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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 49054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/03/2023 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. dall'interessata Rossana [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta; considerato che in particolare il G.E. ha ritenuto del tutto inverosimile che in data 08/01/2014 la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un furto a Siena allo scopo di finire reclusa nella Casa circondariale di Sollicciano a Firenze per danneggiare un televisore in data 24/03/2014, e che il danneggiamento fosse dipeso dal bisogno di soddisfare le proprie esigenze legate all'abuso di stupefacenti; visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

B) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ribadendo gli assunti già posti a base dell'istanza; ritenuta l'inammissibilità del ricorso per genericità o, comunque, manifesta infondatezza, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., c.p.; rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/03/2023 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. dall'interessata Rossana [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta; considerato che in particolare il G.E. ha ritenuto del tutto inverosimile che in data 08/01/2014 la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un furto a Siena allo scopo di finire reclusa nella Casa circondariale di Sollicciano a Firenze per danneggiare un televisore in data 24/03/2014, e che il danneggiamento fosse dipeso dal bisogno di soddisfare le proprie esigenze legate all'abuso di stupefacenti; visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ribadendo gli assunti già posti a base dell'istanza; ritenuta l'inammissibilità del ricorso per genericità o, comunque, manifesta infondatezza, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., c.p.; rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 49054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris