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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09574/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.38/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motividi ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio ex articolo 1131,comma 2, c.c. l'amministratore del condominio Rovere proponendol'impugnativa di nullità o annullabilità della delibera del 19 agosto2012 sui seguenti punti: n.5 avente ad oggetto ratifica di mandatoprofessionale a difensore in causa promossa dall'attore contro ilcondominio; n.6 approvazione rendiconto consuntivo 2011/2012;n.7 approvazione bilancio preventivo 2012/2013 di cui all'ordinedel giorno.In concreto la parte attrice affermava di vantare un creditoverso il condominio di euro 5.620,24 per pagamenti effettuati ineccesso rispetto al dovuto alla data del 22 maggio 2011 credito dicui non si era tenuto conto.2.

Il condominio Rovere si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto della domanda attorea.3.

Il Tribunale dell’Aquila, in parziale accoglimento delladomanda, annullava la deliberazione dell'assemblea del 19 agosto2012 limitatamente all'approvazione del prospetto di riparto dellespese denominato gestione della spesa della transazione ambientecontro condominio allegato al rendiconto consuntivo 2011/2012 dalbilancio preventivo 2012/2013.4.

Il condominio proponeva appello avverso la suddettasentenza.5.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che resisteva al gravame.Ric. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte d'appello dell’Aquila rigettava l'appello e confermavala sentenza di primo grado.In particolare, riteneva infondata la tesi del condominio circal'esistenza di un giudicato esterno, in quanto la sentenza dell'altrogiudizio era stata resa in esito ad un'impugnazione di altra e diversadelibera assembleare.

Peraltro, tale sentenza non aveva esclusoche il Gentile fosse creditore del condominio ma aveva rilevatosoltanto che, a causa della mancanza della documentazione dellagestione condominiale del precedente amministratore, non potevaprendersi in esame quanto dedotto in ordine ai pagamenti da questieffettuati.

Per questo motivo era stata valutata valida la deliberadel 16 ottobre 2011, limitatamente alla sua regolarità formale.La transazione approvata con tale delibera dava correttamenteconto di quanto avrebbe dovuto corrispondere il Gentile ma restavaimpregiudicata la questione dell'esistenza di pagamenti da luieffettuati, da doversi considerare ai fini del dovuto.Infine, era intervenuta anche una sentenza passata ingiudicato del Tribunale di Cassino che aveva accertato l'avvenutopagamento delle quote condominiali da parte del condominoAlfonso Gentile in relazione a quanto dovuto pro-quota alla societàambiente.La Corte d'appello riteneva non ammissibile la produzione inappello della delibera del condominio che aveva approvato ladefinitiva ricostruzione della contabilità dal 1° giugno 2008 al 31maggio 2011 che non era stata oggetto di impugnazione ed erastata approvata dopo la sentenza di primo grado.La delibera, infatti, era stata adottata successivamente allasentenza ma la sua venuta ad esistenza in periodo successivo alRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudizio di primo grado era imputabile alla parte appellante, ossiaal condominio, che infatti non aveva neanche allegato di non averlapotuta adottare in tempo utile per produrla in primo grado.La censura sulla generalità della prova del pagamento eramanifestamente infondata non avendo mai il condominio negato diaver ricevuto le somme o di averle imputate ad altre causali.Infine, era infondato anche il quinto motivo di appello con ilquale l'appellante aveva lamentato la parte della sentenza con laquale il Tribunale aveva ritenuto che la pronuncia di annullamentosul punto del riparto delle spese, facendo cadere l'intero prospettodi riparto, era assorbente rispetto alle doglianze prospettate inmerito alla transazione.La Corte d'appello rilevava la mancanza di interesse a proporreil suddetto motivo anche perché il Tribunale aveva comunquedefinito le doglianze prive di fondamento sulla basedell'orientamento di legittimità espresso dalle sezioni unite con lapronuncia n.9148 del 2008 e aveva rigettato nel merito la domandatanto da concludere che l'impugnazione doveva essere accolta neilimiti indicati con compensazione delle spese.La Corte d'appello riteneva che il gravame forse talmenteinfondato da determinare una condanna ex articolo 96, terzocomma, c.p.c..6.

