . ; revoc ò , q uindi, i decreti ingiuntivi e decise nei sensisopra precisati. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propo se appello, del quale l'appellata, costituendosi , chiese il rigetto e propose appello incidentale condizionato La Corte di appello di Cagliari- S ezione distaccata di Sassari , con sentenza n . 94 / 2020 , pubblicata il 18 m arzo 2020, rigett ò l'appello principale, ritenne assorbito l'incident ale condizionato e c ondannò l’appellanteprincipale al pagamento delle spese d i qu el grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. L’intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- 1. Il primo motivo è così rubricato: « V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro: art.360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione all'art . 1591 c.c.; Principio di prevalenza: art 1321 , 1322 c.c. e dei criteri di cui agli art.t 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.». Con tale mezzo la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia escluso l'applicabilità della disciplina della locazione in relazione alla qualificazione del contratto tra le parti qualecontratto atipico. 1.1. Il motivo è inammissibile in quanto viola l’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che discorre del contratto inter partesma omette di adempiere agli obblighi riproduttivi e di localizzazione in questo giudizio di legittimità. Ed invero il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass., o rd ., n. 6769 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e Cass., sez. un., ord., n. 8950 del 18/03/2022 ; Cass.,n. 12481 del 19/04/2022). Si evidenzia, poi, quanto all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità (necessario secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, per adempiere all’onere di cui al citato n. 6 dell’art. 366: si veda già Cass., sez. un., n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010), che non può valere – ferma la carenza riproduttiva - ad assolvere detto onere la generica indicazione“contratto scritto in atti” Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -6- di cui a p. 3 del ricorso, precisandosi, peraltro, che comunque tale contratto non risulta neppure allegato al ricorso. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza: art. 360, comma 1 n. 4 e 5 cpc in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. Cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. in relazione alla debenza dei canoni tra la scadenza del contratto e l'esercizio del riscatto», la ricorrente lamenta che l a Corte di merito avrebbe adottato un ragionamento talmente contraddittorio da rendersi imperscrutabile in relazione al punto da decidere costituito dall'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 1591 c.c.. 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Con tale mezzo, infatti, la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi aliunde deducibili rispetto alla motivazione, richiamandoespressamente gli argomenti svolti nel primo motivo e, quindi, il contratto rimasto non indicato secondo l’art. 366 n. 6 c.p.c.,come precisato nel mezzo appena richiamato. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315 ), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della Ric. 2020n. 32216 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -7- definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti process uali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per