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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 novembre 2025

Cassazione n. 17263/2026

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a Corte di appello di Cagliari,Sezione distaccata di Sassari;visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,con provvedimento depositato il 10/11/2025 ha rigettato la richiesta direscissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla sentenza n. 730 del 2023, pronunciata in data15/05/2023, irrevocabile in data 31/10/2023, del Tribunale di TempioPausania, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore,proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Violazione di norme processuali in relazione all’art. 6della Conv.

Edu, violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 157,161, 162, 420-bis cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazioneperché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione allamancata notifica del decreto di fissazione di udienza del 05/08/2021;la difesa ha sostenuto il mancato rilievo da parte della Corte di appellodi una gravissima anomalia procedimentale, che ha irrimediabilmenteinterrotto il flusso di conoscenza del processo in capo all’imputato conparticolare riferimento al provvedimento del Tribunale di TempioPausania quanto all’erronea calendarizzazione della data di udienza,perché la relativa notifica non veniva effettuata presso il difensoredomiciliatario, ma tentata presso un domicilio non più riferibile alricorrente, con conseguente chiara evidenza che dal quel momento ilricorrente non avesse più avuto contezza del processo, non apparendoa tal fine sufficiente la notifica al secondo difensore di fiducia ai sensidell’art. 161 cod. proc. pen.2.2.

Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 606, lett.c), art. 107 cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 Cost., quanto allagestione della rinuncia al mandato dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il giudice haproceduto alla nomina di un difensore di ufficio, senza alcuna provadella avvenuta comunicazione al ricorrente della intervenuta rinuncia,così incidendo sulla possibilità del [OSCURATO:PERSONA] di avere una effettiva difesain giudizio, come emerge dalle conclusioni del difensore per comeverbalizzate, senza concedere un termine a difesa per la nomina di unnuovo difensore di fiducia.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono; i duemotivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro.2.

Il ricorrente ha proposto motivi, che si caratterizzano peressere reiterativi di quelli già proposti dinnanzi alla Corte di appello conistanza di rescissione, sostanzialmente aspecifici, in mancanza diconfronto con le argomentazioni, logicamente articolate, della Corte diappello, non ricorrendo la evocata violazione di legge, di normeprocessuali o del diritto di difesa per come richiamate in ricorso.3.

La Corte di appello ha difatti evidenziato la ricorrenza di unaserie di elementi significativi ed univoci quanto alla regolareconoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pendenza del procedimento a suocarico, con particolare riferimento all’ avvenuta notifica: - dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari; - dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare; - del decreto che dispone il giudizio.

E’ statainoltre richiamata: - la nomina di due difensori di fiducia, uno dei qualidomiciliatario; - la presenza di uno dei due difensori di fiducia inudienza con esercizio di difesa tecnica e partecipazione in diverse datedurante le quali veniva trattato il procedimento a carico del ricorrente;- la presenza e l’attività svolta dal difensore di fiducia anche quantoalla asserita lesione dei diritti del ricorrente a causa della omessanotifica allo stesso di un verbale di mero rinvio di udienza (durante laquale non veniva svolta alcuna attività); - l’irrilevanza della rinuncia almandato di uno dei due difensori, attesa la permanenza e immanenzaal processo del secondo dei due difensori, che aveva anche richiesto undifferimento della udienza per legittimo impedimento, così escludendola ricorrenza di indici fattuali che possano supportare la affermazionedel ricorrente quanto ad una incolpevole mancata conoscenza dellapendenza del procedimento a proprio carico.4.

La consultazione degli atti, possibile in considerazione del tipodi vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092-01), dimostra la regolare vocatio in ius del ricorrente; cosìcome è stata riscontrata sia la presenza di uno dei due difensori difiducia in giudizio nell’interesse del ricorrente, con svolgimento didichiarazione di assenza, che la partecipazione anche del secondodifensore di fiducia, che aveva formalmente richiesto, proprio nel suoruolo, il differimento dell’udienza di trattazione per legittimoimpedimento.5.

Ciò posto, occorre considerare come la Corte di appello abbiacorrettamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire,secondo il quale in tema di rescissione del giudicato, la mancataconoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo perl'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. soloqualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profilidi colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, che aveva formalmenteeletto domicilio presso il difensore, nominato due difensori di fiducia,non si sia attivato autonomamente per mantenere con gli stessi icontatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo delprocedimento (Sez. 5, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01).6.

Nel caso concreto non solo non ricorre una effettiva evidenzadi una mancata conoscenza incolpevole del procedimento, ma ilricorrente non ha neanche genericamente allegato un qualcheelemento al fine si sostenere l’impossibilità di tenere contatti con idifensori di fiducia nominati.

In altri termini, non è possibile affermare,come apoditticamente sostenuto in ricorso, che sia stata omessa lacitazione dell’imputato, anche nella mera udienza di rinvio, al fine difar valere con il rimedio della rescissione la mancata conoscenza delgiudizio (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01).Elemento risolutivo è poi certamente la presenza di ben due difensoridi fiducia e il pieno espletamento da parte degli stessi, per unconsistente periodo, congiuntamente (con permanenza nella fase finaledel procedimento di un solo difensore di fiducia per intervenuta rinunciaal mandato dell’altro difensore) del proprio mandato difensivo, inassenza di qualsiasi allegazione che abbia anche solo genericamenteevocato una impossibilità di contatto del ricorrente con il propriodifensore di fiducia.7.

Quanto alla rilevanza della presenza di un difensore nominatodi fiducia, si è chiarito, con argomentazioni che pienamente sicondividono e si attagliano al caso di specie, che: “in tema direscissione del giudicato, la nomina del difensore di fiducia.. costituisceindice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la suacelebrazione in assenza, salva la possibilità per il condannato diallegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante lanomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata la conoscenza dellacelebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da un colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (Sez. 5, n. 15124 del28/03/2024, Z., Rv. 286146-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022,dep.2023, G., Rv. 284460-01; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017,Xhami, Rv. 269554-01).

In altri termini, sussiste colpa quanto allamancata conoscenza della celebrazione del processo quando la personaindagata o imputata abbia nominato un difensore di fiducia e non si siaautonomamente attivata per mantenere con lo stesso i contattiperiodici essenziali per essere informato dello sviluppo di taleprocedimento.

Principi questi che hanno trovato esplicitaargomentazione ermeneutica nelle Sez.

U Lovric, che hanno chiaritoche l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenzanon deve essere allo stesso imputabile, “né come voluta diserzionedelle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirneil procedere” (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01).

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato circostanze di fattoche inducano a ritenere che, nonostante la nomina di due difensori difiducia, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenzadella propria vicenda processuale, in presenza di una formale elezionedi domicilio nell’ambito del procedimento in questione presso ildifensore di fiducia ed in assenza di qualsiasi allegazione o difesa spesanel corso del giudizio per far valere la asserita mancata conoscenzadello svolgimento del giudizio, anche a seguito della nuova ed ulteriorenotifica presso il difensore del data di mero rinvio di udienza nella qualenon era stata svolta alcuna attività (pag. 2 e segg.).8.

Il ricorrente non si confronta in alcun modo con le ragioni delladecisione e in questa sede si concentra esclusivamente sulla asseritamancata conoscenza della data fissata per la nuova udienza del22/11/2021.

Anche in relazione a tale elemento risulta omesso uneffettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha inprimo luogo evidenziato come nel caso di specie nessuna effettivagiudizio e che la nuova data di udienza era stata formalmentecomunicata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità, mentre la notifica delmero rinvio non era andata a buon fine presso il domicilio del ricorrentee conseguentemente, preso atto della specifica eccezione della difesain tal senso, era stata disposta una nuova notifica presso il difensoredi fiducia ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., ritualmente eseguita.L’argomento speso in questa sede non appare risolutivo e d’altra partenessuna specifica eccezione sul punto è stata spesa dal difensore difiducia al momento della adozione del provvedimento con il quale èstata disposta la nuova notifica della data di rinvio da parte del giudicedi primo grado, con intervenuta preclusione sul punto.

In tal senso sideve ricordare, quanto al caso di specie, che questa Corte haevidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che l’omessanotifica di una udienza di rinvio di ufficio da luogo ad una nullità aregime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cuiagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione cheall'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione agiudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874-01;Sez.5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873-01).

Ildifensore ha eccepito l’irregolarità quanto alla notifica della data dirinvio della udienza del 09/06/2022, il Tribunale ha pronunciato unprovvedimento conseguente con nuova notifica e nulla sul punto èstato eccepito, quale diretta conseguenza rispetto alla decisione delTribunale, dal difensore di fiducia presente in udienza, sicché laargomentazione proposta in questa sede, oltre che generica (perchénon si confronta effettivamente con l’andamento del processo,specificamente ricostruito dalla Corte di appello), sarebbeoggettivamente preclusa perché tardiva.

