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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11804/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R:ECCHIONE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, in data 07/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la recidiva subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta in relazione al reato di ricettazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con dato normativo di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059, v. anche Sez. 2, n. 14767 del 21/03/20:17, Aquaro, Rv. 269492, sul computo del termine di prescrizione nell'ipotesi di ricettazione attenuata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R:ECCHIONE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, in data 07/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la recidiva subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con dato normativo di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059, v. anche Sez. 2, n. 14767 del 21/03/20:17, Aquaro, Rv. 269492, sul computo del termine di prescrizione nell'ipotesi di ricettazione attenuata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 11804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris