CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare, anche parzialmente, la sentenza impugnata con tutte le statuizioni consequenziali; lette le conclusioni delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Velletri, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod. pen. e rideterminando la pena per il reato ascritto (art. 640 cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, con sospensione della pena irrogata a condizione del versamento alla parte civile costituita della provvisionale riconosciuta dal Tribunale e condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita. 2. Ha proposto ricorso l'Aliperti, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello valutato adeguatamente la ricorrenza di legittimo impedimento che l'imputato aveva comunicato a mezzo pec in primo grado e che era stato immotivatamente disatteso; la motivazione della Corte di appello non è convincente ed è stata resa in violazione di legge perché il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto valutare l'impedimento, anche se la certificazione fosse giunta a sua conoscenza il giorno stesso dell'udienza ed anche dopo la chiusura del verbale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha erroneamente ritenuto attendibile la persona offesa, costituita parte civile, nonostante fossero state evidenziate una serie di discordanze e contraddizioni. In particolare, la difesa lamentava che nella valutazione ed esame della persona offesa non fossero state applicate le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che la stessa era da considerare autrice di un reato certamente collegato alla truffa contestata avendo effettuato un tentativo tramite l'imputato di risolvere un giudizio civile giunto alla fase finale attraverso canali non ufficiali. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 62 -bis e 163 cod. pen.; sono state immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche e non è stato valutato il comportamento post factum del ricorrente che si è adoperato per risolvere il problema; con la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena è stato realizzato un macroscopico errore non avendo il giudice valutato le condizioni economiche dell'Aliperta. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha sostanzialmente confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, limitandosi ad escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ed incidendo conseguentemente sulla dosimetria della pena. 3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già articolati con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla considerazione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso, occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, o erronea come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti. Si deve, infatti, ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che il ricorrente, nel riproporre le argomentazioni in tema di omessa valutazione del legittimo impedimento dell'imputato in primo grado, già proposte nello stesso identico senso in appello, non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello, che richiamate le circostanze di fatto desumibili dal fascicolo dibattimentale (data di invio della pec, irregolarità di tale invio da parte dell'imputato per far valere il proprio legittimo impedimento, comunicazione al giudice il giorno stesso dell'udienza in orario successivo alla trattazione e chiusura del verbale del procedimento) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si 3 oh- intende ribadire, secondo il quale le parti private (non era ancora in vigore la speciale disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19) non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127-01). Dunque, nonostante l'irregolare trasmissione, l'istanza di impedimento avrebbe potuto essere valutata, ma solo se fosse stata tempestivamente portata all'effettiva conoscenza del giudice, circostanza non avvenuta nel caso in esame, come correttamente e compiutamente evidenziato, con motivazione del tutto logica e persuasiva, dalla Corte di appello. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 5. Con il secondo motivo di ricorso, caratterizzato da un'evidente genericità, si propone una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 6. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e valutazione fornita dalla Corte di Appello dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta in ordine a modi e tempi della condotta posta in essere dall'Aliperta, nonché con riferimento all'intenzionalità evidente al fine di procurarsi un profitto ingiusto, con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede. La Corte difatti analizza - esprimendo un argomentato e persuasivo giudizio, del tutto conforme alla decisione di primo grado - tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata, evidenziando la credibilità della persona offesa ed il pieno riscontro documentale quanto alle attività imputate, riscontro che riveste carattere assolutamente risolutivo. Con tali argomenti il ricorrente non si confronta affatto e si limita a richiamare un ruolo diverso per la persona offesa, ipotizzando un teorico coinvolgimento della stessa in un non precisato reato, che avrebbe imposto un esame della stessa e la sua valutazione secondo diverse regole, con ciò ritenendo implicita e oggettiva l'inattendibilità della stessa.7. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello e reitera, quanto alla sussistenza dei presupposti, gli argomenti già spesi con l'atto di appello e motivatamente respinti, senza tener conto di elementi risolutivi richiamati dalla Corte di appello in modo del tutto logico (non esiguità del danno, modalità della condotta, tentativo post factum del ricorrente di occultare in ogni modo la truffa perpetrata, il disvalore sociale della vicenda). Il giudice di secondo grado ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e persuasiva, il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, escludendole. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, le quali si limitano invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Difatti, il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Allo stesso modo/ inammissibile per la sua totale genericità si deve ritenere la seconda doglianza articolata nell'ambito del terzo motivo, quanto alla condizione apposta per poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente si limita a richiamare senza alcuna argomentazione una decisione di questa Corte e non allega alcun elemento, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, dal quale poter desumere un'omessa considerazione da parte della Corte di appello di una doglianza esplicita sul punto, con particolare riferimento alle condizioni economiche del ricorrente. Né ricorre alcuna violazione di legge proprio in considerazione dell'articolato insieme di elementi valutati, con motivazione logica e persuasiva, dalla Corte di appello. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste