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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 24815/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10417/2022 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di NAPOLI n. 312/2022 , depositata il31/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.10417/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’Appello Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dovuta l’indennità di mobilità in favore dei soci della “[OSCURATO:PERSONA] di lavoro”, sebbene la cooperativa in parola svolgesse una delle attività (nel caso de quo attività di vigilanza con più di 15 dipendenti) incluse nel d.P.R. n. 602 del 1970 per le quali il legislatore non contemplava la predetta protezione previdenziale; la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’indennità di mobilità, rilevando che la controversia si riferiva ad un periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la quale aveva esteso tale beneficio previdenziale alle cooperative in oggetto a far data dalla sua entrata in vigore; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione art. 1 d.P.R. n. 602/70, art. 24 co.5 l. n. 196/97, art. 4, 7,12 c. 3 bis l. 223/1991 e 16 per avere la Corte territoriale riconosciuto al socio lavoratore dipendente di cooperativa l’indennità di mobilità per il periodo agosto 2015 - agosto 2016 nonostante l’esclusione di detti lavoratori dalla tutela contro la mobilità e nonostante l’assenza di contribuzione necessaria ai fini della tutela previdenziale richiesta”; il motivo tende a contrastare l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alle norme che disciplinano la materia, sostenendo l’erroneità dell’estensione dell’indennità di mobilità ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 dal settembre 2015 al 30 luglio 2016, nonostante l’espresso divieto di cui al comma 5 dell’art. 24 della l. n. 196 del 1997 e l’assenza dell’obbligo contributivo ai fini della prestazionedi cui è causa; in via preliminare nell’atto della parte controricorrente si fa menzione della proposizione del ricorso incidentale; il Collegio, rilevato che dello stesso non vi è traccia nell’atto difensivo, valuta trattarsi di un mero refuso di stampa; venendo all’esame del ricorso, l’unico motivo proposto merita accoglimento; l’orientamento di questa Corte, disatteso dai Giudici napoletani, si esprime chiaramente nel senso che “L'indennità di mobilità, prevista dagli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata l. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal d.lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria”(Così, Cass. n. 10778 del 2020); quanto al periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero), va osservato come la stessa all’art. 3 lett. c) abbia esteso alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti il trattamento di integrazione salariale straordinario ed i relativi obblighi contributivi, senza tuttavia far rinvio agli enti esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602 del 1970; tale riferimento viene compiuto dal successivo art. 2, il quale, al co. 38, menziona la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego (cd.ASPI), riconoscendone il diritto in capo ai soci lavoratori di cooperative di cui citato d.P.R., con il dichiarato intento di offrire agli stessi, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione (art. 2, co.1); in un tale contesto ordinamentale, l’interpretazione letterale dell’art. 3, co.1, porta, dunque, ad escludere che illegislatore della riforma abbia inteso riconoscere l’indennità di mobilità ai soci delle cooperative di cui al d.P.R.n.602; se, infatti, ciò avesse voluto lo avrebbe sancito espressamente, mentre, così come correttamente osserva l’istituto ricorrente, la norma ritenuta fondamento del diritto preteso si limita a richiamare la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego; d’altro canto, già la pronuncia Cass. n. 10778 del 2020, disattesa dalla Corte territoriale, al punto 24, afferma chiaramente come, pur nel graduale ampliamento delle tutele disposto dal legislatore in favore dei soci delle cooperative di cui al d.P.R. n.602, la l. n. 92 del 2012, si è limitata ad estendere a questi ultimi la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego, ma non anche l’indennità di mobilità; il tenore letterale della norma invocata, asseverato da un’affermazione quale quella appena richiamata, chiude, in via definitiva, a qual si voglia ipotesi interpretativa diretta a sostenere che la sola estensione dell’ASPI ai soci di cooperativa possa lasciar intendere che la legge Fornero abbia voluto allargare la platea dei destinatari dell’indennità di mobilità, fino ad includervi coloro i quali sono inseriti in strutture che svolgano una delle attività elencate nell’allegato al d.P.R. n. 602; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell’originaria domanda; le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità della questione