CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di a.is [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, avuto riguardo alla configurabilità dell'evasione contestata all'imputato, si risolvono in censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte del merito con corretti argomenti giuridici (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata e le coerenti indicazioni in fatto e diritto ivi svolte), mentre in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. l'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità il profilo della abitualità ostativa espresso in sentenza in ragione dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna C uol