CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblicazione 20/05/2026avversola sentenza n. 795/2018, pronunciata in data 9/4/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale del Piemonte e depositata il24/4/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Il contribuente, dopo la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria ricevuta in data 12/12/2014 per complessivi euro310.100,11 relativa a cartelle di pagamento per gli anni di imposta n.2008, 2009 e 2010, avvisi di addebito per contributi INPS e avvisi diaccertamento n. T7G010603287/2013, per l’anno di imposta 2008, en. T7G010603288/2013 e n. T7G010600751/2013, per l’anno diimposta 2009, a titolo di IRPEF e IRAP ed altro, depositava ricorso inautotutela ai sensi della legge 228/2012 relativamente agli avvisi diaccertamento n. T7G010603287/2013, per l’anno di imposta 2008, en. T7G010603288/2013, per l’anno di imposta 2009, rilevandone lanullità per difetto di notifica ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973.A seguito di comunicazione di mancata concessione dellasospensione delle procedure esecutive e dello sgravio del caricoaffidato all’Agente della riscossione, in data 20/6/2016 il contribuenteimpugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.11020141460000637006 relativamente avvisi di accertamento n.T7G010603287/2013, per l’anno di imposta 2008, e n.T7G010603288/2013 e n. T7G010600751/2013, per l’anno di imposta2009.2. [OSCURATO:PERSONA] di Torino accoglieva ilricorso limitatamente agli avvisi di accertamento n.T7G010603287/2013 e n. T7G010603288/2013, rilevando che l’UfficioNumero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026non avesse dato prova compiuta della notifica relativa alla rispostarelativa all’istanza del contribuente ai sensi della legge 228/2012 e,segnatamente, del contenuto di quanto spedito, e della notifica deipredetti avvisi di accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aditadall’Agenzia delle entrate accoglieva l’appello ritenendo che ladocumentazione prodotta fornisse la prova compiuta delle notificheeseguite ai sensi dell’art. 60, comma 1 lett. e) d.P.R. 600/1973.4. Il contribuente deposita ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorso. L’Agente dellariscossione è rimasto intimato nonostante regolare notifica in data21/11/2018.5. Il contribuente in data 9/4/2026 ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilitàproposta nel controricorso, non rinvenendosi nel ricorso né una censurarelativa alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata, néuna censura volta ad ottenere un riesame nel merito del giudizio,essendo stata contestata con i motivi di seguito indicati la violazionedelle disposizioni normative riportate, come si desume dalla loroarticolazione illustrativa, sebbene privi nella rubrica dell’indicazione deivizi denunciati.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazioneo la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione ai commi 539 e540 della legge 228/2012, per aver la Commissione TributariaRegionale ritenuto erroneamente che la documentazione prodottadall’Agenzia delle entrate costituisse la prova della tempestiva rispostaall’istanza di sgravio presentata in autotutela.Numero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, rileva che l’Agenzia non ha fornito la prova delcontenuto dell’avvenuto invio della raccomandata a fronte dellacontestazione del contribuente in ordine alla discrasia tra l’indirizzoapposto sulla fotocopia della busta e quello indicato tra i destinataridella missiva, omettendo la produzione dell’originale dellaraccomandata nonostante l’adempimento fosse agevole poiché il plicoera stato restituito al mittente per compiuta giacenza.1.1. Il motivo è infondato.La censura si incentra esclusivamente sul contenuto dell’attonotificato al contribuente (rigetto dell’istanza presentata ai sensi dellalegge 228/2012, commi 539 e 540) a mezzo posta con procedimentoconclusosi per compiuta giacenza. Il destinatario, infatti, non ha curatoil ritiro del plico.Più in particolare, l’eccezione si fonda sulla discrasia evidenziata dalcontribuente tra l’indirizzo apposto sulla busta precedutodall’indicazione “AVV….” e l’indicazione sulla fotocopia del documento -tra i destinatari dell’atto- di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e del medesimocontribuente (senza l’indicazione della qualità di “Avv…” ma precedutodal titolo di “Dr..” ) con l’indirizzo di posta elettronica recante ilnominativo dello stesso e la menzione dell’ordine degli avvocati diTorino, con l’aggiunta a penna di altro indirizzo (in ogni caso uguale aquello sulla fotocopia della busta).Si tratta, con ogni evidenza, di elementi di per sé irrilevanti nonessendo contestati né l’identità del destinatario, né la corrispondenzacon il contribuente, né l’indirizzo al quale la missiva doveva essererecapitata, né la conformità delle copie all’originale, poiché, se pure ilricorrente deduce che l’Agenzia non ha prodotto l’originale dell’atto,non contesta con specificità la non conformità della copia all’originaleappuntandosi su dati meramente formali, come quelli innanzievidenziati e senza introdurre ulteriori elementi di difformità rilevanti.Numero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel caso in esame opera la presunzione di conoscenza stabilitadall'art. 1335 c.c. che presuppone che la dichiarazione sia giuntaall'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, inconcreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo;allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale lapresunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c. viene in rilievoladdove la dichiarazione sia trasmessa mediante lettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ed il procedimento notificatorio può dirsiperfezionato attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione dicompiuta giacenza, intendendosi in tal modo che l’atto sia arrivatoall'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232;Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822).La attestazione di compiuta giacenza fa scattare nel caso in esamela presunzione relativa di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.,essendo stati forniti elementi probatori idonei ad attestare l'ingressodel plico nella sfera di conoscibilità del destinatario anche in virtù dellecontestazioni sopra riportate che consentono di affermare che ilcontribuente era il destinatario dell’atto che è pervenuto all’indirizzocorretto, in assenza di puntuali censure sul punto specifico.La Corte, quanto al contenuto dell’atto, ha specificamenteosservato che laddove l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario,spetta a quest’ultimo l'onere di dimostrare che il pliconon conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva unadi contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass. sez. 5,24/10/2025, n. 28297, Cass. sez.5, 9/03/2025, n. 6251).A tale conclusione deve giungersi anche laddove l’atto non sia statoritirato ed il procedimento notificatorio sia giunto a compimento con lacompiuta giacenza, poiché una libera scelta del contribuente che hadeciso di non curare il ritiro dell’atto pervenuto nella sua sfera diconoscenza non può incidere sulla ripartizione dell’onere della provaNumero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026che pone sul destinatario dell’atto l’onere di superare la presunzionelegale relativa di conoscenza.A conferma di tale assunto si richiama l’orientamento della Corte alquale si intende di dover dare continuità (Cass. sez. 6-5- 18/3/2022,n. 8895) secondo il quale, proprio in ipotesi di compiuta giacenza, lanotifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandatainformativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatarioche l'ha ricevuta al proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente,scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, conconseguente operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e) deld.P.R. 600/1973, con riferimento agli avvisi di accertamentoimpugnati, poiché è onere del notificante di eseguire in concretol’indagine dell’effettiva irreperibilità del destinatario.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazioneo la falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. lettera b-bis) elettera d) d.P.R. 600/1973, degli artt. 139 e 141 c.p.c., con riferimentoagli avvisi di accertamento impugnati, la nullità della notifica effettuatapresso lo studio professionale del contribuente a mani di unadipendente senza invio della successiva raccomandata prevista dall’art.26, ultimo comma, del d.P.R. 600/19732.3.1 I motivi, possono essere trattati congiuntamente, poiché siriferiscono ad analoghi vizi di notifica relativi agli avvisi diaccertamento, e sono infondati.2.3.2. Si osserva in via preliminare che va disattesa l’eccezione diinammissibilità dei motivi di ricorso proposta dall’Agenzia delle entrate,secondo la quale il contribuente avrebbe dovuto far valere tali vizi conl’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariaNumero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026e non limitarsi a presentare richiesta di sospensione ai sensi della leggen.228/2012.La ricorrente ha dedotto che tale eccezione è inammissibile inquanto sollevata soltanto in questa sede, ma di tale assunto non hafornito alcun riscontro non avendo riportato lo stralcio degli atti perquanto qui di interesse.In ogni caso l’eccezione è infondata perché il contribuente non eratenuto ad impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria in virtù dellatassativa elencazione di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992,trattandosi di mera facoltà il cui mancato esercizio non produceconseguenze pregiudizievoli per il contribuente (Cass. sez. 5.2/9/2024, n. 23528), che poi ha impugnato la successiva iscrizioneipotecaria.2.3.3. Venendo alla infondatezza dei motivi, si rileva quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] ha affermato l’infondatezzadelle eccezioni proposte dal contribuente, poiché dalla documentazioneprodotta si riscontra l’avvenuto compimento per entrambi gli avvisidelle formalità di notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1 lett. e), d.P.R.600/1973, cui il notificante è dovuto ricorrere all’esito delladocumentata irreperibilità del destinatario all’indirizzo del domiciliofiscale dichiarato.Il ricorrente ha trascritto uno stralcio dell’atto dal quale si evinceche la notifica disposta ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973mediante messo specializzato è stata eseguita secondo la procedura dicui alla lettera e), essendo stato curato il deposito prescritto dall’art.140 c.p.c. in busta chiusa e sigillata all’albo del Comune, in assenzanello stesso Comune dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda delcontribuente.La censura si incentra sull’omessa indagine da parte del messonotificatore del luogo ove potesse essere reperito il destinatarioNumero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’atto, non essendo corretto procedere alla notificazione con il ritodegli irreperibili sulla base della mera acquisizione di un certificatoanagrafico, e sul fatto che l’erroneità della notifica con le formalitàpreviste per l’irreperibile assoluto risulta dimostrata dalla notificasuccessiva di appena sei giorni effettuata in data 17.10.2013 presso lostudio legale del contribuente sito in Torino all’indirizzo indicato , conconsegna a persona addetta (segretaria di studio).Il ricorrente ha poi rilevato che, a mente dell’art. 60 comma 1 letterab–bis) del citato d.P.R., dopo la consegna dell’atto alla segretaria distudio (della notifica ha trascritto la relazione di notifica del messospecializzato) non risulta effettuato l’invio della raccomandata, inassenza di elezione di domicilio.Le notifiche, invece, sono state eseguite correttamente ai sensidell’art. 60 lett. e) del citato d.P.R.Secondo l’indirizzo della Corte, alla quale si intende dare continuità(Cass. Sez. 5 - 25/07/2025, n. 21397), in tema di notifica degli attiimpositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto aconformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circala residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimoricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1,lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione aparametri di normalità e buona fede, secondo la regola generaledell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiereogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri(fattispecie in tema notifica dell’avviso di accertamento secondo il ritodegli irreperibili non essendo possibile la notifica presso la residenzadel contribuente trasferitosi in luogo sconosciuto e non essendovil’obbligo del notificante di effettuare ulteriori ricerche sulla base didocumentazione diversa da quella anagrafica).Numero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel caso di specie, come affermato dallo stesso contribuente ilmesso aveva acquisito il certificato di residenza. Nel controricorsol’Agenzia precisa che dalla visura anagrafica allegata in atti era emersoche il contribuente nel periodo della notifica degli avvisi diaccertamento e, segnatamente il 2/9/2013, era stato cancellato perirreperibilità dall’anagrafe tributaria.Non potendo esigere ricerche ulteriori a carico del messo notificatorein assenza di altri elementi, che nemmeno il contribuente ha fornitoladdove ha contestato le modalità di espletamento della notifica con ilrito degli irreperibili, deve ritenersi che la notifica degli avvisi diaccertamenti sia stata correttamente eseguita.L’ulteriore notifica eseguita presso lo studio professionale delcontribuente avvocato deve dunque ritenersi superflua e, comunque,validamente eseguita con consegna alla segretaria di studio e, quindi,a persona addetta a ricevere la notifica che, a mente dell’art. 139,comma 2, c.p.c. non richiede l’invio della raccomandata, previstainvece per la consegna al portiere (Cass. sez. 5, 02/12/2024, n. 30821,in tema di differenza tra notifica ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 enotifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c.), a nulla rilevando la mancataelezione di domicilio atteso che in tal caso la notifica è stata eseguita apersona addetta al recapito e quindi secondo le formalità della notificaa mani proprie.4. In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condannadi parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate come indispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate che ha articolato difesa.Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13,se dovuto.Numero registro generale 34080/2018Numero sezionale 3424/2026Numero di raccolta generale 15388/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 5.600,00 a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026La PresidenteRoberta Crucitti