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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17597/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 679 cod. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità il reato di cui all'art. 679 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici 'dal giudice di merito che ha dato conto di come la natura di sostanza esplodente fosse stata accertata sulla base alle risultanze probatorie e come la tesi alternativa del ricorrente non fosse suffragata da alcun elemento (cfr. sent. impugnata, pag. 6); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici nonché manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine dell'esclusione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis e del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. sent. impugnata, pag. 6, penultimo capoverso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 679 cod. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità il reato di cui all'art. 679 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici 'dal giudice di merito che ha dato conto di come la natura di sostanza esplodente fosse stata accertata sulla base alle risultanze probatorie e come la tesi alternativa del ricorrente non fosse suffragata da alcun elemento (cfr. sent. impugnata, pag. 6); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici nonché manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine dell'esclusione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis e del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. sent. impugnata, pag. 6, penultimo capoverso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 17597/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris