CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1995
Cassazione n. 02068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1995 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 19 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 80,00 di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il motivo risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01), ha argomentato, senza incorrere in illogicità, come, nella specie, non fosse ravvisabile la previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose - come è richiesto ai fini della configurabilità della continuazione -, ma, piuttosto, un mero programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando solo una generale propensione alla devianza (tra le tante: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novemb