Il condominio Rovere ha proposito ricorso per Cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di 7 motivi di ricorsoillustrato da memoria depositata in prossimità dell’udienza.7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato8.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti imotivi del ricorsoRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2907 c.c. e 324c.p.c., poiché' la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza diun giudicato esterno, tra le stesse parti, formatosi sulla sentenzadel Tribunale di L’Aquila n. 38/2016.A parere del condominio ricorrente il giudicato formatosi sullasentenza sopraindicata dovrebbe interpretarsi diversamente,avendo rigettato le domande proposte dalla controparte concondanna alle spese del giudizio e dunque implicitamente avendoaccertato l'insussistenza di un suo preteso controcredito neiconfronti del condominio sulla base del solo materiale probatorioda lui offerto ovvero il riconoscimento del suo credito da partedell'allora amministratore del condominio.1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Parte ricorrente riporta solo un brevissimo punto dellasentenza del Tribunale dell’Aquila n.38/2016 della quale lamenta laviolazione del giudicato e, in particolare, la parte dedicata allosvolgimento del processo dove si legge quanto al Gentile lo stessoera creditore del condominio come riconosciuto espressamentedall'amministratore uscente all'assemblea del 22 maggio 2011.

Datale brevissimo passaggio si vorrebbe trarre la conseguenza che ilrigetto della domanda dei condomini comporti anche la negazionedel riconoscimento del credito del Gentile.In primo luogo, deve evidenziarsi che parte ricorrente nonfornisce alcuna ulteriore indicazione o specificazione del contenutodella sentenza sopra indicata così precludendo a questa Corte diesaminare il contenuto della sua censura.

Di conseguenza deveRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026farsi applicazione del seguente principio di diritto del tuttoconsolidato: In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo ilgiudicato la regola del caso concreto e conseguentemente unaquestione di diritto da accertare direttamente, la suainterpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solose la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediantetrascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazionedell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attivitànomofilattica (Cass. Sez. 3, 16/01/2025, n. 1041, Rv. 673537 -01).Ciò precisato, può anche aggiungersi che il brevissimo passodella sentenza trascritto nel ricorso non è in alcun modo incontrasto con quanto affermato nella sentenza circa il fatto che ladelibera del 16 ottobre 2011, era stata ritenuta validalimitatamente alla sua regolarità formale e che la transazioneapprovata con tale delibera dava correttamente conto di quantoavrebbe dovuto corrispondere il Gentile ma restava impregiudicatala questione dell'esistenza di pagamenti da lui effettuati, da doversiconsiderare ai fini del dovuto.Peraltro, di tale credito dà atto lo stesso ricorrenterichiamando quanto riconosciuto espressamentedall’amministratore uscente all’assemblea del 25 maggio 2011.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324e 345, co. 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata ha deciso ilgiudizio prendendo in considerazione la sentenza del Tribunale diCassino n. 497/2018, resa in giudizio in cui non era parte ilRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026condominio "Rovere", sentenza, quindi, completamente irrilevanteed "ex adverso" prodotta, nel presente giudizio, nel corso del gradodi appello.2.1 Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.La censura non si confronta con la sentenza impugnata che haritenuto come motivazione aggiuntiva o ad abundantiam svolta soloa conforto di quanto già motivato per rigettare il motivo di appellosulla violazione del giudicato.Peraltro, il fatto che il condominio Rovere non fosse parte delgiudizio svolto dinanzi al Tribunale di Cassino, non preclude che laCorte possa utilizzare quanto ivi emergente come prova atipica e,nella specie, è ciò che è avvenuto mentre la Corte non ha affattoDeve ribadirsi, in proposito che il giudice civile, in assenza didivieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in basea prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra lestesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciatacostituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione dellarelativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,proprie di quel procedimento, relative all'ammissione eall'assunzione della prova (Cass. Sez. 3, 20/01/2015, n. 840, Rv.633913 - 01)3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell'art.345, comma 3, c.p.c., poiché la sentenzaimpugnata non ha ammesso la produzione, da parte delcondominio, della delibera del 20 novembre 2016, cioè di undocumento formato 9 giorni dopo la pubblicazione della sentenzadi primo grado, che ha approvato l’allegata ricostruzione dellaRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026contabilità condominiale per il periodo 2008-2011, ricostruzione dacui il condomino Gentile risulta a debito e non a credito.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art.132, n. 4, c.p.c., dal momento che la sentenza impugnatanon indica su quali elementi si basa l’affermazione, contenuta nellamotivazione, che la suddetta delibera del 20 novembre 2016 siastata presumibilmente presa al solo scopo di far risultare a debitoil condomino Gentile.5.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art. 2729 c.c. nella misura in cui la sentenza che si impugnaabbia ritenuto come prova presuntiva il "post hoc, propter hoc".La censura è in parte ripetitiva della precedente sotto il profilodella prova presuntiva.

