CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43333/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca di quanto in sequestro in relazione al capo B); udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Ivrea, assolvendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione a lui ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste, lo ha condannato alla pena di euro 4.000 di ammenda in ordine al reato, contestato al capo a), di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione ad una condotta non autorizzata di ritiro di rifiuti in rame da soggetti privati. Il Tribunale ha altresì disposto la confisca e la vendita del materiale in sequestro. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione, incongrua rispetto alla statuizione, per essere stata disposta la confisca non soltanto del materiale oggetto della contestazione mossa al capo a) e per la quale è intervenuta condanna - vale a dire del rame ritirato, da 15 persone ben individuate, nel periodo tra il 7 gennaio e il 25 marzo 2016 - ma anche dell'ulteriore materiale in rame e dei blocchi di acciaio fatti oggetto della contestazione di ricettazione ascritta sub b) e per la quale era intervenuta assoluzione. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 184 ter, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 e vizio di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità in ordine alla contravvenzione senza ritenere l'illegittimità della prescrizione, contenuta nell'autorizzazione alla gestione di rifiuti di cui la società amministrata dall'imputato era in possesso, che vietava di ritirare rifiuti in rame da privati, consentendone il ritiro soltanto da imprese ed enti operanti in specifici settori. Si allega che la citata disposizione - quale vigente all'epoca dei fatti - prevedeva l'applicazione del d.m. 5 febbraio 1998 (che vieta il ritiro dei rifiuti dai privati) soltanto in relazione alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, mentre per le attività di recupero operanti in regime di procedura ordinaria ex art. 208 d.lgs. 152/2006 (qual era quella effettuata dalla società dell'imputato) i criteri di recupero dovevano esclusivamente ritenersi quelli fissati nel provvedimento autorizzativo. Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'autorizzazione rilasciata nel 2007 non escludeva il ritiro di "rifiuti di rame provenienti da privati" perché espressamente consentiva il ritiro dei rifiuti con codice CER 20.01.40, ovvero di "metalli", senza alcun'altra specifica. Questa conclusione trovava conferma nell'analisi del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciato nel 2019.La prescrizione del rispetto dei criteri dettati dal d.rin. 5 febbraio 1998, inserita nell'autorizzazione del 2007, non era poi rispettosa della previsione di cui all'art. 184 ter, comma 3, d.lgs. 152/2006 quale inserita dal d.lgs. 205/2010 e vigente all'epoca dei fatti ed era manifestamente illogica la motivazione addotta nella sentenza impugnata per ritenerla non viziata da eccesso di discrezionalità tecnica, essendo peraltro la parificazione tra le aziende di recupero operanti in regime semplificato e in regime ordinario stata limitata, paradossalmente, ai soli materiali in rame e non anche alle altre tipologie di rifiuti considerate dal citato decreto ministeriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordine logico, occorre muovere dalla disamina del secondo motivo di ricorso, che il Collegio reputa inammissibile per manifesta infondatezza e perché contiene doglianze generiche e non consentite in sede di legittimità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre motivi adeguatamente e correttamente vagliati e decisi dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. 1.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel giudizio di merito e puntualmente disattesi - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Va inoltre ribadito che è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972;Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 1.3. Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Calando tali principi nel caso di specie, è agevole osservare che: - il ricorso non si confronta con una delle rationes decidendi di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, vale a dire (pagg. 3 e 4 della sentenza) che l'autorizzazione al ritiro dei cavi in rame era stata unicamente rilasciata - in conformità al progetto presentato dal richiedente - con riguardo ai rifiuti provenienti da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche di telecomunicazione di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici, con conseguente impossibilità di ritirare i rifiuti in rame di origine domestica, e ciò anche a prescindere del richiamo alle prescrizioni tecniche di cui al d.m. 5 febbraio 1998; - il richiamo alle previsioni di quest'ultimo decreto contenuto nell'autorizzazione, dunque (cfr., in particolare, All. 1, Suball. 1, punto 5.8.1), era assolutamente conforme all'istanza presentata dal privato; - in ogni caso, tale prescrizione - argomenta diffusamente e non illogicamente la sentenza (pag. 5) in conformità con gli stessi orientamenti giurisprudenziali evocati in ricorso (Sez. 3, sentt. nn. 34517/2017, 29967/2011, 4514/2006, sul punto non massimate) - non può ritenersi affetta da eccesso di discrezionalità amministrativa, da un lato perché rispondente a generali esigenze di precauzione e controllo rispetto alla selezione della fonte del particolare rifiuto, d'altro lato perché non comprime eccessivamente l'iniziativa privata sotto il profilo tecnico ed economico;- manifestamente infondato, poi, è il riferimento all'art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, sia perché trattasi di disposizione che, essendo stata solo successivamente introdotta nell'ordinamento (con art. 12 d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205), in base al principio del tempus regit actum certo non poteva regolare il rilascio, nell'anno 2007, dell'autorizzazione in esame, sia perché concernete un tema (quello della cessazione della qualifica di rifiuto) che nella specie non viene in alcun modo in rilievo; - ovviamente del tutto irrilevanti, da ultimo, sono le modifiche (parimenti invocate in ricorso) apportate a tale disposizione nel 2019, a distanza di tre anni dai fatti qui sub iudice, come pure le diverse prescrizioni contenute nel rinnovo dell'autorizzazione rilasciata nello stesso anno 2019 alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ezettrachp motivo di ricorso è invece fondato. La sentenza impugnata dà atto che il 6 dicembre 2016, all'esito di perquisizione, erano stati sequestrati all'imputato 7.320 kg. di rame sotto forma di corde sguainate e circa 20.000 Kg. di acciaio pressato. Il giudice ha disposto la confisca di tutto il suddetto materiale sul rilievo che «la [OSCURATO:SOCIETA] non era autorizzata a ritirare tale tipologia di rifiuti da privati (capo a)». Come condivisibilmente allega il ricorrente, la motivazione sulla confisca è stata dunque riferita al solo materiale oggetto del reato di cui al capo a) d'imputazione, la cui ablazione non viene in ricorso contestata, trattandosi, del resto, di prodotto del reato, confiscato ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. Detta motivazione, invece, è manifestamente incongrua, e comunque illegittima, con riguardo alla confisca dei materiali che sono esclusivo oggetto del delitto di ricettazione contestata al capo b), vale a dire tutto l'acciaio pressato e i rifiuti in rame eccedenti i quantitativi ricevuti dai soggetti privati indicati nel capo a) di imputazione nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 26 marzo 2016. La sentenza deve dunque essere annullata in parte qua e l'annullamento può essere disposto senza rinvio atteso che, a fronte dell'assoluzione dal reato di ricettazione, non si tratta di beni confiscabili, non potendo, nella specie, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., che, pur quando non sia pronunciata condanna, prevede la confisca obbligatoria delle cose di cui sono penalmente vietati la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione. I materiali in questione, invero, sono rifiuti non pericolosi che ben possono — e debbono — essere smaltiti in conformità alla disciplina per gli stessi applicabile.4. Al disposto annullamento senza rinvio consegue la restituzione all'avente diritto dei materiali esclusivamente afferenti ai capo b) d'imputazione, mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile, posto che, afferendo il secondo motivo unicamente al delitto di cui al capo b) d'imputazione, non può ritenersi validamente costituito il rapporto processuale con riguardo alla contravvenzione contestata al capo a), con conseguente impossibilità di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato. Ed invero, deve farsi applicazione del principio giusta il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e a., Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca dei materiali esclusivamente afferenti al reato di ricettazione di cui al capo b) dell'imputazione, confisca che elimina disponendone la restituzione all'avente diritto. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28