CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37220/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bclogna ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa sede giudiziaria, in data 20 aprile 2020, aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti periodi di detenzione: 1) - dal 28 giugno 2020 al 6 agosto 2002; 2) - dal 25 novembre 2008 al 30 giugno 2009; 3) - dal 1 giugno 2010 al 31 luglio 2011; 4) - dal 27 gennaio 2014 al 9 luglio 2014. A ragione osservava che dall'istruttoria svolta era emerso che il condannato aveva commesso nell'ambito di ogni periodo più inf -azioni, minuziosamente indicate, che per la loro gravità costituivano espre;sione di una mancata partecipazione all'opera rieducativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto -ic:orso per cassazione lo stesso Stanchi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla valutazione frazionata per semestri, in relazione ai per odi sub 1) e sub 3), ha attribuito rilevanza ostativa ad infrazioni disciplinari commesse a distanza superiore ai sei mesi, ignorando, in tal modo, che il deteiuto, nell'arco temporale previsto dall'art. 54 Ord. pen., aveva tenuto un comporta manto conforme all'opera rieducativa. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. 3.1. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza deve concernere la «regola -ità della condctta» e la «partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione», che deve essere oggetto di un giudizio globale, ovviamente alla luce del principio della così detta semestralizzazione, sicché l'apprezzamento va circoscritto al singolo semestre, il quale deve essere oggetto, tendenzialmente, di valutazi)ne frazionata, salvo che taluni comportamenti possano riverberarsi, in quanto gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 26,7245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 3.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza h 3 -itenuto che i numerosi e gravi episodi di rilievo disciplinare, commessi peraltro nel corso del semestre o in epoca assai prossima, in considerazione, oltre a far venir meno il requisito, anch'esso contemplato dall'art. 54 Ord. pen., della «regolarità della condotta», fosse, altresì, indicativo di una mancata «partecipazione all'opera di rieducazione» da parte del detenuto, in ragione della sostanziale inlifferenza dal nedesimo mostrata al significato attribuito dall'ordinamento alle violazioni disciplinari. Una valutazione, questa, che si mantiene nei limiti di una ragionevole opinabilità di apprezzamento e che sfugge, pertanto, alle censure ci illogicità articolate con l'odierno ricorso, le quali finiscono per attingere al merit) del relativo giudizio e a sollecitarne una rivalutazione «in fatto», pacificamente preclusa al Giudice di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnarone (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina -e in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della cassa delle ammende. Così d