Il ricorrente contesta la deduzione operatadalla Corte d'appello sulla base di un criterio presuntivo fondato suun unico elemento, peraltro, non grave preciso e concordanterappresentato dalla vicinanza temporale della delibera rispetto allasentenza di primo grado.5.1 Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sonoinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al seguente principio didiritto: Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneitàdell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di unaprova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quantochiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto,ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioèse la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circala ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dallamotivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbiaRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva,l'anzidetta qualità (Cass. Sez. 2, 30/06/2025, n. 17591, Rv.675752 - 01).Nella specie il condominio ricorrente non riporta il contenutodella delibera non ammessa nel giudizio di appello e non indica inalcun modo le ragioni per le quali la suddetta deliberacondominiale, successiva alla sentenza di primo grado, possaprovare che le somme in contestazione non erano state pagate dalGentile al condominio.Deve ribadirsi in proposito che: Il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni odecadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzodi prova per motivi che prescindano da una valutazione della suarilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazionein ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai finidella decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorsoche non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30810, Rv.669452 - 01).D’altra parte, deve condividersi quanto evidenziato dal P.G.nelle sue conclusioni, ovvero che la Corte d’Appello ha ritenutoinammissibile la delibera in oggetto non solo perché tardiva, maanche perché irrilevante.

Sul punto, non può sottacersi che ladelibera del 20 novembre 2016 ricostruttiva della contabilitàcondominiale relativa agli esercizi dal 31 maggio 2008 al 1° giugnoRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/20262011 essendo successiva alla sentenza di primo grado resa in data11 novembre 2016 avrebbe dovuto tener conto di quanto ivistatuito essendo la sentenza immediatamente esecutiva.

D’altraparte, non è possibile ipotizzare che il condominio Rovere, con unadelibera condominiale successiva alla definizione del giudizio infavore del condòmino Gentile possa porre nel nulla quantoaccertato in quel giudizio, affermando con atto di parte l’inesistenzadel credito ivi riconosciuto.Peraltro, in base alla giurisprudenza di questa Corte èapplicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condominidegli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c.,secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata nonpuò essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra,presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; ladisposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni,ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendoidentità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee deicondomini di edifici (Nella specie la S.C. ha chiarito che la primadelibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dallacontribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione dellacanna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituitada una successiva delibera assembleare, avente il medesimooggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggettitenuti a contribuire) (Cass. Sez. 2, 21/11/2019, n. 30479, Rv.656206 - 01).Dunque, la delibera successiva che sostituisce la precedentedeve essere conforme alla legge e non riproporre il medesimo viziodella precedente e, inoltre, dopo che la prima sia stata annullataRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026con sentenza non è più possibile porre nel nulla l’esito del giudiziocon una nuova delibera che non tenga conto di quanto già statuito.6.

Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.115 c.p.c., perché non sussiste l'obbligo della contestazione delladocumentazione prodotta dall'avversario.La mera esecuzione dei versamenti non provava il credito delGentile nei confronti del condominio in mancanza della contabilitàcondominiale relativa agli esercizi 2008/2011.

