CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 50251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1992 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammssibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha dato conferma integrale alla misura custodiale di maggior rigore applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli ai danni del ricorrente, gravemente indiziato sia della partecipazione associativa ex art 416 bis cod. pen descritta al capo a) della rubrica provvisoria, sia della detenzione, del porto e della ricettazione delle armi provento di furto descritte ai capi C17) e C18) della rubrica, condotte tutte aggravate ai sensi dell'art 416. bis. 1 cod. pen. 2.Si lamenta con il ricorso violazione di legge e vizio di motivazione: -in relazione al giudizio di ritenuta intraneità, privo di conforto in ordine alla stabile e organica compenetrazione nel relativo tessuto associativo, considerata l'occasionalità del contributo offerto alla luce delle dichiarazioni dei collaboranti; - in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.' cod. pen,P er ché priva della necessaria argomentazione con riguardo alla ritenuta / sussistenza di una condotta di reato effettivamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo - in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, perché dagli atti emergerebbero elementi, trascurati dai giudici della cautela, idonei a vincere la presunzione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Con riguardo alle censure prospettate in direzione della ritenuta gravità indiziaria riferita alla intraneità associativa, il ricorso é aspecifico perché manca di un puntuale confronto critico con le motivazioni rese dal Tribunale nel disattendere i motivi di riesame interposti nell'interesse dell'indagato. Il provvedimento impugnato, infatti, dà adeguato conto del vincolo partecipativo ascrivibile al ricorrente, desunto non solo dalle dichiarazioni dei due collaboranti Coci e Lobascio (soprattutto con riguardo a quelle del primo, dotate di maggiore specificità) ma facendo leva anche su altri momenti di indagine altrettanto indicativi della ritenuta (gravità indiziaria inerente alla) intraneità associativa. In particolare, ci si riferisce alle argomentazioni spese alla pagina 7 (dal terzo capoverso) del provvedimento gravato, laddove, anche a conforto delle condotte illecite di cui ai capi C17) e C18), il Tribunale ha messo in luce le emergenze tratte dai servizi di osservazione e dalle immagini riprese grazie alla videocamera posta nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (posto al vertice dell'associazione di riferimento); emergenze che, in termini di immediata auto-evidenza indiziaria, vedono il ricorrente protagonista di condotte logicamente valorizzate, al punto 5 della motivazione, a sostegno della partecipazione associativa. Argomentare, questo, integralmente rimasto estraneo ai rilievi critici prospettati con il ricorso. 3.Sono parimenti inammissibili, per più concorrenti ragioni, le censure prospettate in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., riferita alle imputazioni di cui ai capi C17) e C18).Il tema, oltre a non risultare devoluto al Tribunale del riesame, viene peraltro prospettato contrastando solo il versante del metodo e non quello della agevolazione, pure contestata, così da vanificare comunque l'efficacia del rilievo (perché, anche in caso di fondatezza della censura, l'aggravante finirebbe comunque per connotare il relativo titolo cautelare, senza incidere sulla misura applicata). In ogni caso, la doglianza non è sostenuta da un valido interesse alla relativa impugnazione, a fronte di una situazione cautelare già consolidata in ragione delle connotazioni precipue del titolo di reato di cui al capo a), cui risulta comunque agganciata la misura ( alla luce della inammissibilità del motivo legato alla gravità indiziaria riferita alla intraneità associativa) . 4.Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura, la doglianza prospettata manca di qualsivoglia confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale nel confermare la misura applicata. Del resto, la difesa, anche in questa sede, ha integralmente omesso di addurre concreti elementi, pretermessi dai giudici della cautela, da valorizzare nell'ottica del necessario superamento della presunzione di legge, quanto alla perdurante sussistenza delle esigenze, imposta dai titoli di reato oggetto delle relative imputazioni chiamate a sostenere la misura. 5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 com