decisa; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10417/2022 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di NAPOLI n. 312/2022 , depositata il31/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.10417/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’Appello Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dovuta l’indennità di mobilità in favore dei soci della “[OSCURATO:PERSONA] di lavoro”, sebbene la cooperativa in parola svolgesse una delle attività (nel caso de quo attività di vigilanza con più di 15 dipendenti) incluse nel d.P.R. n. 602 del 1970 per le quali il legislatore non contemplava la predetta protezione previdenziale; la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’indennità di mobilità, rilevando che la controversia si riferiva ad un periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la quale aveva esteso tale beneficio previdenziale alle cooperative in oggetto a far data dalla sua entrata in vigore; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione art. 1 d.P.R. n. 602/70, art. 24 co.5 l. n. 196/97, art. 4, 7,12 c. 3 bis l. 223/1991 e 16 per avere la Corte territoriale riconosciuto al socio lavoratore dipendente di cooperativa l’indennità di mobilità per il periodo agosto 2015 - agosto 2016 nonostante l’esclusione di detti lavoratori dalla tutela contro la mobilità e nonostante l’assenza di contribuzione necessaria ai fini della tutela previdenziale richiesta”; il motivo tende a contrastare l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alle norme che disciplinano la materia, sostenendo l’erroneità dell’estensione dell’indennità di mobilità ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 dal settembre 2015 al 30 luglio 2016, nonostante l’espresso divieto di cui al comma 5 dell’art. 24 della l. n. 196 del 1997 e l’assenza dell’obbligo contributivo ai fini della prestazionedi cui è causa; in via preliminare nell’atto della parte controricorrente si fa menzione della proposizione del ricorso incidentale; il Collegio, rilevato che dello stesso non vi è traccia nell’atto difensivo, valuta trattarsi di un mero refuso di stampa; venendo all’esame del ricorso, l’unico motivo proposto merita accoglimento; l’orientamento di questa Corte, disatteso dai Giudici napoletani, si esprime chiaramente nel senso che “L'indennità di mobilità, prevista dagli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata l. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal d.lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria”(Così, Cass. n. 10778 del 2020); quanto al periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero), va osservato come la stessa all’art. 3 lett. c) abbia esteso alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti il trattamento di integrazione salariale straordinario ed i relativi obblighi contributivi, senza tuttavia far rinvio agli enti esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602 del 1970; tale riferimento viene compiuto dal successivo art. 2, il quale, al co. 38, menziona la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego (cd.ASPI), riconoscendone il diritto in capo ai soci lavoratori di cooperative di cui citato d.P.R., con il dichiarato intento di offrire agli stessi, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione (art. 2, co.1); in un tale contesto ordinamentale, l’interpretazione letterale dell’art. 3, co.1, porta, dunque, ad escludere che illegislatore della riforma abbia inteso riconoscere l’indennità di mobilità ai soci delle cooperative di cui al d.P.R.n.602; se, infatti, ciò avesse voluto lo avrebbe sancito espressamente, mentre, così come correttamente osserva l’istituto ricorrente, la norma ritenuta fondamento del diritto preteso si limita a richiamare la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego; d’altro canto, già la pronuncia Cass. n. 10778 del 2020, disattesa dalla Corte territoriale, al punto 24, afferma chiaramente come, pur nel graduale ampliamento delle tutele disposto dal legislatore in favore dei soci delle cooperative di cui al d.P.R. n.602, la l. n. 92 del 2012, si è limitata ad estendere a questi ultimi la sola [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego, ma non anche l’indennità di mobilità; il tenore letterale della norma invocata, asseverato da un’affermazione quale quella appena richiamata, chiude, in via definitiva, a qual si voglia ipotesi interpretativa diretta a sostenere che la sola estensione dell’ASPI ai soci di cooperativa possa lasciar intendere che la legge Fornero abbia voluto allargare la platea dei destinatari dell’indennità di mobilità, fino ad includervi coloro i quali sono inseriti in strutture che svolgano una delle attività elencate nell’allegato al d.P.R. n. 602; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell’originaria domanda; le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità della questione decisa; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
Sentenza Cassazione n. 24815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris