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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25137/2023

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata quanto ai reati di furto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, perché estinti per prescrizione, e confermarsi la condanna per il delitto di ricettazione alla pena già inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 23 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione, furto agdrgtvato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione dei reati di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90; dalle sentenze di primo e secondo grado risultava in modo chiaro che la recidiva infraquinquennale e specifica, originariamente contestata, era stata esclusa (non avendone in alcun modo tenuto conto il giudice di primo grado nella determinazione della pena e mancando alcun giudizio sull'esistenza dei presupposb per il iiconosamento deltà- recidiva); là. mancata applicazione della circostanza aggravante, dunque, comportava l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione atteso il decorso del termine massimo.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) mancando l'esame sia della questione riguardante la sussistenza dell'ipotizzata ricettazione, sia quella relativa alla diversa qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di furto.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato.

La Corte territoriale (pag. 2) ha indicato le ragioni logiche, attraverso l'esame dei dati di fatto, per cui l'omessa indicazione della provenienza del furgone condotto dall'imputato al momento del controllo, costituisse indice della consapevolezza circa la provenienza delittuosa del mezzo sottratto sei mesi prima, senza alcun dato storico - riferito dall'imputato - che potesse supportare la tesi della sottrazione da lui stesso commessa.

Il ricorrente non si confronta con tali argomenti e in modo generico lamenta un difetto di motivazione palesemente insussistente.

1.2. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Risulta dagli atti che il giudice di primo grado, a fronte della contestazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, non ha valutato la sussistenza dei necessari presupposti per dichiarare la recidiva, né nella determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli reati ha fatto menzione di aumenti riconducibili agli effetti della stessa recidiva; la Corte territoriale ha nello stesso senso espressamente affermato "che la recidiva è stata di fatto disapplicata dal primo giudice" (pag. 3).

Ne consegue che entrambi i reati - commessi l'uno il 9 maggio 2014, il reato di cui al capo n. 2) - e l'altro il 29 maggio 2014, quello di cui al capo n. 3) - calcolato il termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen., e non risultando periodi di sospensione del corso della prescrizione - risultavano estinti per intervenuta prescrizione l'uno il 9 novembre 2021, l'altro il 29 novembre 2021, ossia in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.

2. La sentenza deve, pertanto, esser annullata senza rinvio per essere i reati di cui ai capi 2) e 3) estinti per prescrizione; ai sensi dell'art. 620, lett.

L) cod. proc. pen. vanno eliminate le pene inflitte con la sentenza impugnata per detti reati, rideterminando la pena finale per il delitto di ricettazione - per cui va confermato il giudizio di responsabilità - nella misura già indicata dai giudici di merito senza necessità di ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 perché estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in quella di anni due di reclusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata quanto ai reati di furto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, perché estinti per prescrizione, e confermarsi la condanna per il delitto di ricettazione alla pena già inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 23 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione, furto agdrgtvato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione dei reati di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90; dalle sentenze di primo e secondo grado risultava in modo chiaro che la recidiva infraquinquennale e specifica, originariamente contestata, era stata esclusa (non avendone in alcun modo tenuto conto il giudice di primo grado nella determinazione della pena e mancando alcun giudizio sull'esistenza dei presupposb per il iiconosamento deltà- recidiva); là. mancata applicazione della circostanza aggravante, dunque, comportava l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione atteso il decorso del termine massimo. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) mancando l'esame sia della questione riguardante la sussistenza dell'ipotizzata ricettazione, sia quella relativa alla diversa qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di furto. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 2) ha indicato le ragioni logiche, attraverso l'esame dei dati di fatto, per cui l'omessa indicazione della provenienza del furgone condotto dall'imputato al momento del controllo, costituisse indice della consapevolezza circa la provenienza delittuosa del mezzo sottratto sei mesi prima, senza alcun dato storico - riferito dall'imputato - che potesse supportare la tesi della sottrazione da lui stesso commessa. Il ricorrente non si confronta con tali argomenti e in modo generico lamenta un difetto di motivazione palesemente insussistente. 1.2. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso. Risulta dagli atti che il giudice di primo grado, a fronte della contestazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, non ha valutato la sussistenza dei necessari presupposti per dichiarare la recidiva, né nella determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli reati ha fatto menzione di aumenti riconducibili agli effetti della stessa recidiva; la Corte territoriale ha nello stesso senso espressamente affermato "che la recidiva è stata di fatto disapplicata dal primo giudice" (pag. 3). Ne consegue che entrambi i reati - commessi l'uno il 9 maggio 2014, il reato di cui al capo n. 2) - e l'altro il 29 maggio 2014, quello di cui al capo n. 3) - calcolato il termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen., e non risultando periodi di sospensione del corso della prescrizione - risultavano estinti per intervenuta prescrizione l'uno il 9 novembre 2021, l'altro il 29 novembre 2021, ossia in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. 2. La sentenza deve, pertanto, esser annullata senza rinvio per essere i reati di cui ai capi 2) e 3) estinti per prescrizione; ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen. vanno eliminate le pene inflitte con la sentenza impugnata per detti reati, rideterminando la pena finale per il delitto di ricettazione - per cui va confermato il giudizio di responsabilità - nella misura già indicata dai giudici di merito senza necessità di ulteriori accertamenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in quella di anni due di reclusi
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