Di conseguenza nonera richiesta una contestazione specifica della documentazione7.

Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art. 2697 c.c., dal momento che sul condomino Gentile, inquanto attore in prime cure, incombeva l'onere di dimostrare lasussistenza del suo preteso credito, non solo mediante la prova dialcuni versamenti, ma anche del rapporto di dare-avere neiconfronti dell'ente di gestione, in assenza di una contabilitàcondominiale relativa agli esercizi 2008/2011.7.1 Il sesto e il settimo motivo sono in parte infondati in parteinammissibili.In primo luogo, deve ribadirsi il seguente principio di diritto cuiil Collegio intende dare continuità: In tema di prova del pagamento,soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamentoavente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito conriferimento ad un determinato credito, l'onere della prova vienenuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che ilpagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Ne consegue chetale principio non può trovare applicazione quando il pagamentovenga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, cheRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazionecartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamentel'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare ilcollegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, oveciò sia contestato dal creditore (Cass. Sez. 2, 25/09/2023, n.27247, Rv. 669151 - 01).Nella specie la Corte d’Appello ha evidenziato che non risultavaalcuna contestazione del pagamento e della relativa causale e ilfatto dedotto dal ricorrente circa la mancanza della contabilitàcondominiale non assume alcuna rilevanza ai fini della eventualecontestazione che, come ammesso dallo stesso ricorrente, non èstata fatta o è stata effettuata in modo del tutto generico.Per le stesse ragioni non si è verificata alcuna violazionedell’art. 2697 c.c. avendo fatto la Corte d’Appello, e prima ancorail Tribunale, corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio.La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice dimerito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova inmodo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni (ex plurimis Cass. Sez. 5, 15/10/2024, n. 26739, Rv.672706 - 01).8.

Il ricorso è rigettato.9.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titoloRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 23 ottobre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n.12211 sez.

S2 - ud. 23/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.38/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motividi ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio ex articolo 1131,comma 2, c.c. l'amministratore del condominio Rovere proponendol'impugnativa di nullità o annullabilità della delibera del 19 agosto2012 sui seguenti punti: n.5 avente ad oggetto ratifica di mandatoprofessionale a difensore in causa promossa dall'attore contro ilcondominio; n.6 approvazione rendiconto consuntivo 2011/2012;n.7 approvazione bilancio preventivo 2012/2013 di cui all'ordinedel giorno.In concreto la parte attrice affermava di vantare un creditoverso il condominio di euro 5.620,24 per pagamenti effettuati ineccesso rispetto al dovuto alla data del 22 maggio 2011 credito dicui non si era tenuto conto.2. Il condominio Rovere si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto della domanda attorea.3. Il Tribunale dell’Aquila, in parziale accoglimento delladomanda, annullava la deliberazione dell'assemblea del 19 agosto2012 limitatamente all'approvazione del prospetto di riparto dellespese denominato gestione della spesa della transazione ambientecontro condominio allegato al rendiconto consuntivo 2011/2012 dalbilancio preventivo 2012/2013.4. Il condominio proponeva appello avverso la suddettasentenza.5. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che resisteva al gravame.Ric. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte d'appello dell’Aquila rigettava l'appello e confermavala sentenza di primo grado.In particolare, riteneva infondata la tesi del condominio circal'esistenza di un giudicato esterno, in quanto la sentenza dell'altrogiudizio era stata resa in esito ad un'impugnazione di altra e diversadelibera assembleare. Peraltro, tale sentenza non aveva esclusoche il Gentile fosse creditore del condominio ma aveva rilevatosoltanto che, a causa della mancanza della documentazione dellagestione condominiale del precedente amministratore, non potevaprendersi in esame quanto dedotto in ordine ai pagamenti da questieffettuati. Per questo motivo era stata valutata valida la deliberadel 16 ottobre 2011, limitatamente alla sua regolarità formale.La transazione approvata con tale delibera dava correttamenteconto di quanto avrebbe dovuto corrispondere il Gentile ma restavaimpregiudicata la questione dell'esistenza di pagamenti da luieffettuati, da doversi considerare ai fini del dovuto.Infine, era intervenuta anche una sentenza passata ingiudicato del Tribunale di Cassino che aveva accertato l'avvenutopagamento delle quote condominiali da parte del condominoAlfonso Gentile in relazione a quanto dovuto pro-quota alla societàambiente.La Corte d'appello riteneva non ammissibile la produzione inappello della delibera del condominio che aveva approvato ladefinitiva ricostruzione della contabilità dal 1° giugno 2008 al 31maggio 2011 che non era stata oggetto di impugnazione ed erastata approvata dopo la sentenza di primo grado.La delibera, infatti, era stata adottata successivamente allasentenza ma la sua venuta ad esistenza in periodo successivo alRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudizio di primo grado era imputabile alla parte appellante, ossiaal condominio, che infatti non aveva neanche allegato di non averlapotuta adottare in tempo utile per produrla in primo grado.La censura sulla generalità della prova del pagamento eramanifestamente infondata non avendo mai il condominio negato diaver ricevuto le somme o di averle imputate ad altre causali.Infine, era infondato anche il quinto motivo di appello con ilquale l'appellante aveva lamentato la parte della sentenza con laquale il Tribunale aveva ritenuto che la pronuncia di annullamentosul punto del riparto delle spese, facendo cadere l'intero prospettodi riparto, era assorbente rispetto alle doglianze prospettate inmerito alla transazione.La Corte d'appello rilevava la mancanza di interesse a proporreil suddetto motivo anche perché il Tribunale aveva comunquedefinito le doglianze prive di fondamento sulla basedell'orientamento di legittimità espresso dalle sezioni unite con lapronuncia n.9148 del 2008 e aveva rigettato nel merito la domandatanto da concludere che l'impugnazione doveva essere accolta neilimiti indicati con compensazione delle spese.La Corte d'appello riteneva che il gravame forse talmenteinfondato da determinare una condanna ex articolo 96, terzocomma, c.p.c..6. Il condominio Rovere ha proposito ricorso per Cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di 7 motivi di ricorsoillustrato da memoria depositata in prossimità dell’udienza.7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti imotivi del ricorsoRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2907 c.c. e 324c.p.c., poiché' la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza diun giudicato esterno, tra le stesse parti, formatosi sulla sentenzadel Tribunale di L’Aquila n. 38/2016.A parere del condominio ricorrente il giudicato formatosi sullasentenza sopraindicata dovrebbe interpretarsi diversamente,avendo rigettato le domande proposte dalla controparte concondanna alle spese del giudizio e dunque implicitamente avendoaccertato l'insussistenza di un suo preteso controcredito neiconfronti del condominio sulla base del solo materiale probatorioda lui offerto ovvero il riconoscimento del suo credito da partedell'allora amministratore del condominio.1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Parte ricorrente riporta solo un brevissimo punto dellasentenza del Tribunale dell’Aquila n.38/2016 della quale lamenta laviolazione del giudicato e, in particolare, la parte dedicata allosvolgimento del processo dove si legge quanto al Gentile lo stessoera creditore del condominio come riconosciuto espressamentedall'amministratore