CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 00851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBLNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Napoli 1'11 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di marijuana, fatto, commesso il 10 febbraio 2021, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990: partendo dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, aumentata per la recidiva qualificata di un anno di reclusione e di 4.000,00 euro di multa e così sino a due anni e sei mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa, pena infine ridotta per il rito a quella di due anni di reclusione e 8.000,00 euro di multa. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta violazione di legge per applicazione all'imputato di pena che si stima illegale in quanto determinata riducendo, per effetto del rito prescelto, «la pena pecuniaria in misura non proporzionale rispetto alla riduzione di pena detentiva operata» (così alla p. 4 del ricorso): chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso, in un primo momento fissato innanzi a Sez. 7 per essere trattato con procedura "de plano", è stato con ordinanza del 26 maggio 2021 restituito alla Sez. 4 per essere trattato in udienza camerale con avvisi e contraddittorio scritto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, una volta aumentata la pena base per effetto della recidiva sino a due anni e sei mesi di reclusione (cioè trenta mesi) e 10.000,00 euro di multa, ha ridotto per il rito la sanzione a due anni di reclusione (cioè ventiquattro mesi) e 8.000,00 euro di multa, cioè in misura in entrambi i casi di un quinto (infatti: 30 : 5 = 6 X 4 = 24; 10.000,00 : 5 = 2.000,00 X 4 = 8.000,00), in linea con la previsione di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la pena è «diminuita fino a un terzo». 2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Inoltre, non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C