Del tutto aspecifica egenerica, infine, la seconda doglianza, che non si confronta con glielementi richiamati dal Tribunale, con particolare riferimento allapresenza di due difensori di fiducia, e non precisa per quale motivo inassenza del secondo difensore di fiducia, la necessaria nomina deldifensore di ufficio possa aver leso i diritti del ricorrente e la suaconsapevole partecipazione al giudizio.9.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Cagliari,Sezione distaccata di Sassari;visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,con provvedimento depositato il 10/11/2025 ha rigettato la richiesta direscissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla sentenza n. 730 del 2023, pronunciata in data15/05/2023, irrevocabile in data 31/10/2023, del Tribunale di TempioPausania, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore,proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 6della Conv. Edu, violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 157,161, 162, 420-bis cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazioneperché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione allamancata notifica del decreto di fissazione di udienza del 05/08/2021;la difesa ha sostenuto il mancato rilievo da parte della Corte di appellodi una gravissima anomalia procedimentale, che ha irrimediabilmenteinterrotto il flusso di conoscenza del processo in capo all’imputato conparticolare riferimento al provvedimento del Tribunale di TempioPausania quanto all’erronea calendarizzazione della data di udienza,perché la relativa notifica non veniva effettuata presso il difensoredomiciliatario, ma tentata presso un domicilio non più riferibile alricorrente, con conseguente chiara evidenza che dal quel momento ilricorrente non avesse più avuto contezza del processo, non apparendoa tal fine sufficiente la notifica al secondo difensore di fiducia ai sensidell’art. 161 cod. proc. pen.2.2. Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 606, lett.c), art. 107 cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 Cost., quanto allagestione della rinuncia al mandato dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il giudice haproceduto alla nomina di un difensore di ufficio, senza alcuna provadella avvenuta comunicazione al ricorrente della intervenuta rinuncia,così incidendo sulla possibilità del [OSCURATO:PERSONA] di avere una effettiva difesain giudizio, come emerge dalle conclusioni del difensore per comeverbalizzate, senza concedere un termine a difesa per la nomina di unnuovo difensore di fiducia.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono; i duemotivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro.2. Il ricorrente ha proposto motivi, che si caratterizzano peressere reiterativi di quelli già proposti dinnanzi alla Corte di appello conistanza di rescissione, sostanzialmente aspecifici, in mancanza diconfronto con le argomentazioni, logicamente articolate, della Corte diappello, non ricorrendo la evocata violazione di legge, di normeprocessuali o del diritto di difesa per come richiamate in ricorso.3. La Corte di appello ha difatti evidenziato la ricorrenza di unaserie di elementi significativi ed univoci quanto alla regolareconoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pendenza del procedimento a suocarico, con particolare riferimento all’ avvenuta notifica: - dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari; - dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare; - del decreto che dispone il giudizio. E’ statainoltre richiamata: - la nomina di due difensori di fiducia, uno dei qualidomiciliatario; - la presenza di uno dei due difensori di fiducia inudienza con esercizio di difesa tecnica e partecipazione in diverse datedurante le quali veniva trattato il procedimento a carico del ricorrente;- la presenza e l’attività svolta dal difensore di fiducia anche quantoalla asserita lesione dei diritti del ricorrente a causa della omessanotifica allo stesso di un verbale di mero rinvio di udienza (durante laquale non veniva svolta alcuna attività); - l’irrilevanza della rinuncia almandato di uno dei due difensori, attesa la permanenza e immanenzaal processo del secondo dei due difensori, che aveva anche richiesto undifferimento della udienza per legittimo impedimento, così escludendola ricorrenza di indici fattuali che possano supportare la affermazionedel ricorrente quanto ad una incolpevole mancata conoscenza dellapendenza del procedimento a proprio carico.4. La consultazione degli atti, possibile in considerazione del tipodi vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092-01), dimostra la regolare vocatio in ius del ricorrente; cosìcome è stata riscontrata sia la presenza di uno dei due difensori difiducia in giudizio nell’interesse del ricorrente, con svolgimento didichiarazione di assenza, che la partecipazione anche del secondodifensore di fiducia, che aveva formalmente richiesto, proprio nel suoruolo, il differimento dell’udienza di trattazione per legittimoimpedimento.5. Ciò posto, occorre considerare come la Corte di appello abbiacorrettamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire,secondo il quale in tema di rescissione del giudicato, la mancataconoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo perl'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. soloqualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profilidi colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, che aveva formalmenteeletto domicilio presso il difensore, nominato due difensori di fiducia,non si sia attivato autonomamente per mantenere con gli stessi icontatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo delprocedimento (Sez. 5, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01).6. Nel caso concreto non solo non ricorre una effettiva evidenzadi una mancata conoscenza incolpevole del procedimento, ma ilricorrente non ha neanche genericamente allegato un