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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17421/2023

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nte domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Roma il 21 gennaio 2015n. 150/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria [OSCURATO:PERSONA] DONAZIONIregionale di Roma il 21 gennaio 2015 n. 150/06/2015, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta sulle successioni, per l’importo complessivo di € 625.748,00, in relazione all’eredità del defunto [OSCURATO:PERSONA], del quale ella era coerede legittima, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma col n. 98/02/2005, ha rigettato l’appello proposto da l l a medesima nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 3 febbraio 2003, n. 343/51/2013, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali;

2. la C ommissione t ributaria r egionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’omessa indicazione nell’avviso di liquidazione del germano [OSCURATO:PERSONA] tra gli eredi legittimi del de cuiusera giustificata dalla sua estraneità alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate e che tale omissione precludeva l’esercizio dell’eventuale azione di regresso nei confronti del coobbligato solidale iure hereditario;

3. l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

4. in corso di causa, la ricorrenteha depositato memoria, con la quale è stato chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, atteso che una coobbligata solidale al p agamento dell’imposta sulle successioni aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, documentando l’integrale pagamento (in forma rateizzata) del debito risultante dalla successiva cartella di pagamentoe rinunzia ndo al ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato sottoscritto l’avviso di liquidazione da soggetto carente di potere dirigenziale, essendo illegittima la relativa nomina in assenza di concorso pubblico; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’omessa indicazione nell’avviso di liquidazione di tutti gli eredi già indicati nel presupposto avviso di accertamento non inficiasse la validità dell’avviso di liquidazione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1299 e 1306, secondo comma cod. civ., con riferimento anche all’art. 3 Cost., in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’eventuale pagamento dell’imposta complementare sulle successioni di cui all’impugnato avviso di liquidazione non abiliterebbe [OSCURATO:PERSONA] all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del coerede [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest’ultimo menzionato come erede legittimo nelmedesimo avviso di liquidazione;2. la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma,cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); 2.1 ad ogni modo, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo la rinuncia in questione adempimento conclusivo della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; 2.2 invero, l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131); 2.3per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225;2.4quest'ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; 2.5in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: «La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non avendo l'Agenzia delle Entrate o l'Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; 2.6 tuttavia, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa al la definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; 2.7 s i deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare: Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass.,Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n.18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18002); 2.8 peraltro, nella specie, la controparte non ha svolto attività difensiva, essendosi tardivamente costituita in giudizio; 3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve da re atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedime nto per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l l’8 giugno 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Roma il 21 gennaio 2015n. 150/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria [OSCURATO:PERSONA] DONAZIONIregionale di Roma il 21 gennaio 2015 n. 150/06/2015, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta sulle successioni, per l’importo complessivo di € 625.748,00, in relazione all’eredità del defunto [OSCURATO:PERSONA], del quale ella era coerede legittima, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma col n. 98/02/2005, ha rigettato l’appello proposto da l l a medesima nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 3 febbraio 2003, n. 343/51/2013, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali; 2. la C ommissione t ributaria r egionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’omessa indicazione nell’avviso di liquidazione del germano [OSCURATO:PERSONA] tra gli eredi legittimi del de cuiusera giustificata dalla sua estraneità alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate e che tale omissione precludeva l’esercizio dell’eventuale azione di regresso nei confronti del coobbligato solidale iure hereditario; 3. l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione; 4. in corso di causa, la ricorrenteha depositato memoria, con la quale è stato chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, atteso che una coobbligata solidale al p agamento dell’imposta sulle successioni aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, documentando l’integrale pagamento (in forma rateizzata) del debito risultante dalla successiva cartella di pagamentoe rinunzia ndo al ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato sottoscritto l’avviso di liquidazione da soggetto carente di potere dirigenziale, essendo illegittima la relativa nomina in assenza di concorso pubblico; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’omessa indicazione nell’avviso di liquidazione di tutti gli eredi già indicati nel presupposto avviso di accertamento non inficiasse la validità dell’avviso di liquidazione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1299 e 1306, secondo comma cod. civ., con riferimento anche all’art. 3 Cost., in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’eventuale pagamento dell’imposta complementare sulle successioni di cui all’impugnato avviso di liquidazione non abiliterebbe [OSCURATO:PERSONA] all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del coerede [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest’ultimo menzionato come erede legittimo nelmedesimo avviso di liquidazione;2. la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma,cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); 2.1 ad ogni modo, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo la rinuncia in questione adempimento conclusivo della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; 2.2 invero, l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131); 2.3per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225;2.4quest'ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; 2.5in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: «La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non avendo l'Agenzia delle Entrate o l'Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; 2.6 tuttavia, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa al la definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; 2.7 s i deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare: Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass.,Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n.18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18002); 2.8 peraltro, nella specie, la controparte non ha svolto attività difensiva, essendosi tardivamente costituita in giudizio; 3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve da re atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedime nto per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l l’8 giugno 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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