uscente all'assemblea del 22 maggio 2011. Datale brevissimo passaggio si vorrebbe trarre la conseguenza che ilrigetto della domanda dei condomini comporti anche la negazionedel riconoscimento del credito del Gentile.In primo luogo, deve evidenziarsi che parte ricorrente nonfornisce alcuna ulteriore indicazione o specificazione del contenutodella sentenza sopra indicata così precludendo a questa Corte diesaminare il contenuto della sua censura. Di conseguenza deveRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026farsi applicazione del seguente principio di diritto del tuttoconsolidato: In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo ilgiudicato la regola del caso concreto e conseguentemente unaquestione di diritto da accertare direttamente, la suainterpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solose la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediantetrascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazionedell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attivitànomofilattica (Cass. Sez. 3, 16/01/2025, n. 1041, Rv. 673537 -01).Ciò precisato, può anche aggiungersi che il brevissimo passodella sentenza trascritto nel ricorso non è in alcun modo incontrasto con quanto affermato nella sentenza circa il fatto che ladelibera del 16 ottobre 2011, era stata ritenuta validalimitatamente alla sua regolarità formale e che la transazioneapprovata con tale delibera dava correttamente conto di quantoavrebbe dovuto corrispondere il Gentile ma restava impregiudicatala questione dell'esistenza di pagamenti da lui effettuati, da doversiconsiderare ai fini del dovuto.Peraltro, di tale credito dà atto lo stesso ricorrenterichiamando quanto riconosciuto espressamentedall’amministratore uscente all’assemblea del 25 maggio 2011.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324e 345, co. 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata ha deciso ilgiudizio prendendo in considerazione la sentenza del Tribunale diCassino n. 497/2018, resa in giudizio in cui non era parte ilRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026condominio "Rovere", sentenza, quindi, completamente irrilevanteed "ex adverso" prodotta, nel presente giudizio, nel corso del gradodi appello.2.1 Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.La censura non si confronta con la sentenza impugnata che haritenuto come motivazione aggiuntiva o ad abundantiam svolta soloa conforto di quanto già motivato per rigettare il motivo di appellosulla violazione del giudicato.Peraltro, il fatto che il condominio Rovere non fosse parte delgiudizio svolto dinanzi al Tribunale di Cassino, non preclude che laCorte possa utilizzare quanto ivi emergente come prova atipica e,nella specie, è ciò che è avvenuto mentre la Corte non ha affattoDeve ribadirsi, in proposito che il giudice civile, in assenza didivieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in basea prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra lestesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciatacostituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione dellarelativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,proprie di quel procedimento, relative all'ammissione eall'assunzione della prova (Cass. Sez. 3, 20/01/2015, n. 840, Rv.633913 - 01)3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell'art.345, comma 3, c.p.c., poiché la sentenzaimpugnata non ha ammesso la produzione, da parte delcondominio, della delibera del 20 novembre 2016, cioè di undocumento formato 9 giorni dopo la pubblicazione della sentenzadi primo grado, che ha approvato l’allegata ricostruzione dellaRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026contabilità condominiale per il periodo 2008-2011, ricostruzione dacui il condomino Gentile risulta a debito e non a credito.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art.132, n. 4, c.p.c., dal momento che la sentenza impugnatanon indica su quali elementi si basa l’affermazione, contenuta nellamotivazione, che la suddetta delibera del 20 novembre 2016 siastata presumibilmente presa al solo scopo di far risultare a debitoil condomino Gentile.5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art. 2729 c.c. nella misura in cui la sentenza che si impugnaabbia ritenuto come prova presuntiva il "post hoc, propter hoc".La censura è in parte ripetitiva della precedente sotto il profilodella prova presuntiva. Il ricorrente contesta la deduzione operatadalla Corte d'appello sulla base di un criterio presuntivo fondato suun unico elemento, peraltro, non grave preciso e concordanterappresentato dalla vicinanza temporale della delibera rispetto allasentenza di primo grado.5.1 Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sonoinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al seguente principio didiritto: Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneitàdell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di unaprova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quantochiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto,ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioèse la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circala ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dallamotivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbiaRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva,l'anzidetta qualità (Cass. Sez. 2, 30/06/2025, n. 17591, Rv.675752 - 01).Nella specie il condominio ricorrente non riporta il contenutodella delibera non ammessa nel giudizio di appello e non indica inalcun modo le ragioni per le quali la suddetta deliberacondominiale, successiva alla sentenza di primo grado, possaprovare che le somme in contestazione non erano state pagate dalGentile al condominio.Deve ribadirsi in proposito che: Il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni odecadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzodi prova per motivi che prescindano da una valutazione della suarilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazionein ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai finidella decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorsoche non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30810, Rv.669452 - 01).D’altra parte, deve condividersi quanto evidenziato dal P.G.nelle sue conclusioni, ovvero che la Corte d’Appello ha ritenutoinammissibile la delibera in oggetto non solo perché tardiva, maanche perché irrilevante. Sul punto, non può sottacersi che ladelibera del 20 novembre 2016 ricostruttiva della contabilitàcondominiale relativa agli esercizi dal 31 maggio 2008 al 1° giugnoRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/20262011 essendo successiva alla sentenza di primo grado resa in data11 novembre 2016 avrebbe dovuto tener conto di quanto ivistatuito essendo la sentenza immediatamente esecutiva. D’altraparte, non è possibile ipotizzare che il condominio Rovere, con unadelibera condominiale successiva alla definizione del giudizio infavore del condòmino Gentile possa porre nel nulla quantoaccertato in quel giudizio, affermando con atto di parte l’inesistenzadel credito ivi riconosciuto.Peraltro, in base alla giurisprudenza di questa Corte èapplicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condominidegli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c.,secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata nonpuò essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra,presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; ladisposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni,ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendoidentità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee deicondomini di edifici (Nella specie la S.C. ha chiarito che la primadelibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dallacontribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione dellacanna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituitada una successiva delibera assembleare, avente il medesimooggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggettitenuti a contribuire) (Cass. Sez. 2, 21/11/2019, n. 30479, Rv.656206 - 01).Dunque, la delibera successiva che sostituisce la precedentedeve essere conforme alla legge e non riproporre il medesimo viziodella precedente e, inoltre, dopo che la prima sia stata annullataRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026con sentenza non è più possibile porre nel nulla l’esito del giudiziocon una nuova delibera che non tenga conto di quanto già statuito.6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.115 c.p.c., perché non sussiste l'obbligo della contestazione delladocumentazione prodotta dall'avversario.La mera esecuzione dei versamenti non provava il credito delGentile nei confronti del condominio in mancanza della contabilitàcondominiale relativa agli esercizi 2008/2011. Di conseguenza nonera richiesta una contestazione specifica della documentazione7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell'art. 2697 c.c., dal momento che sul condomino Gentile, inquanto attore in prime cure, incombeva l'onere di dimostrare lasussistenza del suo preteso credito, non solo mediante la prova dialcuni versamenti, ma anche del rapporto di dare-avere neiconfronti dell'ente di gestione, in assenza di una contabilitàcondominiale relativa agli esercizi 2008/2011.7.1 Il sesto e il settimo motivo sono in parte infondati in parteinammissibili.In primo luogo, deve ribadirsi il seguente principio di diritto cuiil Collegio intende dare continuità: In tema di prova del pagamento,soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamentoavente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito conriferimento ad un determinato credito, l'onere della prova vienenuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che ilpagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue chetale principio non può trovare applicazione quando il pagamentovenga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, cheRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazionecartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamentel'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare ilcollegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, oveciò sia contestato dal creditore (Cass. Sez. 2, 25/09/2023, n.27247, Rv. 669151 - 01).Nella specie la Corte d’Appello ha evidenziato che non risultavaalcuna contestazione del pagamento e della relativa causale e ilfatto dedotto dal ricorrente circa la mancanza della contabilitàcondominiale non assume alcuna rilevanza ai fini della eventualecontestazione che, come ammesso dallo stesso ricorrente, non èstata fatta o è stata effettuata in modo del tutto generico.Per le stesse ragioni non si è verificata alcuna violazionedell’art. 2697 c.c. avendo fatto la Corte d’Appello, e prima ancorail Tribunale, corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio.La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice dimerito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova inmodo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni (ex plurimis Cass. Sez. 5, 15/10/2024, n. 26739, Rv.672706 - 01).8. Il ricorso è rigettato.9. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titoloRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025Numero registro generale 12211/2020Numero sezionale 2542/2025Numero di raccolta generale 9574/2026Data pubblicazione 14/04/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 23 ottobre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n.12211 sez. S2 - ud. 23/10/2025