qualcheelemento al fine si sostenere l’impossibilità di tenere contatti con idifensori di fiducia nominati. In altri termini, non è possibile affermare,come apoditticamente sostenuto in ricorso, che sia stata omessa lacitazione dell’imputato, anche nella mera udienza di rinvio, al fine difar valere con il rimedio della rescissione la mancata conoscenza delgiudizio (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01).Elemento risolutivo è poi certamente la presenza di ben due difensoridi fiducia e il pieno espletamento da parte degli stessi, per unconsistente periodo, congiuntamente (con permanenza nella fase finaledel procedimento di un solo difensore di fiducia per intervenuta rinunciaal mandato dell’altro difensore) del proprio mandato difensivo, inassenza di qualsiasi allegazione che abbia anche solo genericamenteevocato una impossibilità di contatto del ricorrente con il propriodifensore di fiducia.7. Quanto alla rilevanza della presenza di un difensore nominatodi fiducia, si è chiarito, con argomentazioni che pienamente sicondividono e si attagliano al caso di specie, che: “in tema direscissione del giudicato, la nomina del difensore di fiducia.. costituisceindice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la suacelebrazione in assenza, salva la possibilità per il condannato diallegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante lanomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata la conoscenza dellacelebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da un colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (Sez. 5, n. 15124 del28/03/2024, Z., Rv. 286146-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022,dep.2023, G., Rv. 284460-01; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017,Xhami, Rv. 269554-01). In altri termini, sussiste colpa quanto allamancata conoscenza della celebrazione del processo quando la personaindagata o imputata abbia nominato un difensore di fiducia e non si siaautonomamente attivata per mantenere con lo stesso i contattiperiodici essenziali per essere informato dello sviluppo di taleprocedimento. Principi questi che hanno trovato esplicitaargomentazione ermeneutica nelle Sez. U Lovric, che hanno chiaritoche l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenzanon deve essere allo stesso imputabile, “né come voluta diserzionedelle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirneil procedere” (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01). Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato circostanze di fattoche inducano a ritenere che, nonostante la nomina di due difensori difiducia, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenzadella propria vicenda processuale, in presenza di una formale elezionedi domicilio nell’ambito del procedimento in questione presso ildifensore di fiducia ed in assenza di qualsiasi allegazione o difesa spesanel corso del giudizio per far valere la asserita mancata conoscenzadello svolgimento del giudizio, anche a seguito della nuova ed ulteriorenotifica presso il difensore del data di mero rinvio di udienza nella qualenon era stata svolta alcuna attività (pag. 2 e segg.).8. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con le ragioni delladecisione e in questa sede si concentra esclusivamente sulla asseritamancata conoscenza della data fissata per la nuova udienza del22/11/2021. Anche in relazione a tale elemento risulta omesso uneffettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha inprimo luogo evidenziato come nel caso di specie nessuna effettivagiudizio e che la nuova data di udienza era stata formalmentecomunicata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità, mentre la notifica delmero rinvio non era andata a buon fine presso il domicilio del ricorrentee conseguentemente, preso atto della specifica eccezione della difesain tal senso, era stata disposta una nuova notifica presso il difensoredi fiducia ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., ritualmente eseguita.L’argomento speso in questa sede non appare risolutivo e d’altra partenessuna specifica eccezione sul punto è stata spesa dal difensore difiducia al momento della adozione del provvedimento con il quale èstata disposta la nuova notifica della data di rinvio da parte del giudicedi primo grado, con intervenuta preclusione sul punto. In tal senso sideve ricordare, quanto al caso di specie, che questa Corte haevidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che l’omessanotifica di una udienza di rinvio di ufficio da luogo ad una nullità aregime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cuiagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione cheall'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione agiudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874-01;Sez.5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873-01). Ildifensore ha eccepito l’irregolarità quanto alla notifica della data dirinvio della udienza del 09/06/2022, il Tribunale ha pronunciato unprovvedimento conseguente con nuova notifica e nulla sul punto èstato eccepito, quale diretta conseguenza rispetto alla decisione delTribunale, dal difensore di fiducia presente in udienza, sicché laargomentazione proposta in questa sede, oltre che generica (perchénon si confronta effettivamente con l’andamento del processo,specificamente ricostruito dalla Corte di appello), sarebbeoggettivamente preclusa perché tardiva. Del tutto aspecifica egenerica, infine, la seconda doglianza, che non si confronta con glielementi richiamati dal Tribunale, con particolare riferimento allapresenza di due difensori di fiducia, e non precisa per quale motivo inassenza del secondo difensore di fiducia, la necessaria nomina deldifensore di ufficio possa aver leso i diritti del ricorrente e la suaconsapevole partecipazione al giudizio.9. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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