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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17909/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza impugnata che, difformemente da quanto concordato, ha applicato la pena di mesi nove di reclusione; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto dall'esame complessivo della sentenza emerge chiaramente che si tratta di un mero errore materiale di cui può essere chiesta la correzione al Giudice c:he ha emesso il provvedimento; rilevato, infatti, che dalla parte della motivazione relativa alla determinazione della pena risulta che il Giudice, coerentemente con quanto concordato tra le parti, ha reputato congrua la pena di mesi sei di reclusione, specificando, altresì, le modalità di calcolo secondo quanto dalle stesse convenuto; ritenuto, peraltro, che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che, come nel caso di specie, questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza impugnata che, difformemente da quanto concordato, ha applicato la pena di mesi nove di reclusione; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto dall'esame complessivo della sentenza emerge chiaramente che si tratta di un mero errore materiale di cui può essere chiesta la correzione al Giudice c:he ha emesso il provvedimento; rilevato, infatti, che dalla parte della motivazione relativa alla determinazione della pena risulta che il Giudice, coerentemente con quanto concordato tra le parti, ha reputato congrua la pena di mesi sei di reclusione, specificando, altresì, le modalità di calcolo secondo quanto dalle stesse convenuto; ritenuto, peraltro, che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che, come nel caso di specie, questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 mar
Sentenza Cassazione n. 17909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris